Acquisti da Repubblica San Marino

Fonte: Eutekne.info

Autore: L. Cacciapaglia e F. D’Alfonso

Data: 23/08/2011

La disciplina IVA degli acquisti da San Marino prevede numerose particolarità che derogano ai criteri generali. In queste s’innestano le peculiarità degli acquisti effettuati dagli enti non commerciali. Va premesso che la Repubblica di San Marino non costituisce uno Stato membro della UE né fa parte del “territorio della Comunità”, come definito dall’art. 7, comma 1, lett. b), del DPR n. 633/1972.

Per gli acquisti di servizi, si applicheranno le regole generali in materia di individuazione del luogo di imposizione, salvo specifiche deroghe (es. servizi su immobili) per cui:

  • saranno rilevanti territorialmente in Italia le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in Italia (art. 7-ter, co. 1, lett. a) DPR 633/1972);
  • saranno fuori dal campo di applicazione le prestazioni rese a privati nazionali. Peraltro, non devono considerarsi soggetti passivi coloro che ricevono servizi destinati esclusivamente ad un uso privato, compreso quello da parte dei loro dipendenti (art. 19 del regolamento del Consiglio UE n. 282/2011). Tale principio, dunque, oltre che per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 7-ter, comma 2, lett. a) del Decreto IVA), la natura dell’acquisto dei quali è oggetto di valutazione da parte del prestatore del servizio, vale anche con riferimento alle persone giuridiche che si trovano nelle predette condizioni previste dal citato reg. UE (CM 37/E/2011).

Per soggetti passivi devono intendersi anche gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni ex art. 4, co.4 del Decreto IVA, cioè: gli enti non commercialiche svolgono attività commerciale; gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni che non svolgono attività commerciale, ma che sono identificati ai fini IVA (art. 7-ter, comma 2, lett. b) e c) del Decreto IVA).
In particolare, rientrano tra questi ultimi soggetti:

  • coloro che hanno effettuato nell’anno precedente, ovvero effettuino nell’anno in corso, acquisti intracomunitari di beni al di sopra della soglia di 10.000 euro fissata dall’art. 38, comma 5, lett. c) del DL n. 331/1993 o che hanno optato per l’imposizione nel nostro Paese;
  • gli operatori che hanno eseguito, entro gli stessi termini, acquisti presso operatori di San Marino superiori alla soglia di 8.263,31 euro, nonché i soggetti che, pur non avendo superato tali soglie, abbiano optato per l’imposizione in Italia. In linea generale, si ricorda che in caso di acquisto di beni e servizi effettuato nei confronti di soggetti non residenti (quindi, anche sammarinesi) in virtù di operazioni rilevanti territorialmente in Italia, tutti gli obblighi IVA dovranno essere adempiuti dal committente nazionale attraverso il sistema del c.d. “reverse charge” (art. 17, secondo comma del DPR n. 633/1972), mediante autofattura e duplice annotazione, sul registro vendite e su quello acquisti, di tale documento. Se il servizio è acquistato da privati nazionali, si applicheranno, invece, le imposte locali del Paese del prestatore del servizio.

Per quanto concerne gli acquisti di beni, anche se San Marino costituisce uno Stato extra-UE, non si applica la disciplina prevista per le importazioni, ma sono previste due particolari procedure, alternative:

  • con addebito d’imposta da parte del fornitore di San Marino;
  • senza indicazione dell’IVA da parte di quest’ultimo.

Nel primo caso (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 158/2000), il cedente sammarinese emette fattura in quattro copie indicando: il proprio numero di identificazione; la partita IVA dell’acquirente; l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario italiano.
Tali fatture devono poi essere presentate all’Ufficio tributario sammarinese congiuntamente ad un elenco riepilogativo in quattro copie e previo versamento dell’imposta. Successivamente, il fornitore sammarinese trasmette al soggetto IVA italiano l’originale della fattura restituita dall’ufficio, perforata con datario e timbrata con impronta secco. L’operatore nazionale annoterà la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e potrà portare in detrazione l’imposta secondo i criteri generali.
Secondo l’altra procedura, l’operatore sammarinese emetterà fattura in tre esemplari, riportando sulla stessa il proprio codice identificativo e la partita IVA del cessionario italiano e presenterà detti documenti, accompagnati da un elenco riepilogativo in tre copie, all’Ufficio tributario sammarinese, il quale apporrà sugli stessi un timbro a secco, restituendo al cedente sammarinese due esemplari delle fatture (cfr. DM 24 dicembre 1993). Un esemplare delle fatture vistate sarà, poi, inviato dall’operatore sammarinese all’acquirente italiano, il quale adempierà agli obblighi IVA a norma dell’art. 17, comma 2 del DPR 633/1972 (autofatturazione). Il soggetto nazionale dovrà, inoltre, avere cura di comunicare al locale Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (non è previsto, tuttavia, un preciso limite temporale) l’annotazione delle predette operazioni sui registri IVA.

Particolarità per gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali

Particolarità vigono per gli acquisti di beni e/o di servizi realizzati da enti non commerciali, soggetti passivi o non soggetti passivi, ma comunque identificati ai fini IVA in Italia. In caso di acquisti effettuati in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e per i quali l’imposta è stata applicata ai sensi dell’art. 17, secondo comma del DPR n. 633/1972 (reverse charge), gli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta dovranno essere, infatti, adempiuti da questi ultimi secondo le disposizioni di cui agli artt. 47, comma 3 e 49 del DL n. 331/1993 (articolo 30-bis del DPR n. 633/1972). Pertanto, detti enti non commerciali dovranno annotare l’autofattura emessa in unapposito registro tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del Decreto IVA (in tale registro dovranno essere annotate anche le fatture IVA emesse dall’operatore sammarinese secondo l’altra procedura), nonché versare cumulativamente, entro ciascun mese, l’imposta relativa a tutti gli acquisti registrati nel mese precedente tramite modello F24. Allo stesso tempo, tali soggetti sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione (c.d. “modello INTRA12”), nella quale devono essere riportati gli acquisti registrati nel mese precedente, l’importo relativo all’IVA dovuta, nonché gli estremi del versamento effettuato dal dichiarante.

Inoltre, i citati enti non commerciali non soggetti passivi dovranno adempiere agli obblighi IVA secondo le modalità indicate esclusivamente nelle ipotesi in cui l’ammontare degli acquisti effettuati nella Repubblica di San Marino abbia superato nell’anno precedente ovvero superi nell’anno in corso il limite di 8.263,31 euro o laddove, pur non avendo superato tale soglia, gli stessi abbiano optato per l’imposizione in Italia; in caso contrario, l’imposta sarà assolta nella Repubblica di San Marino, poiché il fornitore sammarinese addebiterà l’Iva locale con la propria fattura. Ad ogni modo, a prescindere dalla procedura adottata, per l’acquisto di servizi da fornitori sammarinesi non è previsto alcun obbligo ai fini INTRASTAT. Gli acquisti realizzati dai soggetti privati saranno assoggettate ad imposta nella Repubblica di San Marino, salvo che si tratti di acquisti (a titolo oneroso) di mezzi di trasporto nuovi o di beni ceduti in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, con invio a carico del cedente, in caso di superamento della soglia di 35.000 euro o di opzione da parte del cedente per il pagamento del tributo in Italia.

Infine, rientrando San Marino tra i Paesi a fiscalità privilegiata di cui al DM 4 maggio 1999 e al DM 21 novembre 2001, i soggetti IVA nazionali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione che coinvolgono gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in tale Stato. Devono essere comunicate anche le prestazioni di servizi rese/ricevute prive del requisito della territorialità (DM 5 agosto 2010). Tuttavia, non occorre indicare nel modello UNICO l’ammontare degli acquisti ai fini della deducibilità dei relativi costi e spese, poiché San Marino non è presente nella lista di Paesi di cui al DM 23 gennaio 2002.

CM 29/E/2011: MAP 26/05/2011 riflessi su operazioni internazionali

L’Agenzia delle Entrate ha emesso la [download id=”6671″] del 27 giugno 2011, recante le risposte a quesiti in occasione del MAP (Modulo Aggiornamento Professionale) del 26/05/2011.

Di seguito si riportano le risposte fornite in materia di operazioni internazionali:

2.3 AUTOFATTURA MENSILE CUMULATIVA

Domanda. Per servizi forniti dallo stesso prestatore nell’arco di un mese, è possibile emettere un’unica autofattura (in via opzionale), tenendo conto che nel mese non è avvenuto alcun pagamento di una o più delle prestazioni  che sarebbero inserite nell’ unica auto-fattura con indicazione distinta in allegato delle singole operazioni (v. CM 43/E/2010, quesito n. 6)?

Risposta. Nel caso di più servizi forniti dallo stesso prestatore non residente nell’arco temporale di un mese, il soggetto passivo nazionale può emettere – in via opzionale – un’autofattura anticipata rispetto al momento di effettuazione dell’operazione [che, relativamente alla prestazione di servizi, coincide con il pagamento del corrispettivo (CM 36/E/010)], ex art. 21, co.3, DPR 633/1972.  In questa ipotesi, l’autofattura dovrà riportare il totale delle prestazioni ricevute nel mese di riferimento, distinto per singola prestazione (CM 43/E/2010)

2.4 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELL’AUTOFATTURA EX ART.17, CO. 2, DPR 633/1972

Domanda. L’autofattura ex articolo 17, co. 2 , DPR 633/1972 può essere registrata:

  • sul libro delle fatture emesse con continuità e sequenza di numerazione rispetto alle fatture emesse o con numerazione separata e registrazione per blocchi sezionali giornalieri;
  • sul libro degli acquisti con continuità e sequenza di numerazione rispetto alle fatture di acquisto o con numerazione separata e registrazione per blocchi sezionali giornalieri.

In sintesi, si ritiene che potrebbero anche non essere  utilizzati  dei registri ad hoc per le autofatture attive e per le autofatture passive, utilizzando gli stessi registri delle  fatture attive e delle fatture passive ed un’unica progressione numerica.

Risposta. L’art.17, co. 2, DPR 633/1972 prevede che  “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato…sono adempiuti dai cessionari o committenti”.Pertanto, in questa ipotesi, il cessionario/committente deve emettere un’autofattura in un unico esemplare (art.21, co.5, DPR 633/1972), ed annotarla sia sul registro delle vendite sia sul registro degli acquisti. Tale obbligo di registrazione delle autofatture può essere assolto  utilizzando dei registri sezionali, ovvero annotando i documenti sugli stessi registri  delle fatture di vendita e di acquisto, utilizzando, tuttavia, distinte progressioni numeriche e nel rispetto dell’ordine progressivo sequenziale di ciascuna seriazione. In questo caso, la prima pagina di ciascun registro dovrà contenere l’indicazione delle serie numeriche adottate (cfr., risoluzioni n. 480424 del 28 maggio 1987; n. 4503.58 del 30 luglio 1990).

3 IVA – IMMOBILE ALL’ESTERO – COSTI DI PROGETTAZIONE

Domanda. Ad un ingegnere residente in Italia è stata commissionata la progettazione di un complesso immobiliare in un Paese extra UE (Paese non black list)da parte di una società stabilita in Italia. Si chiede conferma che la fatturazione del progetto da parte del professionista incaricato sia fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, per mancanza del requisito  territoriale e quali siano gli adempimenti IVA per la società italiana committente.

Risposta. Con riferimento ai servizi in deroga di cui all’articolo 7-quater, co. 1, lettera a), merita rammentare in linea generale il principio, più volte ribadito dalla Corte di Giustizia UE, concernente il fatto che le disposizioni della direttiva che prevedono deroghe rispetto ai principi generali devono essere interpretate in maniera restrittiva (es. le sentenze n. C-49/09 del 28 ottobre 2010, n. C-86/09 del 10 giugno 2010, n. C-308/96 e n. C-94/97 del 22 ottobre 1998). Alla luce di tale principio deve essere analizzata la disposizione ex art. 7-quater, lettera a) citata che, come già avveniva fino al 31 dicembre 2009, ricomprende sia le perizie relative a beni immobili, che le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari. Tra queste ultime, si intendono ricomprese, in particolare, le prestazioni – rese da ingegneri, architetti o altri professionisti abilitati – relative alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari di uno specifico immobile, nonché quelle relative alla progettazione degli interni e degli arredamenti. Esulano dall’ambito applicativo della disposizione anzidetta, invece, la progettazione non riferita ad immobili specificamente individuati, e i servizi di consulenza e assistenza tecnica o legale che non afferiscono direttamente alla preparazione e al coordinamento dei lavori immobiliari, ancorché riferiti a un dato immobile. Si deve perciò ritenere che la progettazione, effettuata da un ingegnere, di un complesso immobiliare specificamente individuato e sito in un Paese non black listrientri nella deroga relativa agli immobili di cui all’articolo 7-quater, lettera a), e che la prestazione di servizi non sia territorialmente rilevante in Italia. Non è previsto alcun adempimento, ai fini IVA, per la società italiana committente.

>>>> Vedi anche le risposte della CM 28/E/2011 in materia di operazioni internazionali

Plafond IVA: per le violazioni conta l’anno di illegittimo utilizzo

La Cassazione, con sentenza n. 12774 del 10/06/2011, ha affermato che le contestazioni riguardanti il plafond IVA non si riferiscono all’anno di formazione, ma a quello successivo di utilizzo del medesimo: quindi, in caso di insussistenza o superamento del plafond disponibile il termine di decadenza di quattro anni per l’accertamento decorre dall’anno in cui il plafond è stato utilizzato per acquisti senza IVA.

Il plafond è generato dalle operazioni con l’estero, con due metodi alternativi:

  • metodo solare, in cui si fa riferimento alle operazioni registrate nell’anno precedente; in tal caso il relativo utilizzo si verifica sempre nell’anno successivo a quello di creazione;
  • metodo mensile, in cui si fa riferimento alle operazioni registrate nei dodici mesi precedenti.

Il caso dibattuto si riferisce a una triangolazione in esportazione: tale operazione genera plafond sia per il primo cedente (italiano – IT1, per il quale sarà un plafond libero), sia per il promotore (anch’esso italiano – IT2, per il quale sarà un plafond in parte libero e in parte vincolato). Se, quindi, ad uno o entrambi gli operatori viene contestato il regime di non imponibilità applicato in sede di fatturazione, ad es. perché non è stata provata l’uscita dei beni fuori della UE, l’effetto è duplice: il bene ceduto si presume immesso in consumo nel territorio italiano (con il conseguente recupero dell’IVA e l’applicazione della relativa sanzione) e la cessione non assume rilevanza sia per la determinazione dello status di esportatore abituale, sia per la formazione del plafond.

Mentre il recupero dell’IVA sulla cessione (interna o all’esportazione) si riferisce all’anno di fatturazione ex art. 8, co. 1, lett. a), DPR 633/1972, la violazione consistente nell’acquisto senza applicazione dell’IVA ex art. 8, co. 1, lett. c) si nell’anno successivo: per quest’ultima infrazione, quindi, il termine di decadenza dell’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate decorre dall’anno in cui l’operatore, avvalendosi illegittimamente della qualifica di esportatore abituale, ha acquistato beni senza IVA.

Si sottolinea inoltre un punto che desta perplessità della sentenza, in cui si afferma quanto segue: la non imponibilità delle operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali presuppone che l’operazione sia, oggettivamente, destinata all’esportazione richiamando una precedente sentenza (n. 16819/2008) dove si afferma che il mancato trasporto/spedizione dei beni in territorio extra UE preclude il beneficio.

Si ritiene invece che l’agevolazione concessa all’esportatore abituale sia svincolata dalla destinazione dei beni acquistati; per le cessioni non imponibili ex art. 8, co.1, lett. c), DPR 633/1972, non è dunque prevista la prova dell’uscita “materiale” dei beni dalla UE e, inoltre, la dichiarazione che l’esportatore abituale invia al proprio fornitore non attesta l’intento di esportare i beni acquistati, bensì la volontà di avvalersi del beneficio di acquistare senza IVA grazie allo status posseduto.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa conclusione sia prima che dopo le modifiche apportate dalla [download id=”6663″]:

  • prima, era sufficiente la “potenziale possibilità di esportazione”, tant’è che “a differenza di quanto stabilito per gli acquisti di beni destinati ad essere esportati nello stato originario, nella specie non è prevista un’ipotesi di violazione delle disposizioni regolanti il tributo, ove i beni stessi abbiano destinazione diversa dall’invio all’estero” ([download id=”6665″]);
  • dopo, l’agevolazione è subordinata esclusivamente alla qualifica di esportatore abituale dell’acquirente italiano, essendo venuta definitivamente meno la rilevanza dell’intento di esportare i beni fuori della Comunità ([download id=”6661″]).

INTRASTAT: Scadenzario 2011 e Decreto Sviluppo

Gli elenchi INTRASTAT vanno presentati in via telematica con le seguenti scadenze: entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese/trimestre) di riferimento, attraverso in alternativa:

  • Servizio telematico doganale;
  • Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Con CM 60/D/1999, l’Agenzia delle Dogane ha specificato che per gli Uffici doganali la giornata di sabato è lavorativa, quindi se la scadenza di presentazione INTRASTAT cade di sabato i contribuenti non possono beneficiare del differimento generalizzato dei termini al lunedì successivo.

Parte della dottrina ha sostenuto che tale limitazione interessi anche gli elenchi INTRASTAT trasmessi attraverso i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in quanto gli stessi fungono semplicemente da canali di trasmissione, mentre il destinatario finale delle dichiarazioni rimane comunque l’Agenzia delle Dogane.

L’art. 7, c. 2, lett. l), DL 110/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”), risolve finalmente tale problematica stabilendo che i versamenti e gli adempimenti, anche se effettuabili con modalità esclusivamente telematica, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico – finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Pertanto, dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DL), se il termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT cade di sabato, lo stesso è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo a prescindere dal canale telematico utilizzato (Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Dogane).

Si forniscono degli esempi in calce allo scadenzario per comprendere le variazioni di periodicità

Scadenzario Intrastat 2015

>>>> Scarica lo scadenzario INTRASTAT 2011