Le consulenze legali su acquisto immobili sono:
- prestazioni generiche per la prassi,
- prestazioni relative a beni immobili per la normativa UE in alcuni casi
Dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il Reg. UE 1042/2013, che individua i requisiti necessari affinché una prestazione di servizi possa considerarsi “relativa ad un bene immobile” ai fini IVA.
Ex art. 7-quater, co.1, lett. a) DPR 633/72 (che recepisce l’art. 47 direttiva 2006/112/CE), le prestazioni di servizi relativi a beni immobili si intendono effettuate, ai fini IVA, nel luogo in cui si trova l’immobile (senza che assuma rilievo il luogo di stabilimento del committente).
Ex art. 31-bis Reg. UE 282/2011, valido dal 1° gennaio 2017, sono “relative a beni immobili” soltanto le prestazioni che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni (così come definiti dall’art. 13-ter del medesimo regolamento), cioè quando:
- il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
- il servizio ha ad oggetto l’alterazione fisica o giuridica del bene.
La CM 37/E/2011 aveva chiarito che sono da ricomprendersi fra i servizi soggetti alla disciplina ex art. 7-quater DPR 633/72 le prestazioni rese da ingegneri, architetti o altri soggetti abilitati, relative alla progettazione alla direzione di lavori immobiliari, al collaudo di un immobile o alla progettazione di interni e arredamenti.
Esempi di operazione relativa a un bene immobile, ex art. 7-quater DPR 633/72