BLACK LIST: Scadenzario 2013

Dato il gradimento dell’anno passato (oltre 7000 downloads) pubblichiamo anche quest’anno lo scadenzariogratuito e personalizzabile, per la gestione degli adempimenti BLACK LIST per l’anno 2013, in versione PDF . Si ritiene utile infatti, stante i continui cambiamenti che si verificano, una panoramica delle date precise di invio.

Lo scadenzario black list contiene al suo interno anche un esempio  pratico per individuare correttamente la periodicità.

>>>> Scarica lo Scadenzario BLACK LIST 2013

 

DOGANA: Nomenclatura Combinata 2013

Entra in vigore dal 1° gennaio 2013 la Nomenclatura Combinata delle merci, adottata dalla Commissione UE con il Reg. 927/2012/UE del 9 ottobre 2012 (G.U.U.E. n. L304 del 31/12/2012).
Il regolamento sostituisce l’allegato I del Reg. CEE 2658/87 del 23 luglio 1987, che ha istituito una nomenclatura delle merci che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della UE e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione delle merci.

L’intervento modernizza la Nomenclatura Combinata (NC) e ne adegua la struttura per “tenere conto delle modifiche dei requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale, delle modifiche introdotte per ottemperare a impegni internazionali, degli sviluppi tecnologici e commerciali, nonché della necessità di adeguare o chiarire i testi”.
Le principali novità sono state illustrate dall’Agenzia delle dogane con la comunicazione relativa alla Tariffa doganale n. 131742 del 6 novembre 2012 (TAR 2012 – 081).
Si segnalano in particolare:

  • la semplificazione dei codici NC del Benzolo (2707 10), Toluolo (2707 20), Xilolo (2707 30) e altre miscele di idrocarburi (2707 50): vengono eliminati dal codice NC la suddivisione di tali prodotti in “destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili” e “destinati ad altri usi”;
  • la modifica apportata alla classificazione relativa all’alluminio greggio (7601): nella voce “leghe di alluminio” (7601 20) è stata introdotta la distinzione tra “placche e billette” (NC 7601 2020) e “altri” (NC 7601 2080), in sostituzione della precedente distinzione (tra “primario” e “secondario”), eliminata in quanto ritenuta ormai superata.

TERRITORIALITA’: noleggio e locazione B2C a lungo termine dal 1/1/2013

A partire dal 1° gennaio 2013, per i servizi di noleggio e locazione non a breve termine di mezzi di trasporto, resi a privati (B2C), l’IVA sarà dovuta non più nel Paese del prestatore, ma in quello del committente, anche se è prevista una verifica sul luogo di utilizzazione del servizio. Ex nuovo art. 7-sexies lett. e) DPR 633/1972 le prestazioni di locazione, anche finanziaria, di mezzi di trasporto, diversi dalle imbarcazioni da diporto, a lungo termine si considerano effettuate in Italia se:

  • il committente è domiciliato o residente in Italia, senza domicilio all’estero, e il bene è utilizzato nella UE;
  • il committente è un soggetto extra-UE e il bene è utilizzato in Italia.

Fino al 31 dicembre 2012, invece, le prestazioni a lungo termine seguiranno la regola del prestatore, pur integrata dalla previsione di verifica del luogo di utilizzazione; se rese ad un soggetto privato (IT, UE o extra-UE), esse si considerano effettuate in Italia, ex (attuale) art. 7-sexies, co. 1, lett. e) DPR 633/1972 solo se:

  • rese da un prestatore soggetto IVA stabilito in Italia e il mezzo è utilizzato nell’UE;
  • rese da un prestatore soggetto IVA extra-UE e il mezzo è utilizzato in Italia.

Specificamente per le imbarcazioni da diporto viene, inoltre, inserita la lett. e-bis) nell’art.7-sexies DPR 633/1972; dal 1° gennaio 2013 le prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio ecc. a lungo termine, di imbarcazioni da diporto,  si considerano effettuate in Italia solo se l’imbarcazione è :

  • messa a disposizione in Italia da un soggetto passivo italiano e il mezzo è utilizzato nella UE;
  • messa a disposizione in uno Stato extra-UE da un soggetto passivo ivi stabilito e il mezzo è utilizzato in Italia.

In definitiva, i servizi di locazione, leasing e noleggio di imbarcazioni da diporto resi nei rapporti B2C saranno considerati rilevanti ai fini IVA in Italia:

  • quando ricorrono, contemporaneamente, i seguenti presupposti:
    • il servizio è reso da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
    • l’imbarcazione è messa a disposizione del committente privato nel territorio dello Stato;
    • l’imbarcazione è utilizzata nel territorio UE;
  • quando ricorrono, contemporaneamente, i seguenti presupposti:
    • l’imbarcazione è messa a disposizione del committente in un Paese extra UE;
    • l’imbarcazione è utilizzata nel territorio dello Stato;
    • il servizio è reso da soggetti passivi stabiliti nello stesso Paese extra UE dove è messa a disposizione l’imbarcazione.

Qualora, invece, le imbarcazioni da diporto siano messe a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applicheranno i criteri previsti, per gli altri mezzi di trasporto, dalla precedente lettera e), ovvero la regola del committente, con previsione di verifica del luogo di utilizzazione del servizio.

Si precisa che le nuove regole di territorialità, in vigore dal 1° gennaio 2013, riguardano esclusivamente locazioni, leasing e noleggi a lungo termine (e non quelli a breve termine). Restano quindi uguali le regole di territorialità di tali servizi:

  • B2C a breve termine ex art. 7-quater, co.1, lett. e) DPR 633/1972;
  • B2B a lungo termine ex art. 7-ter, co.1 DPR 633/1972.

Resta inoltre uguale il criterio di individuazione della durata dei noleggi ex art. 7 lett. g) DPR 633/1972: 

  • a breve termine è il noleggio/locazione con possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 giorni, prolungato a 90 giorni in caso di imbarcazione;
  • a lungo termine è il noleggio/locazione con possesso o l’uso ininterrotto del mezzo per periodi superiori a 30 gg o 90 gg.

Ex art. 39, par. 1, Reg.(CE) 282/2011, la durata del possesso o dell’uso ininterrotto del mezzo di trasporto è determinata sulla base del contratto concluso fra le parti.