VIES: è sanabile la mancata iscrizione all’archivio intracomunitario?

Fonte: Eutekne.info

Data: 09/05/2012

Autore: S. Cerato

L’art. 2, comma 1, DL n. 16/2012 contiene la possibilità di sanare la mancata comunicazione preventiva per la “fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali”, purché sussistano i seguenti requisiti:
– la violazione non sia già stata oggetto di constatazione o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, ovvero altre attività di accertamento;
– il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
– sia effettuata la comunicazione o l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
– sia versata contestualmente la sanzione di 258 euro.

Il perimetro applicativo della disposizione in esame sembra, ad una prima lettura, particolarmente ampio, atteso che riguarda tutte le fattispecie in cui per fruire di un beneficio fiscale, ovvero per accedere a regimi opzionali, il contribuente debba presentare unacomunicazione, o una richiesta, all’Amministrazione finanziaria. In attesa di conoscere il pensiero dell’Agenzia delle Entrate, necessario e nel contempo urgente per dar modo ai contribuenti di comprendere con esattezza l’oggetto della “sanatoria”, molti operatori economici si stanno domandando in questo periodo se sia possibile sanare, tramite la disposizione di cui all’art. 2 del DL n. 16/2012, anche la mancata iscrizione al VIES, quale condizione necessaria per poter effettuare operazioni intracomunitarie.

A tale proposito, infatti, l’Agenzia delle Entrate, dapprima nella CM 39/E/2011 e successivamente nella recente RM 42/E/2012, ha precisato che, in assenza di regolare iscrizione al VIES:
– le cessioni e le prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate da un soggetto IVA nazionale, non iscritto nel VIES, devono essere assoggettate ad IVA in Italia, in quanto operazioni “interne” e non intracomunitarie;
– specularmente, si precisa nella RM 42/E/2012, “l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile”.

Premesso che l’iscrizione al VIES deve essere richiesta prima dell’effettuazione delle operazioni intracomunitarie, per l’effettuazione delle quali è tra l’altro richiesto un lasso temporale di 30 giorni dalla data della richiesta, è necessario verificare se tale “iscrizione” costituisca o meno la condizione per fruire di benefici fiscali, ovvero per accedere ad un regime fiscale opzionale. Relativamente al primo aspetto, a parere di chi scrive l’iscrizione al VIES non costituisce una condizione per fruire di benefici fiscali, in quanto il regime IVA delle operazioni intracomunitarie non presenta particolari benefici fiscali, atteso che le disposizioni del DL 331/93 prevedono il regime della tassazione a destino dell’operazione intracomunitaria, in luogo di quello, tipico delle operazioni interne, della tassazione nel luogo di partenza.

VIES come condizione per accedere a un regime fiscale opzionale

Più delicato, invece, è il secondo aspetto, quello relativo ai regimi fiscali opzionali, in quanto è necessario chiedersi se l’iscrizione al VIES, quale condizione per operare in ambito comunitario, costituisca o meno un regime fiscale opzionale. Tenendo conto delle interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, in precedenza riportate, e in attesa di conoscere il pensiero definitivo dell’Amministrazione finanziaria a tale riguardo, la risposta potrebbe essere affermativa, in quanto l’Agenzia stessa sembra di fatto sostenere che l’iscrizione al VIES costituisca una sorta di opzione per poter applicare il regime proprio delle operazioni intracomunitarie (tassazione a destino), in assenza della quale si rende applicabile il regime “naturale” delle operazioni ai fini IVA (tassazione nel luogo di partenza). Tale interpretazione, che si riscontrerebbe anche nel pensiero dell’Agenzia (CM 39/E/2011 e RM 42/E/2012), costituisce di fatto un naturale effetto del rapporto che sussiste tra la disciplina generale dell’IVA, contenuta nel DPR 633/1972, e quella “derogatoria” prevista per le operazioni intracomunitarie, di cui al DL 331/93, applicabile in presenza dei requisiti ivi contenuti, e previo esercizio dell’“opzione” che si materializza con la richiesta di iscrizione al VIES. In assenza di tale opzione, quindi, torna naturalmente applicabile il regime proprio previsto dalle disposizioni “nazionali” del DPR 633/1972.

DOGANA: utilizzo di autoveicoli immatricolati in Svizzera da parte di residenti italiani

Il residente che usa l’auto immatricolata in paesi terzi senza autorizzazione doganale è soggetto a denuncia per contrabbando.

Recenti articoli pubblicati da organi di stampa locali in materia di utilizzo nella UE di autoveicoli immatricolati in Svizzera da parte di soggetti residenti in Italia, hanno reso necessario l’intervento dell’Agenzia delle Dogane, con il comunicato (Prot. 56256 /RU) del 07.05.2012, volto a fornire chiarezza sull’argomento, al fine di consentire agli interessati il rispetto della norma.

Al riguardo, l’Agenzia ha evidenziato che il regime di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è disciplinato ex  artt. 137 e ss. Regolamento (CEE) 2913/1992 (Codice doganale Comunitario) e ex artt. 558/561 Regolamento (CEE) n. 2454/93 (come modificato dal Regolamento CE n. 993/01), che prevedono, in via generale, l’esonero totale dai dazi all’importazione per un mezzo di trasporto che sia immatricolato fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori dello stesso territorio e da essa guidato.

Gli artt. 559, 560 e 561 Regolamento (CEE) n. 2454/93 citato disciplinano, invece, i casi in cui le persone fisiche stabilite nel territorio doganale UE possono beneficiare dell’esonero totale dai dazi all’importazione nel caso di utilizzo di autoveicoli immatricolati in paesi terzi.

Pertanto, ai sensi di tale normativa, è consentito il passaggio ai valichi di persone con residenza nella UE alla guida di autovetture immatricolate in paesi terzi (es. Svizzera), in esonero totale dal pagamento dei dazi all’importazione e dell’IVA, ex art. 67 DPR 633/1972 nei seguenti casi:

  • Uso a titolo occasionale e di emergenza: tale fattispecie consente l’utilizzo dell’autoveicolo immatricolato all’estero da parte dei soggetti residenti nell’UE per un periodo massimo di cinque giorni; non comporta alcuna contestazione a carico dei medesimi, purché sussistano e siano debitamente giustificate e comprovate le motivazioni dell’utilizzo dell’autoveicolo.
  • Mezzo di trasporto in locazione: il relativo contratto deve essere stato stipulato con azienda estera avente per oggetto sociale la locazione di autoveicoli per uso privato ed esibito all’autorità doganale all’atto dell’ingresso nella UE. L’utilizzo di detto mezzo è consentito per un termine massimo di otto giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso.
  • Utilizzo sistematico per motivi di lavoro di autoveicoli e altri mezzi di trasporto immatricolati all’estero: l’esonero è concesso per un biennio su formale istanza da presentare preventivamente, anche con e-mail, a cura dell’interessato (lavoratore di nazionalità italiana alla guida di automobili di proprietà di impresa svizzera), all’autorità doganale competente (Uffici delle dogane di frontiera: Como, Varese e Tirano), al fine dell’ottenimento di apposita autorizzazione alla guida del mezzo.

Secondo l’Agenzia delle Dogane, l’utilizzo senza autorizzazione doganale, da parte di un residente in Italia di auto immatricolata in paesi terzi, comporta la denuncia per contrabbando sin dall’atto di ingresso nel territorio UE, ex art. 216 TULD (DPR 43/1973), l’applicazione di una sanzione da due a dieci volte i diritti doganali gravanti sul valore del mezzo di trasporto (dazio e IVA) e la confisca del mezzo stesso.

Infine, il comunicato in questione riporta anche un comunicato dell’Amministrazione Federale delle Dogane Svizzere in cui si affronta il problema dal lato opposto, e cioè l’utilizzo di veicoli privati esteri da parte di persone domiciliate in Svizzera o che ivi trasferiscono il proprio domicilio.

BANDO INAIL: click day fissato al 26 – 27 (Regione Marche) – 28 giugno

Fonte: www.inail.itwww.studioastolfi.com

ISI INAIL 2011 – INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

in attuazione dell’art. 11, comma 5, D.Lgs 81/2008 e s.m.i., l’invio telematico delle domande si svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 giugno 2012 negli orari indicati nel calendario sotto riportato:

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VERIFICARE LA VALIDITÀ DEL CODICE IDENTIFICATIVO

Dall’orario di apertura all’orario di chiusura dello sportello informatico le imprese interessate potranno inviare la propria domanda attraverso il  codice identificativo assegnato.

Si ricorda che potranno procedere all’invio telematico solo le imprese che hanno salvato la propria domanda e sono in possesso di regolare codice identificativo la cui validità è verificabile tramite l’apposita voce “consulta/rigenera codice” della procedura per la compilazione on line.

INFORMAZIONE TECNICHE

Entro il 15 giugno prossimo su questo sito saranno pubblicate le regole e le informazioni tecniche di supporto alle imprese partecipanti all’invio on line delle domande.

PUBBLICAZIONE ELENCHI CRONOLOGICI

L’elenco cronologico delle domande delle imprese partecipanti all’invio telematico di ciascuna singola regione sarà pubblicato nei giorni immediatamente successivi alla conclusione delle operazioni, con evidenza delle domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria assegnata alla singola regione.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER REGIONE

Regione Stanziamenti regionali
Abruzzo 4.016.918
Basilicata 2.303.687
Bolzano 1.838.613
Calabria 5.693.002
Campania 18.525.627
Emilia Romagna 15.175.551
Friuli 3.215.237
Lazio 26.149.453
Liguria 5.113.610
Lombardia 35.839.347
Marche 5.450.029
Molise 1.082.770
Piemonte 13.386.819
Puglia 7.258.174
Sardegna 6.036.303
Sicilia 16.031.299
Toscana 16.801.948
Trento 2.118.337
Umbria 3.616.743
Valle d’Aosta 753.855
Veneto 14.592.678
Italia 205.000.000

COMMENTO

Vista la situazione è giusto procedere con calma.

La nuova tempistica è la seguente:

  • Entro il 7/3/2012 le ditte hanno caricato sul sito web dell’inail le domande;
  • l’invio online è stato fissato per il 26 giugno (dal 7 marzo al 26 giugno non ci sono adempimenti per le ditte e per l’Inail);
  • le ditte che rientrano fra quelle finanziabili  devono presentare la documentazione cartacea entro il 27 luglio (termine di 30gg);
  • entro il 27 novembre (120gg dal 27 luglio) l’Inail deve concludere l’istruttoria e comunicare alle ditte  la concessione dell’agevolazione;
  • I beni agevolabili possono essere ordinati solo dopo il 27 novembre 2012;

Da tenere comunque in considerazione i ritmi dell’Inail che si è preso quasi  quattro mesi  dalla data di scadenza del 7 marzo alla data del Click Day del 26 giugno.

Il 2013 si avvicina sempre di più e sarebbe un bel traguardo per il bando Inail 2011.


IVA: aggiornamento delle aliquote da parte della UE

La TAXUD  ha pubblicato l`aggiornamento, al 1° gennaio 2012, delle aliquote IVA applicate dagli Stati membri UE.

>>>> Scarica l’aggiornamento delle aliquote IVA al 1° gennaio 2012

Si tratta di otto capitoli che descrivono tutte le tipologie di aliquote IVA applicate negli Stati membri UE e dell’eurozona: aliquote standard, ridotte, zero-rate con relative suddivisioni di tipo geografico e affinità tra singoli Stati che applicano analoghe aliquote ordinarie e ridotte . Anche per la nuova edizione 2012 il documento reca, a fronte delle singole tabelle, una analisi dell’evoluzione delle aliquote IVA negli ultimi anni, oltre che delle ultime novità introdotte nella legislazione tributaria dei singoli Stati che applicano l’IVA nei rapporti commerciali.

Le aliquote ordinarie

Vince la classifica (si fa per dire … chiedetelo ai poveri cittadini di quel paese) la nuova aliquota ordinaria in vigore in Ungheria dal 1° gennaio 2012, il 27% (!), ancora peggio del 25%  già deciso nel 2009, che colloca l’Ungheria in cima alla classifica degli Stati UE. Rispettivamente al secondo e al terzo posto vi sono Svezia e  Danimarca (25%) e Romania (24%). Poi con aliquota IVA ordinaria al 23% vi sono Grecia, Irlanda, Polonia, Portogallo e Finlandia; a seguire la Lettonia al 22% seguita da Italia, Lituania e Belgio, al 21%. Entro il limite del 20%, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Austria, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito. Sotto vi sono Francia al 19,6 %, Germania e Paesi Bassi al 19%, Spagna e Malta con il 18%, ed infine, Cipro e Lussemburgo al 15%.

I dettagli per ogni categoria
L’aggiornamento tiene conto di tutte le modifiche che, nel rispetto della normativa comunitaria, gli Stati appartenenti alla UE e all’Unione economico-monetaria hanno apportato nei rispettivi ordinamenti con riferimenti dettagliati per ogni singola categoria di bene e servizio. Intanto in Europa, come oltreoceano, si discute sull’opportunità di trasferire la tassazione dal reddito ai consumi nell’ambito di una generale riforma fiscale.