TERRITORIALITA’: MOSS al Centro Operativo di Pescara dal 1/10/2016

Per il MOSS (regime speciale IVA “Mini One Stop Shop”) dal 01/10/2016 l’ufficio competente sarà il Centro operativo di Pescara e non più quello di Venezia, come previsto dal provvedimento Agenzia Entrate n. 118987/2016, che illustra inoltre:

  • le procedure on line per gli operatori, a seconda che vogliano registrarsi al regime UE o non UE (richieste di identificazione e di registrazione, provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime, i controlli automatizzati)
  • le regole per
    • trasmettere la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate,
    • richiedere la variazione dei dati presentati,
    • comunicare l’intenzione di non fornire più i servizi oggetto del regime o
    • comunicare la perdita dei requisiti richiesti.
  • la CTP di Pescara avrà la competenza per le controversie relative agli atti emessi dal Centro nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime;
  • l’assistenza ai contribuenti continuerà a essere curata dai Centri di assistenza multicanale (CAM)

Il nuovo provvedimento sostituisce i provvedimenti n. 122854/2014 e n. 56191/2015.

Che cosa è il MOSS

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TERRITORIALITA’: Stabile organizzazione vs MOSS

Stabile organizzazione vs MOSS: l’operatore soggetto IVA italiano non può utilizzare il MOSS per i servizi elettronici B2C resi a privati in un Paese UE in cui ha già una stabile organizzazione

Il sistema MOSS regime UE, che consente di assolvere gli obblighi IVA sui servizi elettronici resi a privati consumatori residenti nella UE, ha un grosso svantaggio: come chiarito dalla CM 22/E/2016, non si può usare per i servizi che i soggetti passivi IT rendono negli Stati UE in cui hanno una stabile organizzazione.

In questo caso prevale la S.O., e l’IVA deve essere assolta direttamente dalla S.O. nello Stato di consumo e ivi devono essere posti in essere i previsti adempimenti fiscali. Quindi, le prestazioni di servizi TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione e elettronici) rese a privati consumatori dello stesso Stato membro nel quale il prestatore ha la sede della propria attività (ed è identificato al MOSS) non rientrano nel regime speciale, e il soggetto passivo che ha una o più stabili organizzazioni nella UE deve segnalarle all’Autorità fiscale all’atto della registrazione al MOSS, per consentire le verifiche sulla corretta applicazione del regime. Questo vincolo nasce dall’art. 57-quater Reg. UE n. 282/2011, secondo cui “il regime UE non si applica ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o ai servizi elettronici forniti in uno Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione”.

Cosa succede a livello di dichiarazione e versamento IVA

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TERRITORIALITA’: fornitura servizi elettronici tramite intermediario

Nella fornitura di servizi elettronici tramite intermediario, gli obblighi IVA cadono sul fornitore dei servizi elettronici.

La fattura è diretta dal fornitore al consumatore finale se l’intermediario supera la presunzione di responsabilità ai fini IVA

Con la CM 22/E/2016, l’Agenzia Entrate si è occupata del trattamento IVA della fornitura di servizi elettronici e di telecomunicazioni (TBES  o TTE) e del Regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop); particolarmente interessante è l’analisi della ipotesi seguente, che nella prassi è molto frequente:

  • il prestatore iniziale del servizio (ad es. il soggetto passivo che vende una app o un e-book), vende il suo prodotto/servizio digitale ad un committente “consumatore finale”, ma per il tramite di un intermediario soggetto passivo (ad es. un portale come l’Apple Store, Amazon, Payhip, Gumroad, ecc.), quindi ad es. IT1 sogg. pass. vende app >>>> intermediario soggetto passivo >>>> consumatore finale (IT, UE, extra UE)

Chi è in questi casi il soggetto passivo che deve adempiere gli obblighi IVA relativi al servizio fornito al consumatore finale?

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TERRITORIALITA’: MOSS, dichiarazione del 1° trimestre entro il 20 aprile

Dal 1/04/2015 e fino al 20/04, per gli operatori nazionali e quelli extra UE registrati al portale MOSS italiano (sicuramente non una moltitudine), si può trasmettere la dichiarazione IVA e versare l’IVA dovuta sui servizi TBES (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed e-commerce) prestati a non soggetti passivi IVA (B2C) stabiliti in altri Stati membri UE servendosi dell’apposito sito internet.

Si precisa che il MOSS è il regime facoltativo in vigore dal 1° gennaio 2015 ed ha le seguenti caratteristiche:

  • Dal 1/01/2015 il luogo delle prestazioni di servizi TBES (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed e-commerce), rese a privati consumatori stabiliti nell’UE, non è più il paese di stabilimento del fornitore, ma quello del destinatario.
  • rappresenta una semplificazione, poichè con la nuova disciplina, questi servizi si considerano effettuati nel Paese UE del destinatario B2C e non in quello del prestatore, evitando al fornitore di doversi identificare ai fini IVA presso ogni Stato UE di consumo.
  • Il fornitore non applica l’IVA con l’aliquota vigente nel proprio Stato, ma con le aliquote dei vari paesi UE in cui sono stabiliti i clienti, facendo così cessare la distorsione concorrenziale che avvantaggiava le imprese stabilite nei paesi con le aliquote più basse (tipo Lussemburgo o Cipro);
  • vengono  equiparate, inoltre, le imprese UE a quelle stabilite fuori UE, che già applicavano il criterio della tassazione a destinazione.
  • il MOSS si distingue in regime non UE (per le imprese extra UE) e regime UE (per le stabilite oppure aventi stabile organizzazione nell’UE);
  • il MOSS è un’evoluzione del regime già previsto per le imprese extra UE che prestano servizi elettronici, infatti il regime non UE viene disciplinato dal nuovo art. 74-quinquies, DPR 633/1972, mentre il regime UE viene disciplinato ex art. 74-quinquies, e nuovo art.74-sexies.
  • In ogni caso, le imprese che si avvalgono del regime speciale MOSS sono dispensate dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e dovranno osservare i particolari obblighi previsti dalle disposizioni speciali sopra richiamate, tra cui la presentazione di una dichiarazione trimestrale delle operazioni Moss, accompagnata dal versamento della relativa imposta

Il portale MOSS è aperto dal 1/10/2014 (v. provvedimento 122854 del 30/09/2014 Agenzia Entrate). Il DLgs. che introduce il regime MOSS, dando attuazione della Direttiva 2008/8/CE, è stato approvato in via definitiva dal CdM il 27/03/2015 dopo ben tre mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole .

Modalità di compilazione e trasmissione della dichiarazione.

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