RIMBORSO IVA UE 2014: scadenza 30 settembre 2014

Entro il 30 settembre 2014 i soggetti passivi stabiliti in Italia che nel 2013 hanno assolto l’IVA in altri Stati UE possono richiedere il rimborso dell’IVA assolta all’estero .

CONDIZIONI PER IL RIMBORSO IVA UE

Di norma, le condizioni per il rimborso sono fissate dallo Stato di stabilimento del soggetto passivo richiedente (per l’’Italia, v. art. 38-bis1  DPR 633/1972 e provv. Agenzia Entrate 29/04/2010): ex art. 6 Direttiva 2008/9/CE, infatti, i soggetti passivi che richiedono l’IVA a rimborso in uno Stato in cui non sono stabiliti, “devono effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui sono stabiliti”; quindi ad es. se un soggetto passivo IT chiede a rimborso l’IVA assolta in UK o in ES deve comunque sottostare alle norme italiane in materia di detrazione, quindi vanno verificati:

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