Alla fine, dopo il decreto Milleproroghe, di conversione del DL 244/2016, questa è la situazione definitiva sull’INTRASTAT acquisti:
- gli INTRA-2 bis per gli acquisti intracomunitari e INTRA-2 quater per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE restano per l’anno d’imposta 2017;
- dal 2018 ci saranno le seguenti semplificazioni:
- sarà semplificato il contenuto,
- ci sarà l’abolizione dell’obbligo di presentare i modelli INTRA-1 quater e INTRA-2 quater per le prestazioni di servizi rese e ricevute con controparti UE.
Questo è il “maxiemendamento” al Ddl di conversione del DL 244/2016.
IN DETTAGLIO
Viene sconfessato completamente il DL 193/2016, che aveva eliminato l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA acquisti, con effetti dal 1° gennaio 2017, e non poteva essere altrimenti (vedi precedente articolo): permanevano infatti gli obblighi di compilazione dei modelli per la sola parte statistica. Quindi si è scelto di ripristinare, solo per tutto il 2017 , “gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro UE (…) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del DL 22 ottobre 2016 n. 193 convertito” tradotto si presenta l’Intrastat acquisti per tutto il 2017.
Il 27/02/2017, termine di presentazione degli Intrastat di gennaio, dovranno quindi essere presentati i modelli INTRA-2 per gli acquisti, affinché l’ISTAT possa raccogliere le informazioni statistiche rilevanti (v. comunicato stampa di Agenzia Entrate, Dogane e ISTAT)
Si prevede dal 2018 di escludere dalla rilevazione nei modelli INTRASTAT le prestazioni di servizi “generiche” ex art. 7-ter DPR 633/1972 sia rese sia ricevute (riscrivendo l’art. 50 co. 6 DL 331/1993): ma non lo sa chi scrive che ex art. 262 lett. c) direttiva 2006/112/CE, i soggetti passivi sono obbligati a presentare i modelli INTRA per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi soggette al meccanismo del reverse charge (cioè proprio i servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/72)? Insomma, come con le rilevazioni statistiche, siamo di fronte a un’altra direttiva europea sulla quale l’Agenzia Entrate (il vero legislatore) non può influire. Infatti, in tutti i Paesi della UE si presenta l’Intrastat per i servizi resi, ed in alcuni anche l’Intrastat per i servizi ricevuti, ma non esistono Paesi dove non si presenta nè l’uno nè l’altro. E per inciso, in tutti i Paesi della UE si presenta l’Intrastat acquisti di beni.
E quali sono le “significative misure di semplificazione” degli obblighi di comunicazione INTRA, nonché del contenuto dei modelli stessi, tramite provvedimento del direttore Agenzia Entrate (d’intesa con Agenzia Dogane e ISTAT), con effetti dal 1° gennaio 2018?
Saranno, comunque, esonerati dalla presentazione dell’INTRA acquisti per il 2017 i soggetti che optano, entro il 31/03/2017, per il regime facoltativo di comunicazione dei dati delle fatture ex art. 1 co. 3 DLgs. 127/2015, a causa della specifica esclusione ex art. 3 lett. b) DLgs 127/2015.