DEPOSITI IVA: garanzia svincolata con autofattura

L’Agenzia delle Dogane, con nota 5 ottobre 2011, prot. 113881, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina dei depositi IVA, ex art. 50-bis DL 331/1993.

Si ricorda che le novità in materia sono state introdotte dai DL 70/2011 e DL 138/2011: con quest’ultimo decreto in particolare (art. 2 comma 36 vicies quater), è stato previsto che l’estrazione dei beni dal deposito, per utilizzazione o commercializzazione in Italia, può essere effettuata solo dai soggetti passivi iscritti da almeno un anno alla CCIAA, purché dimostrino un’effettiva operatività e attestino la regolarità dei versamenti IVA, secondo modalità che dovranno essere definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

In merito, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che, fino all’adozione di tale provvedimento, l’estrazione dal deposito continua ad essere effettuata secondo le modalità attuali: in conformità alla normativa doganale comunitaria, la garanzia può essere prestata dall’importatore, dal dichiarante o da un terzo, salvo che ricorrano le condizioni di esonero previste per gli operatori titolari della certificazione “AEO” e le Amministrazioni statali e gli enti pubblici.

Ai fini dello svincolo della garanzia, anche i soggetti esonerati dall’obbligo di garanzia, se hanno proceduto all’estrazione dei beni dal deposito, sono tenuti a comunicare al depositario (e anche all’Ufficio doganale per velocizzare la pratica) i dati relativi alla liquidazione IVA; la comunicazione è prevista non solo ai fini dello svincolo della garanzia, ma anche ai fini della corretta tenuta della contabilità da parte del depositario stesso.

Ad integrazione delle indicazioni fornite nella nota del 7 settembre 2011, è stato chiarito che il soggetto passivo che procede all’estrazione deve produrre:

  • copia dell’autofattura, ovvero – in caso di cessione intra UE o esportazione – copia della relativa fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili, ovvero in alternativa a tale integrazione, la copia dell’autofattura o della fattura deve essere corredata da copia dei registri delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e degli acquisti dai quali risulti l’avvenuta registrazione dei suddetti documenti;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegata copia del documento di identità, attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.

Il depositario provvederà a trasmettere la documentazione al competente ufficio delle dogane. Alla presentazione della documentazione suddetta, l’ufficio delle dogane svincola la garanzia prestata per una singola operazione; in caso di prestazione di una garanzia globale, l’importo corrispondente all’IVA viene riaccreditato e ciò equivale, ovviamente, allo svincolo.

L’obbligo di garanzia ricorre anche se l’immissione in libera pratica dei beni con introduzione a deposito sia effettuata da un soggetto non residente, identificato ai fini IVA in Italia direttamente (ex art. 35-ter DPR 633/1972) o per mezzo di un rappresentante fiscale: in tale ipotesi, la garanzia può essere prestata – così come per i soggetti residenti – da un terzo (art.189 par.3, Reg.CE 2913/92), mentre l’esonero è ammesso qualora il soggetto estero sia titolare di un certificato AEO rilasciato da un altro Paese membro, ovvero laddove si tratti di un’Amministrazione statale o di un ente pubblico.

Infine, riguardo alle modalità di presentazione della documentazione, tenuto conto che i dati relativi all’estrazione sono necessari per lo svincolo della garanzia, è evidente la rilevanza che assume sia l’accertamento della loro provenienza, sia la tempestività della relativa trasmissione; sono previste le seguenti modalità alternative:

  • consegna a mano,
  • invio tramite posta elettronica certificata (PEC) alla PEC dell’Ufficio doganale
  • altro canale di comunicazione che assicuri le esigenze sopra riportate preventivamente concordato con il competente ufficio delle dogane.

IVA su nautica da diporto: utilizzo nel territorio UE – CM 43/E/2011

Fonte: Eutekne.info

Autori: S. Cerato e A. Durante

Data: 03/10/2011

Con la CM 43/E/2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione dell’IVA per la prestazione di servizi di noleggio – sia a breve che a lungo termine – e di locazione di unità da diporto: infatti, erano state sollevate diverse questioni a riguardo da UCINA, l’Associazione di categoria del settore nautico per i problemi applicativi legati agli artt. 7-quater e 7-sexies DPR 633/1972.

È opportuno premettere che, in linea generale, la territorialità delle prestazioni di servizi relative alla locazione di mezzi di trasporto, tra cui rientrano le unità da diporto (sul punto, si veda anche il Reg.(CE)282/2011), è disciplinata dalle seguenti disposizioni del DPR 633/1972:

  • art. 7-quater, lett. e), per le locazioni a breve termine (di durata non superiore a 90 giorni per le unità da diporto), per le quali rilevano il luogo di messa a disposizione del mezzo ed il luogo di utilizzo dello stesso, a prescindere dalla natura del committente (soggetto passivo d’imposta o privato);
  • art. 7-sexies, lett. e), per le locazioni non a breve termine, per le quali, tuttavia, i criteri ivi indicati sono applicabili solamente in presenza di committente non soggetto passivo d’imposta, mentre laddove tale committente sia soggetto passivo, la regola applicabile è quella generale ex art. 7-ter, e quindi l’imposta è applicabile nel luogo di stabilimento del committente.

Nella CM 43/E/2011 viene sin da subito chiarito che le percentuali forfetarie già indicate nella CM 49/E/2002 – poi integrata dalla CM 38/E/2009 – per individuare la percentuale di utilizzo del mezzo di trasporto all’interno delle acque nazionali, rimangono valide anche per la tassazione ai fini IVA delle prestazioni di servizi all’interno della Comunità europea. È opportuno ricordare che, nei documenti in parola, ai fini di una corretta applicazione della normativa, per “acque territoriali” si intendono quelle comprese nel limite delle 12 miglia marine dalla costa e che la percentuale di utilizzo, al di fuori delle acque nazionali, è stata commisurata in relazione alla lunghezza dell’imbarcazione ed al tipo di propulsione.
In particolare, le citate percentuali sono applicabili qualora il noleggio o la locazione a breve termine del mezzo preveda la messa a disposizione in Italia e l’utilizzo all’interno del territorio della Comunità europea.

È possibile, inoltre, definire la base imponibile con il metodo forfetario anche nel caso in cui le prestazioni di servizi in parola – che vengano rese non a breve termine, ovvero per più di 90 giorni – abbiano un committente non soggetto passivo d’imposta, ossia un privato, e l’unità da diporto sia utilizzata sempre all’interno del territorio comunitario; mentre, se la locazione a lungo termine viene prestata nei confronti di un soggetto passivo d’imposta – come imprese, professionisti o società – si applicherà la regola generale di tassazione nel Paese di stabilimento del committente stesso (regola generale dell’art. 7-ter).

Il noleggio fuori dall’Italia si considera anche fuori campo IVA

Al contrario, è stato precisato che il noleggio – e la messa a disposizione – a breve termine di un’imbarcazione all’interno di un territorio della comunità, ma comunque fuori dall’Italia, si considera operazione fuori campo IVA ed è altresì esclusa dall’obbligo di emissione della fattura e di inclusione dell’operazione negli elenchi INTRASTAT. In altre parole, se l’unità di diporto non viene né utilizzata, né tantomeno messa a disposizione del destinatario nel territorio nazionale, la prestazione del servizio è irrilevante territorialmente.

Un’ulteriore precisazione è stata fornita al ricorrere dell’ipotesi – disciplinata all’art. 7-quater, lett. e) DPR 633/1972 – di noleggio, sempre a breve termine, di un’imbarcazione al di fuori della Comunità europea, ma con transito all’interno delle acque territoriali italiane. L’Agenzia delle Entrate ha escluso che, al ricorrere di tale ipotesi, si possa applicare la percentuale forfetaria che era stata prevista dalla CM n. 11/420390 del 7 marzo 1980, in misura pari al 5% del trasporto complessivo. In realtà, le prestazioni di servizi cui si riferisce detta circolare rimandano alla disciplina del previgente art. 7, comma 4, lett. f) del DPR n. 633/72 e , quindi, come ha giustamente osservato l’Amministrazione finanziaria, si tratta di indicazioni fornite in relazione ad operazioni aventi natura diversa da quelle – oggetto del quesito – derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto”.

RIMBORSO IVA UE: domanda (anche correttiva) entro il 30 settembre

L’Agenzia delle Entrate, con la news del 21/09, ricorda che entro il 30 settembre 2011 deve essere inviata telematicamente la domanda (anche correttiva) di rimborso IVA relativa all’anno 2010 assolta in un altro Paese UE.

Dal 1° gennaio 2010 è in vigore la nuova disciplina per il rimborso IVA erogabile ai contribuenti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello che effettua il rimborso; per via di questa nuova disciplina:

  • il contribuente UE non residente in Italia deve presentare la richiesta di rimborso all’amministrazione finanziaria del proprio Stato che la trasmetterà, telematicamente, all’Agenzia delle Entrate italiana.
  • il contribuente IT non residente nel Paese UE del rimborso deve presentare la richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate italiana che la trasmetterà, telematicamente, all’amministrazione finanziaria dello Stato del rimborso.

La richiesta di rimborso (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con D.Lgs. 18/2010):

  • va compilata in lingua italiana (ma è accettata anche in inglese e francese) e gli importi vanno indicati in euro,
  • può essere presentata per periodi non superiori all’anno e non inferiori a tre mesi
  • se il contribuente ha un credito IVA per un periodo inferiore a tre mesi potrà richiedere il rimborso del credito utilizzando la procedura annuale (es., se un contribuente è in possesso di fatture per i soli mesi di gennaio e febbraio non può chiedere il rimborso per il 1° trimestre, ma lo potrà fare soltanto con la richiesta annuale);
  • per le richieste relative a un trimestre l’importo minimo rimborsabile è di 400 euro (se inferiore, il rimborso sarà annuale); per le richieste relative all’anno, invece, l’importo minimo rimborsabile è di 50 euro.

[table id=29 /]

>>>> per una trattazione approfondita vedi l’E-BOOK “OPERAZIONI INTERNAZIONALI” versione 1.06 (aggiornato 8 settembre 2011), a cura dello Studio Giardini, in vendita sul sito del Commercialista Telematico al prezzo di 30,25 euro IVA inclusa 

>>>> Acquista l’E-BOOK 

>>>> Scarica l’INDICE dell’E-BOOK

DEPOSITO IVA: modifiche alla garanzia dal 12 settembre 2011

A partire dal prossimo 12 settembre 2011 avranno efficacia i nuovi adempimenti in tema di garanzia per l’immissione in libera pratica dei beni in deposito IVA.

L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 84920 del 7/9/2011, è intervenuta a formalizzare le disposizioni di tipo organizzativo per la pratica attuazione delle innovazioni, ufficializzando la nuova procedura che riguarda la disciplina del deposito IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari.

Il DL 70/2011 (Decreto sviluppo) ha, infatti, modificato l’art. 50-bis DL 331/1993, che regolamenta l’istituto del deposito IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito stesso, introducendo una particolare misura anti-frode, che impone specifici vincoli sulla garanzia da prestare per l’immissione in libera pratica di merci importate destinate ad essere introdotte in deposito.

La misura introdotta prevede il blocco della garanzia fino al momento della liquidazione dell’IVA da parte del soggetto che procede all’estrazione dei beni.

Lo sblocco dalla Dogana della garanzia prestata dall’importatore è possibile solo a seguito della comunicazione al depositario, da parte del soggetto che estrae i beni, dei dati relativi alla liquidazione dell’Iva relativi ai beni estratti.

Sono possibili due casi:

  • L’estrattore coincide con colui che procede all’introduzione: in tal caso, il soggetto estrattore effettuerà le necessarie comunicazioni al depositario e, al fine di velocizzare lo svincolo della garanzia, anche al competente ufficio doganale.
  • L’estrattore non coincide con colui che procede all’introduzione: nel caso di non coincidenza, il soggetto che procede all’estrazione, oltre ad effettuare la suddetta comunicazione, dovrà fornire gli elementi del buon esito dell’operazione, oltre che al competente ufficio doganale, anche al soggetto che ha introdotto la merce in deposito, intestatario della garanzia, al fine di consentire allo stesso di attivarsi per lo svincolo della garanzia stessa. Per poter svincolare la garanzia il soggetto che ha effettuato l’estrazione deve dar prova di aver espletato gli adempimenti previsti in materia di IVA, dimostrando di aver regolarmente registrato l’autofattura nella propria contabilità.

Analoga prova dovrà essere fornita nel caso in cui i beni immessi in libera pratica e custoditi in deposito IVA siano spediti in altro Paese comunitario o nel caso di esportazione verso Paesi terzi, ferma restando, in tale ultimo caso, l’osservanza di tutti gli altri adempimenti connessi alla presentazione della relativa dichiarazione doganale.

>>>> sull’argomento vedi anche l’articolo: “Depositi IVA: valore aggiunto sospeso in garanzia”

>>>> per una trattazione più approfondita vedi l’e-book “Operazioni Internazionali” versione 1.06, a cura dello Studio Giardini, in vendita sul sito del Commercialista Telematico al prezzo di 30,00 euro IVA inclusa 

>>>> Acquista l’e-book 

>>>> Scarica l’indice dell’e-book