Non imbarca l’IVA il peschereccio che fa il rifornimento di gasolio

Fonte: Fisco Oggi

Autore: E. Ceci – S. Torraco

Data: 01/02/2012

Soltanto il vettovagliamento tra le provviste di bordo che scontano l’imposta. Escluse, invece, le scorte che assicurano l’alimentazione e il funzionamento dei motori

I rifornimenti di carburanti e lubrificanti destinati alle navi da pesca costiera usufruiscono del regime di non imponibilità Iva. Il chiarimento è nella [download id=”6771″] dell’1 febbraio. Il documento affronta la questione della portata applicativa dell’articolo 8, co.2, lett. e), n. 4), della legge comunitaria 2010 (n. 217/2011) che, introducendo rilevanti cambiamenti normativi in materia di IVA finalizzati al recepimento nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie 2009/69/CE e 2009/162/UE, ha tra l’altro modificato, a decorrere dal 17 gennaio 2012, l’articolo 8-bis, comma 1, lettera d), DPR 633/1972, concernente le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, per le quali si applica il regime di non imponibilità IVA.

Dubbi interpretativi
La precedente versione dell’articolo 8-bis, co.1, lett. d), DPR 633/1972, assimilava alle cessioni all’esportazione “le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento“.

La norma comunitaria, nell’individuare, per le navi adibite alla pesca costiera, quali forniture non possono godere della non imponibilità, ha sostituito il termine “vettovagliamento” con l’espressione “provviste di bordo utilizzata dall’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.
Ciò ha comportato incertezze interpretative in ordine all’applicabilità del regime di non imponibilità alle forniture di carburante utilizzato per le suddette imbarcazioni.

Il dubbio deriva, in particolare, dall’articolo 252 DPR 43/1973 (TULD), in base al quale, nel novero delle provviste di bordo delle navi, rientrano “i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare l’alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo“. Di conseguenza, nella definizione di provviste di bordo, ricadrebbero anche il carburante e il lubrificante utilizzato per l’alimentazione degli organi di propulsione della nave.

La soluzione dell’Agenzia delle Entrate
Poiché la modifica dell’articolo 8-bis è stata apportata nell’ottica di rendere il testo della disposizione interna più aderente a quello della norma comunitaria, la soluzione dell’Amministrazione finanziaria prende le mosse dall’esame della versione in lingua italiana dell’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/Ce, ai sensi del quale gli Stati membri esentano “le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo“.
L’analisi testuale porta a ritenere che il termine “provviste di bordo” non possa essere identificato con i “beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento“, ai quali si riferisce la prima parte della norma, altrimenti per le navi adibite alla pesca costiera non ci sarebbe alcun margine per l’applicazione del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 148 della direttiva.

A sostegno di tale interpretazione, l’Agenzia fa riferimento alla versione in lingua inglese del medesimo articolo 148, la quale utilizza, per le operazioni in regime di non imponibilità, le espressioni “fuelling” (rifornimento) e “provisioning” (vettovagliamento) e, per l’esclusione dal regime di non imponibilità, il termine “ships’ provisions” (vettovagliamento).
Dall’analisi comparata dei testi, risulta confermato che il termine “provviste di bordo” è usato nella normativa comunitaria come sinonimo di “vettovagliamento“.

Considerato, poi, che dall’iter di approvazione della legge comunitaria 2010 non risulta l’intenzione del legislatore nazionale di ampliare il significato del termine “vettovagliamento” e che sulla questione non risulta avviata una procedura di infrazione nel confronti dello Stato italiano, l’Agenzia delle Entrate conclude che alla modifica normativa possa attribuirsi una finalità esclusivamente redazionale che NON incide sulla portata del regime di non imponibilità applicabile al rifornimento di carburante delle navi adibite alla pesca costiera.

Sulla base di queste argomentazioni, ai soli fini dell’interpretazione dell’articolo 8-bis DPR 633/1972, al termine “provviste di bordo” va quindi attribuito un significato più ristretto, limitato al solo vettovagliamento, rispetto a quello utilizzato ai fini doganali dall’articolo 252 del TULD.

IVA CHARTERING NAUTICO: non conformità alla normativa UE

Fonte: eutekne.info

Autore: M. Peirolo

Data: 25/05/2011

L’attuale art. 8-bis DPR 633/1972, lett. a), considera non imponibili ai fini IVA, in quanto assimilate alle cessioni all’esportazione, “le cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca (…), escluse le unità da diporto ex L. 11 febbraio 1971, n. 50”. La successiva lett. e) estende l’agevolazione, tra l’altro, alla locazione e al noleggio delle suddette navi, purché ad uso non diportistico.

La norma non è conforme all’art. 148, par. 1, lett. a) e c), Direttiva n. 2006/112/CE: sul piano comunitario, l’esenzione si applica alle “navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca”. Il criterio della “navigazione in alto mare” si riferisce non solo alle navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri, ma anche alle navi impiegate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca (Corte di Giustizia UE, cause riunite da C-181/04 a C-183/04).

Per tale ragione la Commissione UE, nei confronti sia della Francia (caso n. 2008/2287), sia dell’Italia (caso n. 2008/4219) ha avviato la procedura di infrazione ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Con il comunicato stampa del 19 maggio 2011, la Commissione UE ha ufficialmente chiesto all’Italia di modificare l’art. 8-bis DPR n. 633/1972, posto che l’illegittima applicazione estensiva delle esenzioni determina una distorsione tra gli Stati membri, sotto forma di mancata riscossione della quota-parte di IVA di competenza del bilancio della UE. La Francia, invece, dal 1° gennaio 2011 ha modificato la propria legislazione (cfr. art. 262 Code Général des Impôts, riformulato dall’art. 70 L. n. 1658/2010).

L’Italia adesso ha due mesi di tempo per uniformarsi alla Direttiva UE, in caso contrario, la Commissione potrà adire la Corte di Giustizia, ex art. 226 del Trattato CE, affinché sia dichiarata inadempiente. Le necessarie modifiche sono contenute nell’art. 1 del DDL approvato dal Consiglio dei ministri il 4 febbraio 2011, successivamente incorporate nell’art. 11 del DDL Comunitaria per il 2010.

In base all’art. 86 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 10 dicembre 1982 (c.d. Convenzione di Montego Bay), ratificata con L. n. 689/1994, per “alto mare” s’intendono “tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago”.

Il criterio della navigazione in alto mare, come anticipato, si applica anche al noleggio e alla locazione di navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca. Come si desume dal caso Bacino Charter Company, anche le unità da diporto beneficiano dell’esenzione se, oltre alla navigazione d’alto mare, sono impiegate nell’attività economica svolta dall’utilizzatore. L’agevolazione resta preclusa quando la nave sia locata o noleggiata per fini di diporto, cioè per scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro (causa C-116/10).

Per le navi e le imbarcazioni da diporto, la normativa UE non richiede ulteriori condizioni per il riconoscimento dell’esenzione. Per contro, l’Agenzia delle Entrate ha, in più occasioni, precisato che la non imponibilità dell’art. 8-bis presuppone – in linea con l’art. 2, co.2, DLgs. 171/2005 – che l’utilizzazione commerciale risulti, allo stesso tempo, dai registri di iscrizione e dalla licenza di navigazione (RM 94/E/2002 e RM 95/E/2008). A maggior ragione, quindi, il regime agevolato si applica alle unità da diporto iscritte nel Registro Internazionale (di cui all’art. 1 del DL n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30/1998), in quanto le stesse – per definizione – non possono che svolgere un’attività commerciale (RM 95/E/2008): si tratta, nello specifico, delle navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite alla navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

La portata delle citate iscrizioni e annotazioni andrebbe opportunamente verificata sul piano comunitario, posto che – dall’insegnamento della Corte UE – si evince la prevalenza della sostanza sulla forma. Per questa ragione, inoltre, l’utilizzazione commerciale delle unità da diporto dovrebbe essere detassata a prescindere dal contratto da cui discende l’uso (noleggio o locazione).

La diversa indicazione dell’Agenzia delle Entrate, che agevola il noleggio, ma non la locazione (RM 94/E/2002RM 95/E/2008), andrebbe quindi rivisitata in quanto:

  • la Direttiva comunitaria non riconosce l’esenzione in funzione del destinatario;
  • l’art. 2, co. 1, D.Lgs. 171/2005 qualifica come commerciale la c.d. attività di “charteraggio”, avente cioè per oggetto il noleggio e la locazione di unità da diporto, peraltro anche se battenti bandiera comunitaria.