IVA: Autoconsumo di carbone fossile importato RM 103/E/2011

Secondo la risposta fornita dall’Agenzia con la [download id=”6735″], per consentire il pagamento dell’IVA sul valore dell’accisa dovuta in relazione ai quantitativi di carbone fossile importato e utilizzato nella propria impresa dallo stesso soggetto importatore, è corretta l’emissione di un documento, anche sotto forma di autofattura, ex art. 17, comma 2, DPR 633/1972, ad integrazione dell’originaria bolletta doganale. La questione trae origine dal fatto che l’IVA accertata, liquidata e riscossa in Dogana è commisurata al solo valore  del carbone fossile importato, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ma non anche del valore dell’accisa, atteso che quest’ultima è versata successivamente sulla base di un sistema di acconti e saldi.


Nel documento emesso dal soggetto interessato occorre fare riferimento alla bolletta doganale di importazione, già annotata nel registro degli acquisti, indicando, come base imponibile, la sola accisa dovuta, sulla quale verrà applicata l’IVA con l’aliquota propria del bene cui si riferisce.

Inoltre, è corretta l’emissione di un unico documento cumulativo relativo all’accisa dovuta per i quantitativi di carbone fossile autoconsumati nel periodo d’imposta precedente alla data di presentazione della dichiarazione annuale prevista ex art. 21, co.8, del Testo Unico Accise, posto che solo in occasione di tale adempimento è possibile determinare l’effettivo ammontare di accisa dovuta e, di conseguenza, dell’IVA relativa.

Il predetto documento dovrà essere annotato sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti.

DEPOSITI IVA: garanzia svincolata con autofattura

L’Agenzia delle Dogane, con nota 5 ottobre 2011, prot. 113881, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina dei depositi IVA, ex art. 50-bis DL 331/1993.

Si ricorda che le novità in materia sono state introdotte dai DL 70/2011 e DL 138/2011: con quest’ultimo decreto in particolare (art. 2 comma 36 vicies quater), è stato previsto che l’estrazione dei beni dal deposito, per utilizzazione o commercializzazione in Italia, può essere effettuata solo dai soggetti passivi iscritti da almeno un anno alla CCIAA, purché dimostrino un’effettiva operatività e attestino la regolarità dei versamenti IVA, secondo modalità che dovranno essere definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

In merito, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che, fino all’adozione di tale provvedimento, l’estrazione dal deposito continua ad essere effettuata secondo le modalità attuali: in conformità alla normativa doganale comunitaria, la garanzia può essere prestata dall’importatore, dal dichiarante o da un terzo, salvo che ricorrano le condizioni di esonero previste per gli operatori titolari della certificazione “AEO” e le Amministrazioni statali e gli enti pubblici.

Ai fini dello svincolo della garanzia, anche i soggetti esonerati dall’obbligo di garanzia, se hanno proceduto all’estrazione dei beni dal deposito, sono tenuti a comunicare al depositario (e anche all’Ufficio doganale per velocizzare la pratica) i dati relativi alla liquidazione IVA; la comunicazione è prevista non solo ai fini dello svincolo della garanzia, ma anche ai fini della corretta tenuta della contabilità da parte del depositario stesso.

Ad integrazione delle indicazioni fornite nella nota del 7 settembre 2011, è stato chiarito che il soggetto passivo che procede all’estrazione deve produrre:

  • copia dell’autofattura, ovvero – in caso di cessione intra UE o esportazione – copia della relativa fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili, ovvero in alternativa a tale integrazione, la copia dell’autofattura o della fattura deve essere corredata da copia dei registri delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e degli acquisti dai quali risulti l’avvenuta registrazione dei suddetti documenti;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegata copia del documento di identità, attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.

Il depositario provvederà a trasmettere la documentazione al competente ufficio delle dogane. Alla presentazione della documentazione suddetta, l’ufficio delle dogane svincola la garanzia prestata per una singola operazione; in caso di prestazione di una garanzia globale, l’importo corrispondente all’IVA viene riaccreditato e ciò equivale, ovviamente, allo svincolo.

L’obbligo di garanzia ricorre anche se l’immissione in libera pratica dei beni con introduzione a deposito sia effettuata da un soggetto non residente, identificato ai fini IVA in Italia direttamente (ex art. 35-ter DPR 633/1972) o per mezzo di un rappresentante fiscale: in tale ipotesi, la garanzia può essere prestata – così come per i soggetti residenti – da un terzo (art.189 par.3, Reg.CE 2913/92), mentre l’esonero è ammesso qualora il soggetto estero sia titolare di un certificato AEO rilasciato da un altro Paese membro, ovvero laddove si tratti di un’Amministrazione statale o di un ente pubblico.

Infine, riguardo alle modalità di presentazione della documentazione, tenuto conto che i dati relativi all’estrazione sono necessari per lo svincolo della garanzia, è evidente la rilevanza che assume sia l’accertamento della loro provenienza, sia la tempestività della relativa trasmissione; sono previste le seguenti modalità alternative:

  • consegna a mano,
  • invio tramite posta elettronica certificata (PEC) alla PEC dell’Ufficio doganale
  • altro canale di comunicazione che assicuri le esigenze sopra riportate preventivamente concordato con il competente ufficio delle dogane.