TERRITORIALITA’ SERVIZI: i chiarimenti della CM 37/E/2011 – 2° parte – Deroghe B2B e B2C

>>>> Vai alla 1° parte dell’articolo: “Criteri base”

PRESTAZIONI DI SERVIZI : DEROGHE B2B e B2C

A prescindere se il committente sia soggetto passivo IVA o privato, per alcune prestazioni di servizi si applicano regole particolari di tassazione, in buona parte, uguali al passato, anche se da utilizzare in maniera molto più restrittiva (questo è l’orientamento della Corte di Giustizia UE).

SERVIZI RELATIVI AGLI IMMOBILI – art.7 – quater, co.1, lett. a): sono tassati nel luogo in cui sono situati gli immobili.

Rientrano in questo tipo di servizi:

  • perizie e progettazioni immobiliari,
  • intermediazioni relative alla cessione o alla locazione dell’immobile,

sono escluse:

  • consulenze di avvocati e commercialisti propedeutiche alla conclusione del contratto, ancorchè riferite all’immobile,
  • intermediazioni per prenotazioni alberghiere (che seguono quindi la regola generale)

In merito alla distinzione tra beni mobili e immobili, l’Agenzia chiarisce che si hanno beni immobili quando non sia possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o sostenere antieconomici interventi di adattamento, oppure quando  questi siano accatastati.

SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI – art.7 – quater, co.1, lett. b): sono tassati in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato, in base a percentuali forfetarie di percorrenza nel territorio nazionale per i vari tipi di trasporto passeggeri.

SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA’ CULTURALI, ARTISTICHE E SIMILI – art. 7-quinquies DPR 633/1972:

Fino al 31 dicembre 2010, sia per i rapporti B2B che per i B2C, tali prestazioni di servizi erano da considerare effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività fossero materialmente svolte nel territorio stesso.

Sono “fiere ed esposizioni” (comprese nei servizi citati) le prestazioni di servizio:

  • rese dagli Enti fiera titolari degli spazi espositivi a favore dei soggetti che organizzano l’evento;
  • resi dai soggetti organizzatori alle imprese ed ai soggetti che partecipano all’evento espositivo;
  • che siano in modo diretto connesse all’allestimento degli stand fieristici (compresa, ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand espositivo), i committenti delle quali siano le società che partecipano alla fiera.

Secondo l’Agenzia delle Entrate una prestazione di servizi si considera accessoria qualora sussistano contemporaneamente:

  • un nesso di dipendenza funzionale della prestazione di servizi rispetto all’operazione principale (l’operazione accessoria deve essere posta in essere al fine di integrare, completare o rendere possibile l’operazione principale, rappresentando per la clientela non un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore);
  • e il requisito soggettivo della necessaria identità dei soggetti che sono parte dell’operazione principale e di quella accessoria (RM  367/E/2008).

In sostanza, per qualificare una prestazione di servizi come accessoria rispetto a quella principale, confermata la necessaria strumentalità della prima rispetto alla seconda, è opportuno prescindere dall’identità dei soggetti coinvolti nell’operazione principale e in quella accessoria: piuttosto, debbono essere considerate accessorie ad un’attività artistica o affine tutte le prestazioni che, senza costituire direttamente una siffatta attività, rappresentano un presupposto necessario della realizzazione dell’attività principale, indipendentemente dalla persona che presta tali servizi (sentenze C-327/94 del 26/09/1996 e C-114/05 del 9/03/2006).

A decorrere dal 1° gennaio 2011, vi sono state alcune modifiche:

  • I servizi resi nei rapporti B2B sono attratti nel criterio base del committente, ad eccezione dei servizi connessi all’accesso alle manifestazioni e dei servizi accessori connessi con l’accesso (per i quali il requisito della territorialità sarà sempre individuato sulla base del luogo di materiale esecuzione).

A tale riguardo, l’individuazione dei servizi connessi all’accesso e servizi accessori ai servizi connessi all’accesso è fatta ex artt. 32, co. 1, e 33 del Reg. 282/2011/CE, in base ai quali:

  • i servizi aventi per oggetto l’accesso alle manifestazioni “comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d’accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica”; (compresi il diritto d’accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, fiere, concerti, manifestazioni sportive e manifestazioni educative e scientifiche, esclusa l’utilizzazione degli impianti, sportivi o di altro tipo, a fronte del pagamento di quote d’iscrizione);
  • i servizi accessori all’accesso alle manifestazioni devono essere forniti separatamente (e dietro corrispettivo) allo spettatore della manifestazione (compresi in particolare l’utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma esclusi i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti).

ESEMPIO: l’Agenzia ritiene che debbano essere considerati connessi con l’accesso ad una manifestazione scientifica i servizi di ristorazione, di pernottamento e di distribuzione degli atti, forniti nell’ambito dell’organizzazione della manifestazione scientifica medesima.

  • I servizi resi nei rapporti B2C vanno secondo il criterio del luogo di effettuazione, quindi non ci sono variazioni rispetto alla disciplina vigente nel 2010 ed è, pertanto, individuato in funzione del luogo di materiale esecuzione del servizio.

Tale criterio si applica sia per i servizi relativi all’organizzazione della manifestazione, sia per le prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili (comprese fiere ed esposizioni).

SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING – art. 7 – quater lett. c) e d) DPR 633/1972

Ex art. 6 Reg. 282/2011/CE tali servizi consistono nella fornitura di cibibevande o entrambi, accompagnati da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato:

  • i servizi di ristorazione sono prestati nei locali del prestatore,
  • i servizi di  catering  sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore (v. sentenza Corte di Giustizia C-497/09 e C-499/09 del 10 marzo 2011).

In assenza di servizi di supporto (ad es., la fornitura di stoviglie e la messa a disposizione di personale incaricato del servizio), l’operazione non è considerata servizio di ristorazione o catering, ma come cessione di beni.

Inoltre, anche la fornitura – da parte di una società di catering – di pasti già pronti, consegnati a bordo di navi, treni o aerei, costituisce una cessione di beni.

servizi di ristorazione e catering, ex art. 7-quater lett. c) e d):

  • diversi da quelli eseguiti a bordo di nave, aereo o treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella UE – si considerano effettuati in Italia se ivi materialmente eseguiti e non si considerano effettuati in Italia se materialmente eseguiti in altro Stato (UE o non UE);
  • eseguiti a bordo di una nave, aereo o treno nel corso della  parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella UE si considerano effettuati in Italia se il trasporto ha inizio in Italia e non si considerano effettuati in Italia se il trasporto ha inizio in altro Stato UE.

Per “parte di trasporto di passeggeri effettuata nella UE“, si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della UE tra il luogo di partenza (primo punto di imbarco passeggeri previsto nella UE) e quello di arrivo del trasporto passeggeri (ultimo punto di sbarco previsto nella UE, per passeggeri imbarcati nella UE, eventualmente prima di uno scalo fuori della UE) e che, per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.

Art. 35 Reg. 282/2011/CE: la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della UE è determinata non in termini soggettivi, in funzione del singolo passeggero, ma in termini oggettivi, in funzione del tragitto del mezzo di trasporto.

ESEMPIO 1: trasporto via nave Genova – Barcellona – Cagliari – Patrasso – Alessandria d’Egitto. Le prestazioni rese nella tratta Genova – Patrasso sono soggette a IVA in Italia, Stato in cui è sito il primo punto di imbarco nella UE, mentre nella tratta Patrasso – Alessandria d’Egitto si applica il criterio base in materia di prestazioni di ristorazione, dovendosi quindi determinare il luogo di effettuazione in funzione dello Stato nelle cui acque nazionali si trova la nave al momento dell’esecuzione della prestazione.

ESEMPIO 2: trasporto via nave Alessandria d’Egitto – Palermo – Barcellona. Le prestazioni di  ristorazione rese nella tratta Palermo – Barcellona sono soggette a IVA in Italia, Stato in cui è sito il primo punto di imbarco nella UE, mentre, con riferimento alla tratta Alessandria d’Egitto – Palermo, saranno soggette a IVA in Italia le prestazioni di ristorazione rese nelle acque territoriali italiane.

Se una prestazione di ristorazione inizia durante una parte di trasporto di passeggeri effettuata all’interno della UE e prosegua durante una parte di trasporto di passeggeri effettuata al di fuori della UE (ma sempre nel territorio di un Stato membro) o viceversa, il luogo della prestazione è determinato all’inizio della prestazione (esempio 1: la prestazione di ristorazione comincia prima dell’arrivo al porto di Patrasso e prosegue mentre è ormai iniziato l’imbarco alla volta del porto di Alessandria d’Egitto: in questo caso la prestazione sarà comunque soggetta a IVA in Italia; esempio 2: la prestazione di ristorazione inizia in acque internazionali, dopo il porto di Alessandria d’Egitto, e prosegue mentre è già iniziato l’imbarco nel porto di Palermo alla volta del porto di Barcellona: in questo caso la prestazione sarà esclusa dal campo di applicazione dell’IVA).

Le prestazioni di ristorazione e catering che, soddisfacendo il requisito di territorialità, si considerano effettuate in Italia, saranno non imponibili ex art. 8-bis, lett. d),  DPR 633/1972.

Si precisa che non rientrano nell’articolo 7- quater , co.1, lett. d), DPR 633/1972:

  • i servizi di catering forniti senza corrispettivo a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, in quanto inclusi nel prezzo del biglietto. In tal caso il servizio di catering deve ritenersi accessorio alla prestazione di trasporto passeggeri rientrante nella previsione ex art. 7-quater, co. 1, lett. b), DPR 633/1972.
  • le prestazioni di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, qualora rese nell’ambito di un pacchetto turistico venduto da un  tour operator al cliente. Per le predette prestazioni comprese nel pacchetto turistico (così come definito dal D.Lgs 340/1999), la cui vendita rileva nel paese del prestatore, trovano applicazione le speciali disposizioni per  le agenzia di viaggio e turismo ex art. 74-ter DPR 633/1972.

LOCAZIONE E NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO A BREVE TERMINE – art. 7 – quater lett. e) DPR 633/1972

Ex art. 38 Reg. 282/2011/UE mezzi di trasporto sono i veicoli, motorizzati o no, e gli altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone od oggetti da  un luogo all’altro,  che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli  e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei a essere utilizzati per il trasporto (ad es: automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte; rimorchi  e semirimorchi; vagoni ferroviari; navi; aeromobili; veicoli specificamente allestiti per il trasporto di malati e feriti; trattori e altri vettori agricoli; veicoli a propulsione meccanica o elettronica per il trasporto di disabili).

Non sono mezzi  di trasporto i veicoli immobilizzati in modo permanente e i container.

Per “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto” ex art. 7 lett. g) DPR 633/1972, si intende “il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti”. Si precisa che ai fini della determinazione dell’arco temporale citato, si fa riferimento:

  • al contratto concluso tra le parti: se il noleggio dello stesso mezzo di trasporto è coperto da contratti consecutivi (comprese le proroghe) conclusi fra le stesse parti, la durata è quella del possesso o dell’uso ininterrotto del mezzo di trasporto; tuttavia, se il contribuente ha agito in buona fede, si riconosce ai fini della territorialità il breve termine ai contratti di durata inferiore ai 30/90 giorni che precedono il contratto considerato a lungo termine;
  • salvo pratica abusiva i contratti consecutivi tra le stesse parti relativi a mezzi di trasporto diversi non sono considerati come contratti consecutivi ai fini della determinazione del periodo di possesso.

Per tali prestazioni è irrilevante il luogo di stabilimento del prestatore e del committente, rileva il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del committente, cioè il luogo in cui il  destinatario prende fisicamente possesso del mezzo. Inoltre, in determinati casi, rileva anche il luogo di effettiva utilizzazione del mezzo di trasporto: i servizi si considerano effettuati in Italia se il mezzo di trasporto è messo a disposizione del committente in Italia, sempreché la concreta utilizzazione del mezzo di trasporto avvenga nel territorio UE, nel caso, infatti, di parziale utilizzo del mezzo di trasporto in tratte che sono fuori UE, i predetti servizi sono irrilevanti ai fini impositivi per la parte corrispondente (con riferimento alle imbarcazioni, valgono le percentuali forfetarie di  utilizzo dell’imbarcazione medesima in ambito UE, a seconda della  tipologia del natante – v. CM 49/E/2002 e 38/E/2009).

Infine, tali servizi non si considerano effettuati in Italia se il mezzo stesso è messo a disposizione del committente in altro Stato:

  • extra UE, allora l’operazione è soggetta a IVA in Italia quando la concreta utilizzazione del mezzo di trasporto avvenga nel territorio italiano.
  • UE, non rileva l’utilizzo del mezzo nel territorio italiano, e l’operazione non si considera effettuata in Italia.

>>>> Vai alla 3° parte dell’articolo: “Deroghe esclusivamente B2C”

>>>> Vai alla 4° parte dell’articolo: “Debitore d’imposta”

>>>> Vai alla 5° parte dell’articolo: “Operazioni non imponibili”

DEPOSITI IVA: valore aggiunto sospeso in garanzia

Fonte: Fisco Oggi

Data: 26/07/2011

Autore: G. Quagliana

L’Europa chiede, l’Italia risponde con un pegno per evitare il rischio dovuto al mancato pagamento dell’imposta.

La strategia di contrasto alle frodi IVA si arricchisce di un nuovo strumento. Infatti, con decorrenza 13 luglio, data di entrata in vigore della legge 106/2011, che ha convertito con modifiche il DL 70/2011, sono state introdotte nuove regole per quanto riguarda l’immissione nei depositi IVA, senza il pagamento dell’imposta, delle merci di provenienza extracomunitaria immesse in libera pratica.

La norma si inserisce in un contesto delicato (quello dell’immissione in libera pratica di beni extracomunitari), che è stato spesso oggetto di abusi e ha generato fenomeni di evasione IVA per importi considerevoli. La pericolosità fiscale di questa tipologia di operazioni è dovuta al fatto che l’istituto dell’immissione in libera pratica di beni nel territorio della UE prevede che l’introduzione di tali beni avvenga, a differenza delle altre importazioni, senza il pagamento immediato dell’IVA, la quale viene di fatto sospesa. Si tratta di una pratica commerciale particolare, per cui la merce che entra nel territorio comunitario, non essendo destinata al consumo nel Paese dell’importazione, non è soggetta al versamento dell’IVA che, di fatto, viene rinviato in un momento successivo, cioè quello dell’effettivo utilizzo del bene nel Paese in cui i beni sono realmente destinati.

Al momento dell’introduzione nel territorio comunitario, le uniche somme richieste dall’Amministrazione fiscale riguardano i dazi doganali all’importazione, per la cui riscossione è competente l’Agenzia delle Dogane.

In questo contesto, la novità normativa consiste nel fatto che ogni operatore, ogni qual volta effettui operazioni di immissione in libera pratica di beni destinati a essere introdotti in un deposito IVA, deve necessariamente prestare un’idonea garanzia commisurata all’imposta dovuta. Si tratta di un onere a cui devono sottoporsi gli operatori commerciali per poter usufruire dell’agevolazione consistente nel mancato pagamento dell’imposta al momento di introduzione del bene nel territorio comunitario.

Soltanto in alcuni casi residuali la garanzia non è dovuta. Si tratta di determinate categorie di operatori: coloro che sono certificati ai sensi dell’articolo 14-bis del regolamento Cee 2454/93 e quelli esonerati ai sensi dell’articolo 90 del Testo unico delle disposizioni in materia doganale (Dpr 43/1973).

Va detto che il legislatore italiano, nell’emanazione della nuova norma, ha risposto a una esigenza molto sentita a livello comunitario. La Commissione europea, infatti, negli ultimi anni, aveva trattato ripetutamente, nel corso di seminari e gruppi di lavoro, i rischi fiscali connessi all’immissione in libera pratica di beni extra UE. A tal proposito, tra le raccomandazioni impartite agli Stati membri, era menzionata anche la possibilità di richiedere agli operatori del settore il rilascio di una idonea garanzia a copertura del rischio dovuto al mancato pagamento dell’imposta.

La norma, nel far proprio l’indirizzo operativo espresso dall’organo comunitario, ha previsto che la garanzia prestata dall’operatore per l’IVA dovuta, che tecnicamente è esposta nella dichiarazione ma non viene riscossa, deve essere rilasciata all’ufficio doganale competente all’ingresso della merce nel territorio comunitario.

Dal punto di vista sostanziale, la disposizione va a incidere sul rapporto che esiste tra la garanzia prodotta al momento dell’importazione e l’assolvimento dell’IVA all’estrazione dei beni dal deposito. Infatti, è previsto che, per poter svincolare la garanzia, l’operatore che procede all’estrazione dei beni deve comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta connessa all’estrazione del bene.

Questo significa che, nel caso in cui l’importatore e l’estrattore dei beni sono persone diverse, colui che ha importato i beni, e pertanto ha prestato garanzia, vede subordinato lo svincolo della stessa a un adempimento di un altro operatore che potrebbe non conoscere. Ciò è reso possibile dalla logica di funzionamento dei depositi IVA, la cui funzione è quella di permettere che i beni introdotti nei depositi vengano facilmente scambiati tra vari operatori, sempre senza pagamento di IVA.

Nella situazione descritta, è frequente il caso in cui l’ultimo cessionario, colui che deve liquidare l’imposta, non ha alcun rapporto commerciale con l’operatore, che tuttavia continua a essere il garante dell’IVA acquisita a titolo di cauzione dalle Dogane, fino al momento dello svincolo della garanzia.

DEPOSITI DOGANALI E ACCISE EQUIPARATI AI DEPOSITI IVA

Fonte: eutekne.info

Data: 25/07/2011

Autore: S. Cerato e M. Bana

La L. n. 106/2011 di conversione del DL n. 70/2011 (Decreto Sviluppo) ha apportato alcune significative integrazioni alla disciplina dei depositi IVA prevista dall’art. 50-bis DL 331/1993.

Il regime prevede la facoltà di effettuare delle operazioni senza versare l’imposta, qualora correlate all’introduzione in depositi istituiti per custodire beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali di conservazione degli stessi. Sul punto, il Decreto Sviluppo ha meglio precisato alcune assimilazioni contenute nel comma 1, stabilendo che sono equiparati a quelli IVA alcuni tipi specifici, e non più generici, di depositi:

  • fiscali ex art. 1, co. 2, lett. e), D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise), quali gli impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti o spediti prodotti soggetti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione Finanziaria;
  • doganali ex art. 525, secondo paragrafo, Reg. CEE n. 2454/1995, contrassegnati dalle lettere “C”, “D” – riguardanti l’immissione in libera pratica secondo la procedura di domiciliazione, che può fondarsi sulla specie, sul valore in dogana e sulla quantità di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo al regime – ed “E”.

Un’ulteriore rilevante novità è rappresentata dall’introduzione dell’obbligo della prestazione di idonea garanzia, commisurata all’imposta, con riferimento alle operazioni ex art. 50-bis, co. 4 DL 331/1993, ovvero di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA. L’adempimento non deve, tuttavia, essere assolto dagli operatori economici autorizzati, titolari del certificato “AEO”, rilasciato ex art. 14-bis Reg. CEE n. 2454/1993.
Analogamente, sono esclusi gli esonerati ex art. 90 DPR 43/1973 (TULD), per effetto del quale l’Amministrazione finanziaria può dispensare, tra l’altro, le imprese di notoria solvibilità dall’obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sui beni propri o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da essere effettuate, in tutti i casi in cui tale obbligo è previsto. Ferma restando la facoltà di revoca in qualsiasi momento, qualora sorgano fondati dubbi in ordine alla solvibilità del contribuente, che è, conseguentemente, tenuto a prestare la garanzia, relativamente alle operazioni in corso, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza dall’esonero.

Il Decreto Sviluppo ha, inoltre, stabilito un adempimento transitorio, efficace sino al completamento dell’integrazione delle informazioni contenute nelle banche dati delle Agenzie fiscali, da definirsi, successivamente, con un provvedimento del Direttore delle Dogane, di concerto con quello delle Entrate: è stato, infatti, aggiunto un periodo all’art. 50-bis, co. 6 DL 331/1993, per effetto del quale il soggetto che procede all’estrazione dei beni è tenuto a comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi allaliquidazione dell’imposta, anche ai fini dello svincolo della predetta garanzia.
Tali dati devono, inoltre, essere conservati ex art. 39 DPR 633/1972, unitamente agli altri documenti assunti a base dell’introduzione e dell’estrazione dei beni, nonché a quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito stesso.

A questo proposito, si rammenta, infine, che la medesima disciplina opera con riferimento al registro di cui al successivo art. 53, co. 3, obbligatoriamente istituito per evidenziare le informazioni ex art. 3 DM 419/1997:

  • il numero e la specie dei colli;
  • la natura, la qualità e la quantità delle merci;
  • il corrispettivo o, in mancanza, il valore normale dei beni;
  • il luogo di provenienza e destinazione dei beni introdotti e di quelli estratti;
  • il soggetto per conto del quale è effettuato l’inserimento o il prelievo delle merci.

INTRA UE: aggiornamento aliquote IVA in vigore nella UE

Fonte: Fisco Oggi
Autore: r.fo.
Data: 18/07/2011
Il 1 ° luglio 2011, la Commissione europea ha pubblicato un elenco aggiornato delle aliquote IVA applicabili nell’Unione europea, tra cui le aliquote ridotte sui diversi prodotti e servizi negli Stati membri con un approfondimento sulle particolarità anche di tipo geografico. L’elenco aggiornato tiene conto, sulle base delle direttive comunitarie, degli sviluppi che ci sono stati nei singoli Stati che applicano l’IVA nei rapporti commerciali.
Il documento è suddiviso in otto capitoli. Dall’applicazione delle aliquote standard ad alcune peculiarità geografiche nell’applicazione dell’imposta passando per le aliquote ridotte secondo le indicazioni contenute nella Direttiva 2006/112/UE, quelle a “zero rate”. Completa il profilo del documento una analisi dell’evoluzione che le aliquote IVA hanno registrato negli ultimi anni.
>>>> Scarica l’ [download id=”6673″]