FOTOVOLTAICO: Dichiarazione Annuale di Consumo per il 2016 in scadenza al 31 marzo 2017 – tools in excel

Si ricorda la scadenza ormai imminente della Dichiarazione Annuale di Consumo per il 2016 (Mod. AD-1), da inviare entro il 31 marzo 2017.

Lo STUDIO GIARDINI si occupa dal 2010 nell’ambito del fotovoltaico della gestione degli adempimenti richiesti a livello di gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Dogane, con il GSE (fatturazione, incentivi, convenzioni) e con l’AEEGSI , sia per Impianti fotovoltaici in regime di Scambio Sul Posto e sia per Impianti fotovoltaici in regime di Cessione Totale.

Si propongono le seguenti utility per la presentazione telematica del modello AD-1 – Dichiarazione Annuale di Consumo

1. UTILITY IN EXCEL + E-BOOK PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SCAMBIO SUL POSTO

Utility per l’adempimento, obbligatorio per tutti coloro che hanno un impianto fotovoltaico in regime di Scambio Sul Posto sopra a 20 kw, della Dichiarazione Annuale di Consumo (Mod. AD-1) per l’anno 2016 all’Agenzia delle Dogane. La scadenza è entro il 31/3 tramite il Servizio Telematico Doganale. Le sanzioni previste in caso di inadempimento vanno dai 500 € ai 3000 € fino nei casi più gravi alla sospensione dell’incentivo da parte del GSE. Per assolvere agli adempimenti proponiamo:

  1. una utility in excel per la Dichiarazione Annuale di Consumo – per chi ha l’impianto fotovoltaico a Scambio Sul Posto con istruzioni;
  2. un e-book in pdf che spiega:
    • come scaricare e far funzionare il software ministeriale Energia Elettrica risparmiando tempo sull’installazione (problemi con Java, antivirus);
    • come usare l’utility, che serve per ricavare i dati da inviare telematicamente all’Agenzia Dogane ed anche per tenere un registro informatico dei valori annuali in modo da avere sempre le dichiarazioni pronte;
    • nell’e-book si spiega come si fa la dichiarazione per questo tipo d’impianto, passo per passo, con esempi reali, risparmiando un bel po’ di tempo all’utente sulla preparazione della dichiarazione, e mostrando anche casi particolari (ad es. il cambio di contatore in corso d’anno).

Il tool può essere acquistato sullo store online del Commercialista Telematico, cliccando sul link sopra.

2. UTILITY IN EXCEL + E-BOOK PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI A CESSIONE TOTALE

Utility per l’adempimento, obbligatorio per tutti coloro che hanno un impianto fotovoltaico in regime di Cessione Totale > 20 kw, della Dichiarazione Annuale di Consumo (Mod. AD-1) per l’anno 2016 all’Agenzia delle Dogane da fare entro il 31/3 tramite il Servizio Telematico Doganale. Le sanzioni previste in caso di inadempimento vanno dai 500 € ai 3000 € fino nei casi più gravi alla sospensione dell’incentivo da parte del GSE.

Per assolvere agli adempimenti proponiamo:

1) una utility in excel per la Dichiarazione Annuale di Consumo – per chi ha l’impianto fotovoltaico a Cessione Totale con istruzioni;

2) un e-book in pdf che spiega:

– come scaricare e far funzionare il software ministeriale Energia Elettrica risparmiando tempo sull’installazione (problemi con Java, antivirus);

– come usare l’utility, che serve per ricavare i dati da inviare telematicamente all’Agenzia Dogane ed anche per tenere un registro informatico dei valori annuali in modo da avere sempre le dichiarazioni pronte; nell’e-book si spiega come si fa la dichiarazione per questo tipo d’impianto, passo per passo, con esempi reali, risparmiando un bel po’ di tempo all’utente sulla preparazione della dichiarazione, e mostrando anche casi particolari (ad es. il cambio di contatore in corso d’anno).

Il tool può essere acquistato cliccando sul link sopra.

DEPOSITO DOGANALE, ACCISE, IVA: esonero dal prestare cauzione

L’Agenzia delle Dogane ha snellito le procedure per l’esonero dalla prestazione della garanzia per l’IVA all’importazione: con la nota protocollo n. 127293 del 4 novembre 2011 è stato precisato infatti che non occorre il rispetto di determinati indici, ma è sufficiente:

  • l’iscrizione alla CCIAA da almeno un anno e
  • l’assenza di carichi tributari pendenti.

Ex art. 7 DL 70/2011, che ha stabilito l’obbligo per le importazioni di beni destinati ad essere introdotti in un deposito IVA, è obbligatorio prestare una garanzia commisurata all’imposta dovuta, ma sospesa per effetto dell’immissione in deposito.

In particolare, viene disposto che, limitatamente all’esonero ex art. 90  TULD dalla prestazione di garanzia per l’introduzione di beni nei depositi IVA, gli Uffici delle Dogane verificano, su istanza di parte, la solvibilità aziendale di un soggetto attraverso l’esame dei seguenti elementi:

  • iscrizione del soggetto alla CCIAA da almeno un anno;
  • dati risultanti dal certificato storico rilasciato dalla CCIAA;
  • assenza di carichi pendenti come risultante dal certificato, approvato con Determinazione Direttore Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, rilasciato dal competente Ufficio delle Entrate;
  • dichiarazione, resa dal soggetto ex DPR 445/2000, di aver effettuato, nel corso dell’ultimo anno, operazioni di importazioni di merci non comunitarie in relazione alle quali commisurare l’ammontare dell’esonero stesso, senza che siano state rilevate irregolarità sanzionabili.

Si ritiene al riguardo che possa essere ricompreso nell’ammontare delle “operazioni di importazioni”  anche  quello relativo alle immissioni in libera pratica di beni non comunitari  introdotti in un deposito IVA.

Modalità di presentazione delle istanze

Le istanze di esonero dal prestare cauzione, esonero valido esclusivamente per l’introduzione di beni nei depositi IVA ex art. 50-bis DL 331/1993, vanno presentate all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto istante, con allegata la documentazione sopraelencata.

Validità dell’esonero

L’esonero ha validità annuale ed è rinnovabile ad istanza di parte,  è  concesso entro il limite  massimo  dell’IVA  relativa alle operazioni di importazioni effettuate nell’anno precedente dal soggetto medesimo, ovvero relativa alle immissioni in libera pratica di beni non comunitari  introdotti in un deposito IVA; superato tale ammontare nel corso dell’anno, il soggetto è tenuto a prestare cauzione nei modi di rito.

Revoca dell’esonero

L’esonero è revocato qualora, successivamente alla concessione, emerga un fattore che ne avrebbe potuto condizionare negativamente il rilascio, ovvero se il soggetto commette infrazioni gravi o ripetute alla regolamentazione doganale, a quella fiscale o alle leggi la cui applicazione è demandata alle dogane.

IVA: Autoconsumo di carbone fossile importato RM 103/E/2011

Secondo la risposta fornita dall’Agenzia con la [download id=”6735″], per consentire il pagamento dell’IVA sul valore dell’accisa dovuta in relazione ai quantitativi di carbone fossile importato e utilizzato nella propria impresa dallo stesso soggetto importatore, è corretta l’emissione di un documento, anche sotto forma di autofattura, ex art. 17, comma 2, DPR 633/1972, ad integrazione dell’originaria bolletta doganale. La questione trae origine dal fatto che l’IVA accertata, liquidata e riscossa in Dogana è commisurata al solo valore  del carbone fossile importato, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ma non anche del valore dell’accisa, atteso che quest’ultima è versata successivamente sulla base di un sistema di acconti e saldi.


Nel documento emesso dal soggetto interessato occorre fare riferimento alla bolletta doganale di importazione, già annotata nel registro degli acquisti, indicando, come base imponibile, la sola accisa dovuta, sulla quale verrà applicata l’IVA con l’aliquota propria del bene cui si riferisce.

Inoltre, è corretta l’emissione di un unico documento cumulativo relativo all’accisa dovuta per i quantitativi di carbone fossile autoconsumati nel periodo d’imposta precedente alla data di presentazione della dichiarazione annuale prevista ex art. 21, co.8, del Testo Unico Accise, posto che solo in occasione di tale adempimento è possibile determinare l’effettivo ammontare di accisa dovuta e, di conseguenza, dell’IVA relativa.

Il predetto documento dovrà essere annotato sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti.

DEPOSITO IVA: modifiche alla garanzia dal 12 settembre 2011

A partire dal prossimo 12 settembre 2011 avranno efficacia i nuovi adempimenti in tema di garanzia per l’immissione in libera pratica dei beni in deposito IVA.

L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 84920 del 7/9/2011, è intervenuta a formalizzare le disposizioni di tipo organizzativo per la pratica attuazione delle innovazioni, ufficializzando la nuova procedura che riguarda la disciplina del deposito IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari.

Il DL 70/2011 (Decreto sviluppo) ha, infatti, modificato l’art. 50-bis DL 331/1993, che regolamenta l’istituto del deposito IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito stesso, introducendo una particolare misura anti-frode, che impone specifici vincoli sulla garanzia da prestare per l’immissione in libera pratica di merci importate destinate ad essere introdotte in deposito.

La misura introdotta prevede il blocco della garanzia fino al momento della liquidazione dell’IVA da parte del soggetto che procede all’estrazione dei beni.

Lo sblocco dalla Dogana della garanzia prestata dall’importatore è possibile solo a seguito della comunicazione al depositario, da parte del soggetto che estrae i beni, dei dati relativi alla liquidazione dell’Iva relativi ai beni estratti.

Sono possibili due casi:

  • L’estrattore coincide con colui che procede all’introduzione: in tal caso, il soggetto estrattore effettuerà le necessarie comunicazioni al depositario e, al fine di velocizzare lo svincolo della garanzia, anche al competente ufficio doganale.
  • L’estrattore non coincide con colui che procede all’introduzione: nel caso di non coincidenza, il soggetto che procede all’estrazione, oltre ad effettuare la suddetta comunicazione, dovrà fornire gli elementi del buon esito dell’operazione, oltre che al competente ufficio doganale, anche al soggetto che ha introdotto la merce in deposito, intestatario della garanzia, al fine di consentire allo stesso di attivarsi per lo svincolo della garanzia stessa. Per poter svincolare la garanzia il soggetto che ha effettuato l’estrazione deve dar prova di aver espletato gli adempimenti previsti in materia di IVA, dimostrando di aver regolarmente registrato l’autofattura nella propria contabilità.

Analoga prova dovrà essere fornita nel caso in cui i beni immessi in libera pratica e custoditi in deposito IVA siano spediti in altro Paese comunitario o nel caso di esportazione verso Paesi terzi, ferma restando, in tale ultimo caso, l’osservanza di tutti gli altri adempimenti connessi alla presentazione della relativa dichiarazione doganale.

>>>> sull’argomento vedi anche l’articolo: “Depositi IVA: valore aggiunto sospeso in garanzia”

>>>> per una trattazione più approfondita vedi l’e-book “Operazioni Internazionali” versione 1.06, a cura dello Studio Giardini, in vendita sul sito del Commercialista Telematico al prezzo di 30,00 euro IVA inclusa 

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