INTRASTAT: soglie INTRASTAT dal 2018

Dal 2018 soglie più alte e diversificate per l’obbligo di presentare gli INTRASTAT.

Il provv. Agenzia Entrate n. 194409 del 25/09/2017 ha previsto la riduzione degli obblighi INTRASTAT, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Si precisa che per le operazioni intracomunitarie relative al 2017, invece, è confermato la vigenza dell’attuale disciplina, con le scadenze del 25/10/2017 (3° trimestre) e del 25/01/2018 (4° trimestre).

Dal 2018, come anticipato, la disciplina sarà modificata con:

  • l’abolizione dei modelli INTRA relativi acquisti di beni (INTRA-2 bis) e alle prestazioni di servizi ricevute (INTRA-2 quater), per gli operatori “trimestrali”;
  • il venir meno della valenza fiscale dei modelli INTRA per acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute, per gli operatori “mensili”.

Il quadro regolamentare sopra descritto è coerente con:

– l’art. 262 direttiva 2006/112/CE, il quale impone la rilevazione delle sole operazioni attive;

– il fatto che l’Italia, tramite la propria Amministrazione fiscale, è già in possesso delle informazioni statistiche rilevanti ex Reg. CE 638/2004, in ragione del nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture ex art. 21 DL 78/2010.

Da quanto sopra quindi i soggetti che, per il 2017, hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione telematica dei dati delle fatture (art. 1 comma 3 DLgs. 127/2015), sono esonerati già per quest’anno dall’invio dei modelli INTRA relativi agli acquisti (esonero ex art. 3 lett. b) DLgs. 127/2015) anche per la parte statistica.

Aspetti ancora da definire

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INTRASTAT: ultimo (?) Intrastat acquisti. Poi spesometro trimestrale

Il 25 gennaio 2017 si presenta l’ultimo (?) INTRASTAT relativo agli acquisti di beni effettuati e alle prestazioni di servizi ricevute (comunicazione di dicembre 2016 o del 4° trimestre 2016).

Ex art.4 co.4 lett. b DL 193/2016 l’obbligo è stato abolito, dato l‘ingresso della grande semplificazione “assolutamente sopportabile” della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture (spesometro trimestrale). Dato che la comunicazione delle fatture, ex 21 DL 78/2010, monitora le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, si deve presentare l’INTRASTAT acquisti con riferimento alle operazioni relative all’ultimo mese o trimestre 2016, come ha confermato l’Agenzia Dogane con nota n. 244/2017. Nello spesometro annuale (ex vecchio art. 21 DL 78/2010) le operazioni intra UE non erano rilevate, quindi con il nuovo spesometro trimestrale, le operazioni intra UE saranno rilevate trimestralmente (a parte il primo semestre 2016), come tutte le altre fatture emesse e ricevute.

Andiamo nel dettaglio.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Ci sono dubbi sulle prestazioni rese ex art. 7-ter co.1 lett. a) DPR 633/1972 poichè:

  • da un lato, si tratta di operazioni incluse negli obblighi INTRASTAT;
  • dall’altro sono operazioni che devono essere fatturate ex art.21 comma 6-bis DPR 633/72, ma prive del requisito di territorialità IVA in Italia (ex art. 21 DL 78/2010 non andrebbero comunicate poichè operazioni non rilevanti ai fini dell’imposta).

Le prestazioni di servizi ex artt. da 7-quater a 7-septies DPR 633/1972, invece, già non andavano in INTRASTAT.

D’altro canto, va rilevato che, secondo la direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri UE:

  • hanno facoltà di richiedere il riepilogo dei soli acquisti intra UE di beni (e non anche degli acquisti di servizi);
  • non sono tenuti a richiedere l’indicazione delle prestazioni di servizi rese a committenti stabiliti in un altro Stato membro, per le quali non è previsto il reverse charge (le prestazioni di servizi diverse da quelle ex art. 7-ter DPR 633/1972).

Si ricorda che, per le prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter, ex art. 23 DLgs. 175/2014 e determinazione Agenzia Dogane n. 18978 del 19/02/2015, le informazioni da rilasciare sono state ridotte a:

  • partita IVA della controparte UE;
  • ammontare delle operazioni;
  • codice identificativo del tipo di servizio;
  • Stato in cui è effettuato il pagamento del servizio.

INTRASTAT STATISTICO

Le modifiche alla disciplina INTRASTAT ex DL 193/2016 non riguardano tuttavia la sezione statistica dei modelli, poichè l’art. 4 co. 4 lett. b) DL 193/2016 prevede l’abolizione degli obblighi ex art. 50 co. 6 DL 331/93, ma resta in vigore il Reg. CE 638/2004: ex art. 9 Regolamento, gli Stati UE devono rilevare una serie di informazioni ed ex art. 12 si richiede la trasmissione alla Commissione UE dei risultati mensili delle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri.

Sarà quindi difficile l’abolizione definitiva dei modelli INTRA 2-bis e INTRA 2-quater, come sembra affermare l’Agenzia Dogane nella nota del 10 gennaio 2017.

MODELLO INTRA – 12

Per tale modello (acquisti intra UE degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati), l’adempimento dovrebbe restare, in quanto disciplinato ex art. 49 DL 331/1993 e non dall’art. 50 comma 6 DL 331/1993.

VIES

Infine, l’abolizione dell’INTRASTAT acquisti di beni e servizi va coordinato con la disciplina VIES, la quale prevede l’inutilissima norma ex art. 35 co.7-bis DPR 633/1972 per cui i soggetti passivi che non presentano modelli INTRA per quattro trimestri consecutivi, saranno esclusi dalla banca dati VIES; ciò di fatto rende impossibile permanere nel VIES a coloro che fanno solo acquisti intra UE, dato che dal 2017 essi non vanno rilevati in INTRASTAT.