E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI: online la versione 1.06

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico l’e-book “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”, versione 1.06 , sesto aggiornamento al  06/09/2011.

L’e-book conta ora oltre 360 pagine, rispetto alla prima uscita di 242 pagine.

Il prezzo dell’e-book è di 30,00 euro IVA inclusa

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In particolare nella versione 1.06 sono stati aggiornati:

– Cap. 1 (Introduzione e principi generali) con:

  • le aliquote IVA in vigore nella UE al 1° luglio 2011
  • il Reg. 282/2011/UE in vigore dal 1° luglio 2011
  • precisazioni dell’Agenzia Entrate (CM 37/E/2011) sulla Stabile Organizzazione e sul traffico di perfezionamento passivo;
  • precisazioni della CM 29/E/2011 ed altre risposte in tema di autofatturazione
  • la RM 80/E/2011 sul rappresentante fiscale
  • la RM 36/E/2011 e la Circolare Assonime n.13 del 02/05/2011 sull’applicazione del reverse charge per cellulari e componenti PC

– Cap. 2 (Esportazioni) con alcuni accorgimenti per gestire i rischi legati alle esportazioni, nonché con la trattazione delle procedure semplificate (domiciliata, semplificata, AEO, Esportatore autorizzato);

– Cap. 4 (Territorialità IVA prestazioni di servizi) con

  • chiarimenti della CM 37/E/2011
  • risposte delle CM 28/E/2011 e CM 29/E/2011 a diversi quesiti relativi alla territorialità

– Cap. 5 (Operazioni intra UE) con

  • la CM 39/E/2011 in materia di VIES
  • le indicazioni della CM 21/E/2011 in materia di controlli  e della CM 21/D/2011 in materia di indagini finanziarie e controlli sugli scambi intra UE
  • le attività di verifica poste in capo al prestatore del servizio ex Reg. 282/2011/UE in vigore dal 1° luglio 2011
  • le risposte della CM 28/E/2011 con la posizione dell’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di effettuare alcune operazioni intra UE

– Cap. 6 (Sistema Intrastat), all’argomento viene dedicato un capitolo a parte per razionalizzare la trattazione e renderla più agevole:

  • ampliamento della trattazione delle rettifiche Intrastat

Cap. 7 (Triangolazioni) con le ultime sentenze della Cassazione in materia di non imponibilità in caso di trasporto del cessionario promotore

– Cap. 8 (Operazioni con Città del Vaticano e RSM) con il miglioramento della trattazione sulle operazioni con RSM

– Cap. 10 (Operazioni con i Paesi Black List) con le risposte

  • della CM 28/E/2011 a quesiti relativi all’obbligo di comunicazione;
  • della RM 71/E/2011 in merito ad alcune modalità di comunicazione

– Cap. 11 (Deposito doganale, accise, IVA) con:

  • risposte della CM 28/E/2011 sulla fatturazione delle spese di deposito IVA
  • integrazioni del Decreto Sviluppo alla disciplina dei depositi IVA

– Cap. 12 (Contenzioso doganale) con gli elementi da verificare nella bolletta doganale ai fini del controllo

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TERRITORIALITA’ SERVIZI – chiarimenti della CM 37/E/2011 – 4° parte – Debitore d’imposta

>>>> Vai alla 1° parte dell’articolo: “Criteri base”

>>>> Vai alla 2° parte dell’articolo: “Deroghe B2B e B2C”

>>>> Vai alla 3° parte dell’articolo: “Deroghe esclusivamente B2C”

DEBITORE D’IMPOSTA E ADEMPIMENTI

DISCIPLINA DAL 1° GENNAIO 2010

A partire dal 1° gennaio 2010, ex art. 17, co.2 DPR 633/1972, l’IVA relativa a tutte le cessioni  di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da soggetti non residenti (tranne quelle rese tramite stabile organizzazione in Italia) – deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.

Ai fini del  reverse charge  obbligatorio, sono cessionari o committenti stabiliti  in Italia ex art. 17, co.2:

  • i cessionari o committenti domiciliati o residenti in Italia, quando l’operazione sia territorialmente rilevante in Italia (ad es. non per  le prestazioni disciplinate dal criterio-base B2B, quando sia una stabile organizzazione degli stessi all’estero a commettere il servizio reso dal soggetto non residente);
  • le stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero, quando l’operazione sia territorialmente rilevante in Italia (ad es. per le prestazioni disciplinate dal criterio-base B2B, quando sia detta stabile organizzazione a commettere il servizio reso dal soggetto non residente).

Sempre ai fini del  reverse charge obbligatorio, sono cedenti o prestatori non residenti in Italia, ex art. 17, co.2:

  • i cedenti o prestatori non domiciliati né residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (ancorché ivi identificati ai fini IVA);
  • i cedenti o prestatori non domiciliati né residenti nel territorio dello Stato che ivi abbiano una stabile organizzazione, quando detta organizzazione non intervenga nella cessione del bene o nella prestazione del servizio.

In tali circostanze è solo sul cessionario/committente stabilito, se soggetto passivo, che ricadono gli obblighi IVA; il cedente o prestatore non residente, anche se identificato nel territorio dello Stato, non è tenuto a nessun adempimento, neanche all’emissione della fattura tramite il numero identificativo IVA italiano (v. [download id=”6687″]).

ADEMPIMENTI DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE

Il cessionario/committente soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ex art. 21, co.4 e 5 DPR 633/1972, dovrà emettere autofattura in unico esemplare al momento di effettuazione dell’operazione, determinato ex art.6 DPR 633/1972. L’autofattura dovrà essere emessa:

  • per le prestazioni di servizi, non oltre il momento del pagamento (in caso di  pagamento parziale, limitatamente all’importo pagato)
  • per le cessioni di beni, non oltre il momento della consegna o spedizione o, se anteriore, del pagamento (in caso di pagamento parziale, limitatamente all’importo pagato).

I committenti che ricevono da soggetti UE servizi disciplinati, ai fini della territorialità, dalla regola generale ex art. 7-ter, possono scegliere tra l’autofattura e l’integrazione del documento ricevuto dal prestatore UE con l’IVA italiana.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da DDT ex DPR 472/1996, l’emissione dell’autofattura (anche riepilogativa delle consegne intervenute nel corso di un mese) potrà avvenire entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione.

Le autofatture dovranno essere annotate nel registro delle fatture emesse ex art. 23 DPR  633/1972,  entro 15 giorni dall’emissione (entro il 15 del mese successivo a quello della consegna/spedizione per le fatture ex art.21, co. 4, 2° periodo DPR 633/1972). Per i commercianti al  minuto e gli altri soggetti non obbligati alla tenuta del registro delle fatture emesse, le autofatture potranno essere annotate, nel rispetto della predetta tempistica, nel registro dei corrispettivi tenuto ex art.24 DPR 633/1972.

Ex art. 25 le autofatture dovranno essere numerate in base all’ordine progressivo delle fatture ricevute e riportate nel registro degli acquisti, per poter esercitare il diritto alla detrazione: l’annotazione potrà quindi essere effettuata, ex art.19, co.1 DPR 633/1972, a partire dal mese in cui l’IVA diviene esigibile fino alla scadenza del termine della dichiarazione annuale del secondo anno in cui l’imposta è divenuta esigibile (ultimo momento per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA).

È possibile annotare acquisti di beni e servizi in reverse charge – sia con riferimento al registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) che a quello degli acquisti – in un registro sezionale o blocco sezionale con distinta numerazione: come già per gli acquisti intra UE di beni (v. RM 144/E/1999), gli obblighi di numerazione e di annotazione sia nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) che in quello degli acquisti possono ritenersi soddisfatti anche ove si proceda a un’unica numerazione delle autofatture relative alle operazioni in reverse charge e a un’unica annotazione delle stesse su un apposito registro sezionale, che assume quindi il duplice ruolo di registro sezionale sia del registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) che del registro degli acquisti, fermo restando ovviamente che, ancorché in presenza di un’unica annotazione, nelle liquidazioni e nelle dichiarazioni dell’imposta devono comunque distintamente valorizzarsi l’imposta a debito e l’imposta a credito relative a tali operazioni.

Per i soggetti ex lett. b) e c) art. 7-ter co.2 DPR 633/1972 che non svolgono attività imprenditoriale, artistica o professionale, o non effettuano l’acquisto nell’ambito di attività imprenditoriale, artistica o professionale, ma sono considerati soggetti  passivi dalla normativa in materia di territorialità, è previsto il  reverse charge obbligatorio anche per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di tali soggetti che assumano rilevanza territoriale ai fini IVA. Tali soggetti dovranno:

  • tenere un registro in cui annotare le operazioni di acquisto entro il mese successivo a quello di effettuazione;
  • presentare entro la fine di ciascun mese una dichiarazione relativa agli acquisti effettuati nel mese precedente (modello INTRA 12),
  • versare l’IVA entro lo stesso termine.

Per acquisti effettuati da un soggetto che esercita sia attività commerciale che attività non commerciale, l’imposta andrà applicata col reverse charge: ove l’acquisto sia relativo all’attività non commerciale, non competerà il diritto alla detrazione dell’IVA (diritto che sugli acquisti afferenti alle attività rilevanti ai fini IVA sarà comunque subordinato all’osservanza degli adempimenti ex art. 19-ter DPR 633/1972).

Per le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nello Stato, esenti da IVA, il committente – per i servizi ricevuti – non è soggetto agli obblighi di emissione della autofattura e ai connessi obblighi di annotazione quando lo stesso non è tenuto alla fatturazione dei servizi della stessa tipologia che fossero dallo stesso effettuati. Esempio: un soggetto che riceva un finanziamento non dovrà emettere autofattura, posto che per tali servizi, se resi, c’è l’esonero dall’emissione della fattura ex art. 22, co.1, n. 6, DPR 633/1972; parimenti, banche e società finanziarie, esonerate dall’obbligo di fatturazione per tutti i servizi resi ex art. 22, co.1, n. 5, DPR 633/1972 non sono tenute ad emettere autofattura, per tutti i servizi – esenti o non imponibili – ricevuti.

Ex art.17, co.3 DPR 633/1972, il reverse charge non si applica nel caso in cui le cessioni di beni o le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia siano effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di:

  • cessionari/committenti soggetti  passivi che siano stabiliti fuori del territorio dello Stato, ovvero
  • cessionari/committenti che non possano essere qualificati come soggetti passivi ex art. 7-ter, co. 2, DPR 633/1972.

Il soggetto non residente in tali casi dovrà identificarsi direttamente ex art.35-ter DPR 633/1972, ovvero nominare un rappresentante fiscale (analogamente a quanto previsto fino al 31 dicembre 2009).

SERVIZI DI DURATA SUPERIORE A UN ANNO

Ex art.6, co.3, 3° periodo DPR 633/1972, le prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter rese da un soggetto UE a un committente IT in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno, per le quali non sia prevista  la corresponsione nel periodo di acconti o pagamenti, anche parziali, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino alla conclusione delle prestazioni medesime, per cui:

  1. è necessario attendere (anche per servizi per cui è sin dall’inizio prevista  una durata pluriennale) dodici mesi per annoverare le prestazioni ricevute tra quelle interessate dalla disposizione in esame; ed, inoltre,
  2. il momento dell’effettuazione per tali prestazioni di servizio è comunque il 31 dicembre di ciascun anno.

Esempio: servizio di manutenzione per cui non siano previsti  acconti o pagamenti parziali in corso d’opera, reso da artigiano francese a far data dal 1° aprile 2011, ad un imprenditore italiano; si dovrà in primo luogo attendere il 1° aprile 2012 (per verificare che sia trascorso un anno dall’inizio del servizio di manutenzione), e successivamente, il 31 dicembre 2012 registrare l’effettuazione della prestazione per la durata di 21 mesi.

Il committente soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato dovrà emettere un’autofattura, con riferimento al servizio fornitogli in ciascun anno (o in un arco temporale superiore, come nell’esempio), determinando la base imponibile da assoggettare ad imposta ex art.13, co.2, lett.c), DPR 633/1972, rapportando il corrispettivo totale pattuito dalle parti alla quota parte di servizio che è stata resa  nel momento in cui si rileva l’ultimazione della prestazione (alla fine di ciascun anno solare). Nell’esempio sopra, se la durata del contratto di manutenzione è di 5 anni e il corrispettivo da corrispondere al termine di tale periodo sia di 100.000 euro, al 31 dicembre 2012, l’imprenditore italiano emetterà un’autofattura in cui indicherà, come base imponibile 35.000 euro, dati dalla seguente formula:

B  :  A  =  D  :  1 0 0 . 0 0 0

Legenda:

  • A) durata del contratto di manutenzione: 60 mesi
  • B) durata 1° tranche del servizio di manutenzione:  21 mesi (1/4/2011 – 31/12/ 2012)
  • C) quota percentuale del servizio fornito sino al 31 dicembre 2012: 35%
  • D) applicazione della percentuale al corrispettivo totale pattuito: 35.000 euro (35 % di 100.000 euro).

STABILE ORGANIZZAZIONE E DEBITORE D’IMPOSTA

Con riferimento alle prestazioni rese o ricevute da

  • soggetti residenti con stabile organizzazione all’estero,
  • soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato,

il debitore dell’imposta, ex art. 17, co.3 e 4 DPR 633/1972, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, rese da soggetti stabiliti sia in Italia che in altro Stato membro, sarà come nella seguente tabella:

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Infine ex art.21, co.6 DPR 633/1972, è obbligatoria l’emissione della fattura anche per operazioni per cui non sussiste il presupposto territoriale:

  • fino al 31/12/2009 le uniche operazioni soggette all’obbligo di fatturazione erano le cessioni di beni in transito o in luoghi soggetti a vigilanza doganale (rilevanti ai fini della determinazione annua del volume d’affari);
  • dal 1/01/2010, oltre a tali cessioni di beni, sono soggette all’obbligo di fatturazione anche le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE, non soggette ad IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972; la  ratio di tale disposizione risiede nell’introduzione dell’Intrastat delle prestazioni di servizi, che riguarda solo le operazioni nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE per cui si applica il criterio-base di territorialità; non c’è alcun obbligo di fatturazione, invece, per le operazioni non rilevanti sotto il profilo territoriale in base ad altre disposizioni (in particolare, ex artt. da 7-quater a 7-septies) nonché per le prestazioni rese nei confronti di committenti stabiliti in Stato non UE. L’obbligo di fattura:
    • sussiste – per operazioni verso soggetti passivi UE – anche nelle fattispecie di esonero della fatturazione ex art. 22 DPR 633/1972;
    • è escluso in caso di prestazioni per cui non si fa l’Intrastat (operazioni esenti o non soggette a IVA nello Stato UE del committente ex art. 50, co. 6, DL 331/1993).

>>>> Vai alla 5° parte dell’articolo: “Operazioni non imponibili”

IVA Stabile organizzazione: rileva la partecipazione alle attività della casa madre

Fonte: eutekne.info

Autore: L. Cacciapaglia

Data: 22/08/2011

La partecipazione o meno della branch all’attività della casa madre è funzionale all’individuazione del debitore d’imposta

Per effetto del Regolamento del Consiglio UE n. 282/2011, il sistema dell’IVA ha trovato una definizione puntuale di “stabile organizzazione”, nozione decisiva al fine di valutare la territorialità delle operazioni in ambito comunitario .

Una delle situazioni più complesse a tale scopo si verifica laddove le operazioni siano effettuate dalla casa madre estera. In questo caso, infatti, con riferimento alle operazioni che coinvolgono esclusivamente soggetti passivi, occorrerà distinguere l’ipotesi in cui la stabile organizzazione partecipa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi della casa madre da quella in cui ciò non avviene.
È necessario premettere che si considera che una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’IVA partecipi alle operazioni della casa madre allorché i mezzi tecnici o umani della stessa siano utilizzati dalla casa madre per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione (art. 53 del Regolamento del Consiglio UE n. 282/2011). Non potrà aversi, invece, “partecipazione” nel senso sopra indicato allorché i mezzi della stabile organizzazione siano utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti.

Tuttavia, laddove venga emessa fattura con il numero IVA della stabile organizzazione, si considera in ogni caso che quest’ultima abbia partecipato all’operazione della casa madre (art. 53 del Regolamento n. 282/2011).

Ebbene, in caso di cessioni di beni e/o di prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi nazionali, se le operazioni sono effettuate direttamente dalla casa madre estera, senza la partecipazione della stabile organizzazione esistente nel nostro Paese, tutti gli obblighi IVA dovranno essere adempiuti dai cessionari o dai committenti in base al meccanismo del cosiddetto reverse charge ex art. 17, co.2, DPR 633/1972. Diversamente, se la stabile organizzazione partecipa alle operazioni della casa madre estera, debitore dell’IVA è il soggetto estero, il quale assolverà ai propri adempimenti attraverso la propria stabile organizzazione in Italia (si veda, al riguardo, la CM 37/E del 29 luglio 2011).

IVA a carico della branch per le operazioni “B2C”

La “partecipazione” o meno della stabile organizzazione ubicata in Italia all’operazione della casa madre estera non rileva più laddove le operazioni realizzate in Italia da quest’ultima abbiano come destinatari privati o soggetti non stabiliti in Italia. In quest’ultima ipotesi, infatti, la stabile organizzazione italiana dovrà provvedere a tutti gli adempimenti IVA, utilizzando una serie distinta di numerazione per le fatture non riferibili alle operazioni poste in essere attraverso la stabile organizzazione e gestendo, quindi, tali operazioni in contabilità separata (in tal senso la citata CM 37/E del 29 luglio 2011).

Analogo obbligo di contabilità separata in capo al soggetto nazionale sussiste, infine, con riferimento all’ipotesi di prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia rese da un soggetto italiano attraverso una propria stabile organizzazione all’estero.

TERRITORIALITA’ SERVIZI: i chiarimenti della CM 37/E/2011 – 3° parte – Deroghe B2C

>>>> Vai alla 1° parte dell’articolo: “Criteri base”

>>>> Vai alla 2° parte dell’articolo: “Deroghe B2B e B2C”

PRESTAZIONI DI SERVIZI : DEROGHE ESCLUSIVAMENTE B2C

Le prestazioni di servizi rese a committenti privati si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il prestatore è un soggetto ivi stabilito (art. 7-ter, co.1, lett. b, DPR 633/1972): gli artt. 7-sexies e 7-septies DPR 633/1972 prevedono  varie deroghe al principio generale di territorialità operante nei rapporti  B2C.

SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE – art.7 sexies lett. a) DPR 633/1972:

  • si considerano effettuati in Italia quando l’operazione oggetto dell’intermediazione è effettuata in Italia
  • non si  considerano effettuate in Italia quando l’operazione oggetto dell’intermediazione è effettuata in altro Stato, UE o non UE.

Per i rapporti B2C , v. vecchio art. 7, co. 4, lett. f-quinquies, DPR 633/1972.

Esempio: intermediazione relativa al trasporto di persone dall’Italia alla Spagna (percorso Roma -Aix en Provence – Madrid), resa da un soggetto passivo stabilito in Italia nei confronti di un privato italiano: il trasporto di passeggeri si considera effettuato nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa, mentre per la restante parte si considera effettuato in parte in Francia ed in parte in Spagna: il soggetto che presta il servizio di intermediazione dovrà  identificarsi (oltre che in Italia) anche in Francia e in Spagna, al fine di assolvere in ogni Stato agli obblighi di fatturazione che si riferiscono all’intermediazione relativa a ciascuna tratta del trasporto.

Si precisa che le intermediazioni relative alla fornitura di alloggio nel settore alberghiero:

  • rientrano nell’ambito della regola generale del committente, se i servizi di intermediazione sono resi a un soggetto passivo (o ad un ente non soggetto passivo considerato soggetto passivo)
  • sono da considerare prestate  nel Paese in cui è effettuata l’operazione principale, se i servizi stessi sono resi nell’ambito di un rapporto B2C.

SERVIZI DI TRASPORTO BENI DIVERSI DAL TRASPORTO INTRA UE: art. 7-sexies, lett. b) DPR 633/1972: tali prestazioni si considerano effettuate in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel  territorio dello Stato (v. vecchio art. 7, co. 4, lett. c DPR 633/1972). Con riguardo alla determinazione della quota parte di tali prestazioni di servizi resa nel territorio dello Stato, si deve tuttora fare riferimento alla CM 11/420390  del 7 marzo 1980 (5% di percentuale forfetaria di ogni singolo intero trasporto internazionale marittimo riferibile alle acque territoriali italiane), e alla RM 89/E/1997, (38% di percentuale forfetaria dell’intero tragitto del singolo volo internazionale riferibile alla prestazione resa nello spazio aereo italiano).

SERVIZI DI TRASPORTO INTRA UE DI BENI: art. 7-sexies, lett. c) DPR 633/1972: tali prestazioni

  • si considerano effettuate in Italia quando il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato
  • non si considerano effettuate in Italia quando il trasporto ha inizio in altro Stato comunitario.

V. vecchio art. 40, co.5, DL 331/1993.

Ex lett. f) co. 1 art. 7 DPR 633/1972, «per “trasporto intracomunitario di beni” si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza (luogo in cui inizia effettivamente il trasporto  dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni) e il cui luogo (luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente) di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. Risulta, in buona sostanza, riproposto l’art. 40, co. 7, DL 331/1993.

SERVIZI RELATIVI A BENI MOBILI – art. 7-sexies, lett. d) DPR 633/1972:

  • si considerano effettuate in Italia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato
  • non si considerano effettuate in Italia quando sono eseguite nel territorio di altro Stato, UE o non UE:
le seguenti operazioni
  • prestazioni di lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali;
  • prestazioni accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili.

V. vecchi art. 7, co.4, lett. b), DPR 633/1972 e art. 40, co. 6, DL 331/1993.

SERVIZI DI LOCAZIONE, NOLEGGIO E SIMILI NON A BREVE TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO: art. 7-sexies, lett. e) DPR 633/1972. Tali prestazioni sono quelle per cui il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto si verifica per un periodo superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.

Ex art. 7-sexies, lett. e), le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto si considerano in linea di principio, se utilizzate nel territorio della Comunità:

  • effettuate in Italia quando rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato
  • non effettuate in  Italia quando rese da prestatori stabiliti fuori del territorio dello Stato, .

Effettiva utilizzazione del mezzo di trasporto:

  • da un lato sono escluse dall’ambito applicativo dell’IVA nazionale le prestazioni che, pur se rese da prestatori stabiliti in Italia, sono utilizzate fuori del territorio comunitario
  • dall’altro, sono attratte nel predetto ambito le prestazioni che, pur se rese da soggetti stabiliti in territori non comunitari, sono utilizzate in Italia.

A partire dal 1° gennaio 2013:

• la lettera e) in esame sarà sostituita: le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, rese a soggetti privati, saranno considerate eseguite nel territorio dello Stato qualora

  • il committente del servizio sia domiciliato nel territorio dello Stato o ivi risieda, senza essere domiciliato all’estero e
  • le prestazioni siano utilizzate nel territorio della UE.
  • le predette prestazioni si considereranno altresì effettuate nel territorio dello Stato quando rese a un soggetto  non comunitario e utilizzate nel territorio dello Stato;

• sarà inserita, dopo la lettera e), la  nuova lettera e-bis): si considereranno effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazioni da diporto, nel caso in cui

  • l’imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato,
  • sia utilizzata nel territorio della UE e
  • la prestazione sia resa da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Si considereranno effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazioni da diporto, che siano utilizzate nel territorio dello Stato, qualora l’imbarcazione sia messa a disposizione in uno Stato non UE e il prestatore sia stabilito in quello stesso Stato.

Quando, invece, le imbarcazioni da diporto siano messe a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento  del prestatore, si applicheranno i criteri previsti, per gli altri mezzi di trasporto, dalla precedente lettera e).

SERVIZI RESI A SOGGETTI NON COMUNITARI –  art. 7-septies DPR 633/1972: le seguenti  operazioni, quando rese a committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati non comunitari, non rilevano ai fini impositivi in Italia (in deroga al criterio base dello stabilimento del prestatore previsto per i rapporti B2C):

a) servizi ex art. 3, co.2, n. 2), DPR 633/1972: cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili  relative a diritti o beni similari ai precedenti;

b) le prestazioni pubblicitarie;

c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili, ivi compresi i servizi di traduzione di testi (ex art. 41 del regolamento);

d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;

e) la messa a disposizione di personale;

f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;

g) la concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati.

V. vecchio art. 7, co. 4, lett. f) DPR 633/1972, con la differenza che l’irrilevanza ai fini impositivi  è prevista anche qualora l’utilizzazione del servizio avvenga in Italia.

Ex art. 7-septies lett. l), sono altresì irrilevanti ai fini impositivi, indipendentemente dalla loro concreta utilizzazione, le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

SERVIZI RESI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI art. 7-sexies e alla lettera i) dell’art. 7-septies: nell’ambito dei rapporti B2C tali prestazioni:

  • si considerano effettuate nel territorio dello Stato anche quando sono rese da soggetti stabiliti fuori della UE quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;
  • non si considerano effettuate in Italia se rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti in Stati non UE.

Ex lett. l) art. 7-septies, sono, altresì, irrilevanti ai fini impositivi le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non prestare interamente o parzialmente servizi per via elettronica a committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati non UE.

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E TELERADIODIFFUSIONE – art. 7-sexies lett. g) DPR 633/1972 e art. 7-septies lett. h) DPR 633/1972, nell’ambito dei rapporti B2C tali prestazioni, in deroga al criterio base del prestatore ex art. 7-ter, co. 1, lett. b), si considerano effettuate in Italia:

  • se rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio della UE, solo se utilizzate nel territorio UE;
  • se rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti domiciliati e residenti fuori della UE, solo se utilizzate nel territorio dello Stato;
  • se rese da prestatori stabiliti in altro Stato UE, solo se rese a committenti non UE e se utilizzate nel territorio dello Stato;
  • se rese da prestatori stabiliti in Stato non UE, se utilizzate nel territorio dello Stato.

Ex art. 7-septies lett. l) DPR 633/1972, sono irrilevanti ai fini impositivi, indipendentemente dalla loro concreta utilizzazione, le prestazioni di servizi  inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente attività di telecomunicazione e di teleradiodiffusione nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati non UE.

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