Il 26 marzo 2018 scade l’INTRASTAT per i soggetti mensili relativi al periodo di febbraio 2018.
A partire dal 1° gennaio 2018, si applicano le semplificazioni ex provv. Agenzia Entrate n. 194409 del 25/09/2017, le cui novità, ampiamente dibattute in precedenza, interessano principalmente i modelli INTRASTAT acquisti (INTRA-2 bis e INTRA-2 quater), ma anche i modelli cessioni (INTRA-1 bis e INTRA-1 quater).
RIEPILOGO DELLE NOVITA’
Di nuovo un veloce riepilogo:
- gli acquisti intracomunitari di beni (INTRA-2 bis)e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi IVA UE (INTRA-2 quater) hanno valenza esclusivamente statistica;
- valenza esclusivamente statistica del modello INTRA-2 bis non significa che questo debba essere compilato con i soli dati “statistici”, ma che, fermo restando l’obbligo di compilare la parte “fiscale” del modello, le informazioni sono richieste solo per finalità statistiche.
- A causa di tali finalità, gli acquisti intracomunitari di beni non devono più essere riepilogati con riferimento al periodo di registrazione, ma al periodo in cui i beni arrivano nel territorio italiano (v. comunicazione Agenzia Dogane 20 febbraio 2018 n. 18558);
- sono quindi escluse dal modello INTRA-2 bis tutte le operazioni di acquisto in cui i beni non entrano nel territorio dello Stato, come le operazioni triangolari con soggetto italiano promotore dell’operazione.
SOGLIE
Sono obbligati alla presentazione coloro che, nei quattro trimestri precedenti hanno realizzato, su base trimestrale, un ammontare di operazioni superiore alle seguenti soglie:
- acquisti intracomunitari di beni >= a 200.000 euro (il precedente limite era pari a 50.000 euro) – sotto tale soglia, non c’è obbligo ma facoltà di presentazione.
- prestazioni di servizi ricevute >= a 100.000 euro (il precedente limite era pari a 50.000 euro) – sotto tale soglia, non c’è obbligo ma facoltà di presentazione (l’aspetto della facoltatività è stato chiarito dalle istruzioni alla compilazione degli elenchi, det. Agenzia Dogane 8 febbraio 2018 n. 13799).
Per le operazioni attive:
- per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi rese resta confermato l’importo di 50.000 euro trimestrali (DM 22 febbraio 2010)
- per le cessioni intracomunitarie di beni, a partire dal 2018 l’indicazione dei dati statistici è obbligatoria per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie >= a 100.000 euro su base trimestrale; altrimenti possono indicare i soli dati “fiscali” (colonne da 1 a 6) come i trimestrali.
Si ricorda infine nuovamente che dal 2018:
- la verifica in ordine al superamento delle soglie deve essere effettuata in modo distinto per ogni categoria di operazioni;
- il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie.
Vedi anche
>>> UTILITY PACK INTRASTAT (prodotto in aggiornamento!)