PLAFOND IVA: software e servizio verifica online

Gli esportatori abituali possono da oggi sfruttare il plafond IVA secondo le nuove modalità ex art. 20 co.1 DLgs. 175/2014 (decreto semplificazioni) e inviare telematicamente all’Agenzia Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento che sarà consegnata ai fornitori: l’Agenzia Entrate ha pubblicato infatti ieri il software Dichiarazione d’intento per l’invio telematico e il servizio di verifica online della presentazione.

Come funziona il nuovo schema per trasmettere le dichiarazioni d’intento:

  • l’esportatore abituale trasmette tramite il software all’Agenzia Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento che sarà consegnata al proprio fornitore;
  • l’Agenzia rilascia ricevuta telematica con l’indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d’intento trasmessa dall’esportatore abituale;
  • l’esportatore consegna al fornitore /alla dogana, la dichiarazione d’intento con la ricevuta telematica dell’Agenzia;
  • il fornitore, una volta in possesso di dichiarazione d’intento e ricevuta, può fatturare senza applicazione dell’IVA ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972;
  • il fornitore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.

Modello e consigli per il regime transitorio

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PLAFOND IVA: cambia la trasmissione delle dichiarazioni d’intento dal 2015

Dal 2015 il fornitore dell’esportatore abituale viene esonerato dalla comunicazione all’Agenzia Entrate delle dichiarazioni d’intento, mentre gli obblighi vengono trasferiti in capo all’esportatore abituale, effettivo fruitore del plafond IVA.

Ex art.20 DLgs. semplificazioni fiscali, per le operazioni in regime di non imponibilità IVA, effettuate nel 2015 verso gli esportatori abituali, i fornitori non dovranno più trasmettere all’Agenzia Entrate la comunicazione delle lettere di intento ricevute. La norma si applica alle lettere di intento relative alle forniture “da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015”, dunque, riguarda anche le dichiarazioni emesse a fine 2014 con riferimento a operazioni da compiere l’anno successivo. Si profila così un ribaltamento del vecchio schema relativo alle lettere di intento. Il nuovo schema sarà come segue:

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BLACK LIST: comunicazione annuale dal 2015

Con l’approvazione definitiva del D.Lgs “semplificazioni” fiscali (il virgolettato è d’obbligo) cambia dal 2015 la comunicazione delle operazioni IVA con paesi Black List ex art.1  DL 40/2010, in particolare:

  • la periodicità passa da mensile o trimestrale ad annuale,
  • la soglia minima al di sotto della quale la comunicazione non è obbligatoria passa da 500 euro a 10.000 euro;

Tali novità si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, che dovrebbe essere il 2014 (se la disposizione verrà pubblicata nel 2014 in GU).

Sulla questione restano i seguenti dubbi:

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IVA: nuove modalità dichiarazione intento dal 2015

A partire dal 1° gennaio 2015 i fornitori degli esportatori abituali potranno operare in regime di non imponibilità senza comunicare all’Agenzia Entrate la dichiarazione intento.

Con lo schema di D.Lgs (disposizioni in materia di semplificazioni fiscali) esaminato in via preliminare dal CdM 20/06/2014, viene modificata l’attuale disciplina che coinvolge esportatore abituale, fornitore e Amministrazione finanziaria.

La novità più rilevante è che, per le operazioni senza applicazione dell’IVA da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, il fornitore dell’esportatore abituale non viene più obbligato a comunicare all’Agenzia Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute: l’obbligo di comunicazione viene trasferito in capo all’esportatore abituale, che è poi il soggetto che si avvantaggia della non imponibilità IVA dell’operazione. Questa modifica cambierà quindi l’art.1, co.1, lett.c)  DL 746/1983.

Operativamente il nuovo schema funzionerà come segue:

  • l’esportatore abituale trasmetterà le lettere d’intento direttamente all’Agenzia, ottenendo una ricevuta telematica;
  • l’esportatore abituale, quindi, consegnerà al fornitore la dichiarazione d’intento, già trasmessa all’Agenzia Entrate, insieme alla copia della ricevuta telematica, per gli acquisti da operatori nazionali;
  • il fornitore potrà fatturare l’operazione all’esportatore abituale in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, co. 1, lett. c) DPR 633/1972 solo una volta in possesso di dichiarazione d’intento e relativa ricevuta;
  • il fornitore dell’esportatore abituale, diversamente da quanto avviene ad oggi, indicherà in dichiarazione IVA annuale i dati relativi alle operazioni compiute verso esportatori abituali in regime di non imponibilità.

Anche le sanzioni vengono modificate: ex nuovo art. 7, co.4-bis D.Lgs. 471/1997 non si sanziona più l’omessa comunicazione dei dati delle lettere d’intento (v. CM 10/E/2005 risposta 9.6 secondo cui il fornitore sconta la sanzione anche per operazioni che sono dotate dei requisiti per acquistare beni/servizi senza applicazione dell’imposta, ma che non vengono comunicate telematicamente all’Agenzia), ma si punisce il compimento di operazioni non imponibili senza aver prima ricevuto la dichiarazione d’intento e la ricevuta dell’Agenzia, sempre con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

Inoltre è prevista la messa a disposizione della banca dati delle dichiarazioni d’intento, in possesso dell’Agenzia Entrate, in favore dell’Agenzia Dogane, in modo che, gli esportatori abituali che effettuano importazioni in sospensione d’imposta potranno omettere la presentazione in Dogana della copia della lettera d’intento e della ricevuta telematica dell’Agenzia Entrate.

Abbiamo predisposto un e-book sull’argomento che tiene già conto di queste modifiche, in quanto le stesse erano già state previste con il precedente DDL 958/2013 non entrato poi in vigore:

>>>> E-book “Gestione Plafond IVA 1.09” (sito del Commercialista Telematico)