Dopo il comunicato stampa delle Entrate, anche Assonime (circ. 30/2013) affronta il tema dell’aumento dell’IVA al 22%a dal 1° ottobre 2013 ex art. 11, co. 1, DL 76/2013, che ha differito a tale data la decorrenza dell’aumento (dapprima stabilita al 1/7/2013 ex art. 1, co.480, L. 228/2012).
L’IVA al 22% si applica quindi alle operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013.
Questi gli effetti per ciò che riguarda le operazioni internazionali:
- importazioni: per individuare correttamente il momento di effettuazione occorre fare riferimento alle operazioni con bolletta doganale accettata successivamente al 1° ottobre 2013 (ex art.201 CDC, l’obbligazione doganale import sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana)
- acquisti intra UE: per individuare correttamente il momento di effettuazione occorre fare riferimento al momento di inizio del trasporto o spedizione dallo Stato UE di partenza (ex art.39 DL 331/1993, il momento impositivo sorge al momento della partenza dei beni dallo Stato UE di origine), con queste eccezioni:
- fatture emessa prima dell’inizio del trasporto, operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura, limitatamente all’importo fatturato;
- acconto versato ma senza emissione della fattura, l’operazione si considera effettuata alla data di partenza dei beni dallo Stato UE
- prestazioni di servizi generici ex art.7-ter DPR 633/1972 prestati da soggetti passivi esteri, per individuare correttamente il momento di effettuazione occorre fare riferimento al momento di ultimazione della prestazione:
- tale momento coincide con la data di ricevimento della fattura da parte del prestatore non residente, ex CM 16/E/2013.
- tuttavia, in caso di pagamenti anticipati, le prestazioni si intendono effettuate alla data del pagamento del corrispettivo;
- in caso di servizi generici continuativi per più di un anno, e in assenza di acconti o pagamenti parziali, le prestazioni si intendono effettuate al 31/12 di ciascun anno solare