Con le modifiche apportate all’art. 35 DPR 633/1972 dall’art. 22 del D.Lgs. “semplificazioni” (termine che va sempre inteso con umorismo), il soggetto passivo IVA sarà iscritto al VIES subito dopo l’opzione (da manifestarsi in sede di inizio attività o successivamente) e potrà quindi da subito effettuare cessioni e acquisti intra UE. Non si dovranno attendere quindi i 30 giorni dalla manifestazione dell’opzione per potere effettuare cessioni e acquisti intra UE.
Le nuove norme si raccordano al Reg. UE n. 904/2010 (cooperazione amministrativa e lotta contro le frodi IVA) eliminando i vincoli posti dal DL 78/2010 e dai seguenti interventi:
- CM 39/E/2011 , che aveva categoricamente escluso la possibilità, per un soggetto con partita IVA, ma non ancora iscritto al VIES, di effettuare operazioni intra UE e aveva espressamente stabilito che, se effettuate, tali operazioni dovessero andare con l’IVA dello Stato UE di origine dei beni o di stabilimento del prestatore di servizi, senza possibilità di detrarre l’IVA applicata sugli acquisti con il reverse charge;
- RM 42/E/2012, che in espressa violazione dei principi comunitari (v. sentenza Corte di giustizia UE causa C-587/10, del 27/09/2012, in cui si dice che anche se la partita IVA fornisce la prova dello status fiscale del soggetto passivo ed agevola il controllo delle operazioni intra UE, si tratta tuttavia solo di un requisito formale che non può rimettere in discussione il diritto all’esenzione IVA qualora ricorrano le condizioni sostanziali di una cessione intra UE) riconferma tale posizione.
Tutto risolto quindi? Ancora una volta no. Anzi.