INTRASTAT: ultimo (?) Intrastat acquisti. Poi spesometro trimestrale

Il 25 gennaio 2017 si presenta l’ultimo (?) INTRASTAT relativo agli acquisti di beni effettuati e alle prestazioni di servizi ricevute (comunicazione di dicembre 2016 o del 4° trimestre 2016).

Ex art.4 co.4 lett. b DL 193/2016 l’obbligo è stato abolito, dato l‘ingresso della grande semplificazione “assolutamente sopportabile” della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture (spesometro trimestrale). Dato che la comunicazione delle fatture, ex 21 DL 78/2010, monitora le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, si deve presentare l’INTRASTAT acquisti con riferimento alle operazioni relative all’ultimo mese o trimestre 2016, come ha confermato l’Agenzia Dogane con nota n. 244/2017. Nello spesometro annuale (ex vecchio art. 21 DL 78/2010) le operazioni intra UE non erano rilevate, quindi con il nuovo spesometro trimestrale, le operazioni intra UE saranno rilevate trimestralmente (a parte il primo semestre 2016), come tutte le altre fatture emesse e ricevute.

Andiamo nel dettaglio.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Ci sono dubbi sulle prestazioni rese ex art. 7-ter co.1 lett. a) DPR 633/1972 poichè:

  • da un lato, si tratta di operazioni incluse negli obblighi INTRASTAT;
  • dall’altro sono operazioni che devono essere fatturate ex art.21 comma 6-bis DPR 633/72, ma prive del requisito di territorialità IVA in Italia (ex art. 21 DL 78/2010 non andrebbero comunicate poichè operazioni non rilevanti ai fini dell’imposta).

Le prestazioni di servizi ex artt. da 7-quater a 7-septies DPR 633/1972, invece, già non andavano in INTRASTAT.

D’altro canto, va rilevato che, secondo la direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri UE:

  • hanno facoltà di richiedere il riepilogo dei soli acquisti intra UE di beni (e non anche degli acquisti di servizi);
  • non sono tenuti a richiedere l’indicazione delle prestazioni di servizi rese a committenti stabiliti in un altro Stato membro, per le quali non è previsto il reverse charge (le prestazioni di servizi diverse da quelle ex art. 7-ter DPR 633/1972).

Si ricorda che, per le prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter, ex art. 23 DLgs. 175/2014 e determinazione Agenzia Dogane n. 18978 del 19/02/2015, le informazioni da rilasciare sono state ridotte a:

  • partita IVA della controparte UE;
  • ammontare delle operazioni;
  • codice identificativo del tipo di servizio;
  • Stato in cui è effettuato il pagamento del servizio.

INTRASTAT STATISTICO

Le modifiche alla disciplina INTRASTAT ex DL 193/2016 non riguardano tuttavia la sezione statistica dei modelli, poichè l’art. 4 co. 4 lett. b) DL 193/2016 prevede l’abolizione degli obblighi ex art. 50 co. 6 DL 331/93, ma resta in vigore il Reg. CE 638/2004: ex art. 9 Regolamento, gli Stati UE devono rilevare una serie di informazioni ed ex art. 12 si richiede la trasmissione alla Commissione UE dei risultati mensili delle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri.

Sarà quindi difficile l’abolizione definitiva dei modelli INTRA 2-bis e INTRA 2-quater, come sembra affermare l’Agenzia Dogane nella nota del 10 gennaio 2017.

MODELLO INTRA – 12

Per tale modello (acquisti intra UE degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati), l’adempimento dovrebbe restare, in quanto disciplinato ex art. 49 DL 331/1993 e non dall’art. 50 comma 6 DL 331/1993.

VIES

Infine, l’abolizione dell’INTRASTAT acquisti di beni e servizi va coordinato con la disciplina VIES, la quale prevede l’inutilissima norma ex art. 35 co.7-bis DPR 633/1972 per cui i soggetti passivi che non presentano modelli INTRA per quattro trimestri consecutivi, saranno esclusi dalla banca dati VIES; ciò di fatto rende impossibile permanere nel VIES a coloro che fanno solo acquisti intra UE, dato che dal 2017 essi non vanno rilevati in INTRASTAT.

INTRASTAT: UTILITY PACK

Per l’INTRASTAT è stata preparata la risorsa UTILITY PACK, che raggruppa in una unica utility tutte le risorse gratuite messe a disposizione degli utenti del sito finora separatamente.

L’Utility comprende le seguenti utilità:

1) Scadenzari Intrastat dal 2010 al 2017: è stato aggiunto il calendario con le scadenze Intrastat del 2017 . I calendari sono in formato pdf

2) Modelli facsimile delega: facsimili personalizzabili per il delegato alla compilazione, sottoscrizione e presentazione degli elenchi Intrastat in Italia:

  • Delega all’invio telematico Intrastat;
  • Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà Intrastat

3) Tabella CPA 2008

  • Reg.(CE) 451/2008 – Tabella classificazione statistica prodotti associata alle attività
  • Estratto tabella CPA 2008 per la codificazione dei servizi in ambito comunitario (.PDF ricercabile). Permette l’utilizzo della funzione “trova” per una rapida ricerca del codice servizio più appropriato. Utile per la compilazione degli Intrastat servizi.

4) Verifica periodicità: Foglio di calcolo per verificare il rispetto della periodicità per l’invio degli elenchi INTRASTAT. Dotato di 3 fogli, di cui uno per le ISTRUZIONI d’uso, uno per le CESSIONI e i SERVIZI RESI, uno per gli ACQUISTI e i SERVIZI RICEVUTI.

5) Documentazione di riferimento: normativa e prassi in formato .zip

Per scaricare la risorsa vai al seguente link INTRASTAT – UTILITY PACK

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IVA: dal 2017 la dichiarazione IVA europea semplificata

La Commissione UE ha ufficializzato la proposta di una nuova dichiarazione IVA standard diretta a ridurre gli oneri burocratici per le imprese, agevolare il rispetto degli obblighi fiscali, limitare le frodi e facilitare le indagini con uno scambio di dati più semplice tra le autorità nazionali, che consenta di abbattere nel contempo i costi per le imprese fino a 15 MLD di euro l’anno.

Per l’Italia sarà una rivoluzione, dato che dal 1° gennaio 2017 con la nuova dichiarazione IVA modellata sugli standard europei si passerà da un documento con 586 voci ad uno con al massimo 26 (in realtà 586 voci sono solo in Italia, negli altri paesi si arriva ad un massimo di 100, e  ci crediamo molto poco che in Italia sarà così semplice, verranno inventati una pletora di adempimenti connessi e di integrazioni che la renderanno difficile come ora).

La riforma punta, oltre che alla semplificazione, anche ad aumentare le entrate pubbliche visto che l’IVA rappresenta il 21% degli introiti dei Paesi UE contro un’evasione che nel 2011 si stima in 193 MLD euro.

La dichiarazione IVA, oltre ad essere semplificata, avrà una scadenza mensile o trimestrale per le micro-imprese e sostituirà gli altri obblighi, come l’attuale dichiarazione annuale.

L’obiettivo della Commissione è per una entrata in vigore dal 1° gennaio 2017. La procedura per questo tipo di normativa richiede unicamente l’approvazione da parte del Consiglio degli Stati europei, senza un voto necessario anche del Parlamento UE che ha un ruolo solo consultivo. La proposta prevede un insieme uniforme di requisiti per le imprese relativi alla compilazione delle dichiarazioni IVA, indipendentemente dallo Stato membro in cui vengono effettuate. La dichiarazione IVA standard, che sostituirà le dichiarazioni IVA nazionali, farà sì che alle imprese siano richieste le stesse informazioni di base entro le stesse scadenze in tutta l’UE (a parte le integrazioni in più che saranno richieste al fortunato contribuente italiano) . Poiché le procedure semplificate risultano più facili da rispettare e da applicare, tale proposta dovrebbe anche contribuire a migliorare il rispetto della normativa IVA e, secondo la Commissione, aumentare le entrate pubbliche.

La proposta è disponibile a questo link