CREDITO IMPOSTA R&S SETTORE TESSILE: pronto il software dell’Agenzia Entrate

Fonte: Nuovo FiscoOggi del 19/11/2010 – P. de Juliis

Diventa disponibile da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software “AgevolazioneCRT” per le imprese che hanno sostenuto costi di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo per la realizzazione di  campionari nell’Unione europea, di inviare la domanda per fruire delle agevolazioni ex Dl 40/2010.

I dati sugli investimenti dovranno essere inviati all’Agenzia, tramite modello CRT (approvato con Provvedimento del 10 /09/2010), a partire dal 1° dicembre 2010 e fino al 20 gennaio 2011.

Potranno accedere al beneficio le imprese che svolgono le seguenti attività, individuate nella tabella Ateco 2007:

  1. preparazione e filatura di fibre tessili (voce 13),
  2. abbigliamento, pelli e pellicce (voce 14)
  3. articoli in pelle e similari (voce 15)
  4. produzione di bottoni (voce 32.99.20).

Il bonus sarà ripartito tra tutte le aziende in possesso dei requisiti, senza tener conto della data di invio del modello (no click day). Se, dunque, le richieste supereranno gli importi stanziati dalla legge, l’incentivo, pari ad un massimo di 500mila euro a contribuente (limite previsto ex DPCM 03/06/2009), sarà ripartito pro quota indipendentemente dal momento in cui è avvenuta la spedizione. Il termine per le richieste scade il 20 gennaio 2011.

QUADRO NORMATIVO
L’agevolazione è stata introdotta ex DL 40/2010 – art.4, co. da 2 a 4 , che ha “escluso dall’imposizione sul reddito, nel limite complessivo di 70 milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo” destinati alla realizzazione di campionari nell’Unione europea. La deduzione riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla dimensione aziendale, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

La legge 73/2010 di conversione del decreto ha esplicitato i limiti dell’agevolazione, ex Dpcm 03/06/2009, che non può superare i 500mila euro ad azienda nel triennio 2008-2010; l’impresa che, a partire dal 1 gennaio 2008 abbia ricevuto eventuali importi de minimis lo deve comunicare all’amministrazione: gli aiuti nel triennio 2008-2010, infatti, non devono superare la predetta soglia (articolo 3 Dpcm 3 giugno 2010). Se ad esempio l’azienda ha già fruito di incentivi de minimis nel 2008 e nel 2009 rispettivamente per 200mila e 300mila euro, non potrà accedere al beneficio.

L’agevolazione, inoltre, non può essere concessa alle imprese che dal 1° luglio 2008 erano in difficoltà (articolo 2 Dpcm 3 giugno 2009) e cioè:

  • srl che hanno perso più della metà del capitale sociale di cui, oltre un quarto negli ultimi dodici mesi
  • società di cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti, che hanno perso più della metà dei fondi propri e la perdita di più di un quarto del capitale sia avvenuta negli ultimi dodici mesi
  • tutte le società nei confronti delle quali si sia aperta una procedura concorsuale.

(come indicato nella Comunicazione della Commissione 2004/C244/02). Le imprese in crisi successivamente al 1° luglio 2008, invece, possono avvalersi della detassazione.

MODALITA’ DI RICHIESTA
L’agevolazione non spetta automaticamente, ma nel rispetto del limite complessivo delle risorse stanziate (70 milioni di euro) ed è quindi subordinata all’invio della domanda.

La compilazione è molto semplice e comprende i dati personali e identificativi del soggetto, la somma precisa degli investimenti e il risparmio teorico d’imposta: infatti, come accennato, se le domande presentate saranno superiori ai 70 milioni di euro stanziati, l’erogazione del bonus avverrà pro quota al risparmio d’imposta che è stato richiesto.

La domanda può essere trasmessa direttamente dalle imprese beneficiarie, se abilitate dall’Agenzia delle Entrate, oppure tramite i soggetti incaricati ex commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf o altri soggetti abilitati).
Dall’esame della domanda, l’Agenzia potrà verificare se l’azienda ha diritto di usufruire della detassazione dal reddito d’impresa: come chiarito dalla CM 22/E/2010, l’agevolazione spetta solo ai fini delle imposte sui redditi e non anche ai fini dell’Irap.

ATTIVITA’ AMMISSIBILI
Le imprese devono aver sostenuto, nel triennio 2008-2010, costi per attività di ricerca industriale e sviluppo “precompetitivo” per realizzare campionari nell’Unione europea.

Sono classificabili come ricerca industriale: le attività di indagini per acquisire nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti o il miglioramento di beni già esistenti; la creazione di componenti di sistemi per la validazione delle tecnologie. Sono classificabili come sviluppo precompetitivo: l’acquisizione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e commerciali per progettare o disegnare prodotti; la realizzazione di prototipi e progetti pilota destinati a scopi commerciali; la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi (i dettagli di attività e costi, nella circolare delle Entrate 22/E/2010).

Per la concreta individuazione delle attività che fanno parte del processo di creazione di un campionario, nello specifico settore del tessile e della moda, la circolare 22/2010 richiama le indicazioni fornite dal ministero dello Sviluppo economico (circolare 46586/2009). Quest’ultimo documento di prassi evidenzia le fasi di realizzazione del campionario e delle collezioni:
a) ricerca e ideazione estetica
b) realizzazione dei prototipi
c) preparazione del campionario o delle collezioni
d) promozione del campionario
e) gestione del magazzino campioni.

Chiarisce, poi, che le attività di “ricerca e ideazione estetica” e quelle di “realizzazione dei prototipi”, che precedono la fase di preparazione del campionario o della collezione, sono comunque riconducibili alla nozione di ricerca e sviluppo, in quanto collegate alla fase ideativa del processo di realizzazione di un nuovo prodotto, modificato o migliorato, in base alle tendenze del mercato. Sono quindi agevolabili i costi sostenuti per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario, o delle collezioni, e per la realizzazione dei prototipi. Anche le attività di preparazione e di promozione del campionario o delle collezioni e di gestione del magazzino campioni sono agevolabili, ma solo se collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato.