INTRA UE: autorizzazione VIES estesa ai servizi intra – manifestazione di volontà entro il 29 gennaio

Arrivano i primi chiarimenti sull’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie.

Nel Forum Italia Oggi del 14 gennaio, l’Agenzia Entrate ha chiarito, tra l’altro, quanto segue in merito al regime di autorizzazione e diniego ad effettuare operazioni intracomunitarie introdotto dall’art. 27 del DL 78/2010 (che integra l’art.35, co.2, lett. e – bis) DPR 633/1972).

AMBITO DELL’AUTORIZZAZIONE

Tale regime sembrerebbe circoscritto alle “operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II, del DL 331/1993″,  e quindi, alle sole cessioni ed acquisti di beni.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito – anche ad integrazione dei provvedimenti n. 188376 e 188381 del 29 dicembre 2010  – che la preventiva manifestazione di volontà ad effettuare operazioni intracomunitarie deve essere espressa anche dai contribuenti che effettuano o intendono effettuare solo prestazioni di servizi intracomunitarie.

La norma è stata infatti  introdotta a seguito del Regolamento UE del 7 ottobre 2010, n. 904 in materia di contrasto alle frodi IVA, che ”non distingue tra soggetti che effettuano forniture intracomunitarie di beni o prestazioni intracomunitarie di servizi”. L’obiettivo dell’Agenzia è quindi di rendere il più completo possibile il sistema VIES, che raccoglie le partite IVA degli operatori dei vari Stati membri, per effettuare un monitoraggio continuo sugli stessi.

MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’

In secondo luogo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il seguente aspetto, (provvedimento n. 188376), in ordine all’inclusione nel VIES dei contribuenti che si trovano nelle condizioni di essere esclusi, e presentano apposita istanza di autorizzazione.

Se al 28 febbraio 2011, termine della procedura di esclusione degli operatori preesistenti:

  • sono già passati 30 giorni dalla domanda di inclusione da parte del richiedente, esso permarrà senza soluzione di continuità nel VIES, potrà effettuare operazioni intra UE, e sarà soggetto ad una prima valutazione dei dati entro il 31 luglio 2011.
  • non sono ancora passati 30 giorni dalla domanda di inclusione, il contribuente sarà contestualmente “escluso dall’archivio, per poi essere nuovamente ammesso al 31° giorno dalla presentazione della medesima istanza, in mancanza di diniego”.

In entrambi i casi saranno attivate le procedure di verifica previste in base ai risultati della valutazione del rischio, secondo i criteri individuati dal provvedimento n. 188381.

La data del 29 gennaio 2011 (N.B. 30 giorni prima del 28 febbraio) costituisce quindi un importante spartiacque per gli operatori che intendono porre in essere operazioni con soggetti economici UE, pena il rischio di esclusione della propria partita IVA dal VIES.

Si precisa infine che l’Agenzia delle Entrate distingue ai fini dell’autorizzazione tre differenti categorie di operatori economici, titolari di partita IVA, per i quali gli adempimenti saranno differenti:

  1. titolari di partita IVA concessa fino al 30 maggio 2010 (categoria più ampia);
  2. titolari di partita IVA concessa dal 31 maggio 2010 al 28 febbraio 2011;
  3. titolari di partita IVA concessa dal 1° marzo 2011 in poi.

INTRA UE: necessaria l’autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

L’Agenzia delle Entrate, con la consueta mancanza di rispetto verso chi lavora, emana l’ennesimo atto sotto le ferie natalizie.

Si riporta il riferimento, presente sul sito dell’Agenzia, al Provvedimento del 29/12/2010 in materia di autorizzazione all’effettuazione di operazioni intracomunitarie.

E’ stato introdotto, con il decreto legge 78/2010, l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie. Lo scopo è digarantire, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, un monitoraggio continuo dei soggetti che hanno espresso la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e che sono stati conseguentemente inseriti nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie (cosiddetto VIES).

Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29/12/2010 sono state definite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione – pdf per effettuare operazioni intracomunitariee i criteri di inclusione delle partite Iva nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati – pdf a porre in essere operazioni intracomunitarie.

Il Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010 – pdf, ha ulteriormente rafforzato l’azione di contrasto al fenomeno delle frodi Iva, prevedendo che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i dati forniti dai contribuenti per registrarsi ai fini dell’Iva siano completi e esatti. In particolare, il regolamento prevede che gli Stati membri attuino procedure di verifica in base ai risultati della loro valutazione del rischio.

Sui dati relativi ai contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, quindi, vengono attivate specifiche procedure di verifica in base ai risultati della valutazione del rischio, secondo i criteri individuati dal direttore dell’Agenzia, che sono effettuate, in linea di massima, prima della inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie o, qualora prima della inclusione sia possibile effettuare solo verifiche preliminari, entro sei mesi dalla stessa. Questi criteri di valutazione del rischio potranno comunque essere elemento utile di segnalazione anche per l’avvio dell’attività ordinaria di controllo.

ESPORTAZIONI di beni da Stato UE a Stato extra UE e prestazioni di servizi collegate: RM 134/E/2010

Fonte: Fisco Oggi

Autore: P.P. Luciano

Data: 20/12/2010

RM 134/E/2010.

Dall’Europa al Regno saudita senza passare per l’Italia: viaggio non imponibile, di mezzo c’è l’esportazione

Il trasporto di materiale lapideo, acquistato da una società IT in un altro Paese UE e dalla stessa affidato a un agente incaricato della spedizione diretta (e senza tappe) verso l’Arabia Saudita (extra UE), fruisce dello stesso regime agevolato di non imponibilità Iva applicato all’operazione principale di vendita del materiale al soggetto extra UE che, in questo caso, è una cessione all’esportazione.
La risoluzione n. 134/E del 20 dicembre così decide, in accordo con la soluzione prospettata nell’interpello avanzato da una Srl.
In particolare, l’operazione descritta consta di tre momenti:

  • l’acquisto UE,
  • il trasporto extra UE,
  • la vendita extra UE.

Il primo e l’ultimo realizzano, senza ombra di dubbio, una cessione all’esportazione e, come tale, non imponibile ai fini IVA per mancanza del requisito della territorialità. Tra i due momenti clou, si inserisce l’intervento di un terzo soggetto delegato a effettuare il trasferimento dei beni direttamente in Arabia saudita, via mare e senza mai varcare i confini nazionali.

Dopo aver stabilito che l’incarico di trasporto (mandato senza rappresentanza) va qualificato come prestazione di servizi, rientrante nel campo di applicazione dell’IVA, punto centrale della precisazione dell’Agenzia è che, in sostanza, si tratta una prestazione di servizi collegata a un “affare” principale.
Ed è proprio la stretta connessione e l’inscindibilità dei vari passaggi alla realizzazione dello scambio internazionale a determinarne la non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, co. 1, n. 2, del DPR 633/1972.
Sugli adempimenti formali conseguenti, nella risoluzione viene spiegato che:

  • se l’incaricato della spedizione del materiale non è residente nel territorio dello Stato, il committente nazionale è tenuto all’autofatturazione, anche se l’operazione è non imponibile;
  • se invece l’incaricato della spedizione è residente in Italia, le regole da seguire sono quelle della fatturazione ordinaria.

Per quanto riguarda l’obbligo di compilare o meno il modello Intrastat, nell’ipotesi in esame l’adempimento è escluso, poichè trattasi di operazione per la quale non è dovuta imposta nello Stato in cui è stabilito il destinatario ex art.50, co.6, DL 331/1993.

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico la versione 1.04 dell’e-book prodotto dallo Studio Giardini “Operazioni Internazionali“.

BLACK LIST: RM 121/E/2010 – sempre obbligatoria la comunicazione delle operazioni

Fonte: Fisco Oggi del 29/11/2010
Autore: A. M. Badiali
La società soggetto passivo IVA, residente in Italia, è obbligata alla comunicazione telematica delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute dalla sua stabile organizzazione, con sede in un Paese black list, nei confronti o da parte di operatori economici ivi residenti.
Non importa quindi se nel Paese Black List non c’è IVA, la comunicazione al Fisco delle operazioni della stabile organizzazione è obbligatoria.
Così la  RM n. 121/E dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre.
In un interpello presentato da una ditta operante nel settore edile, che ha una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti si chiedono chiarimenti sull’obbligo della comunicazione telematica ex art. 1, co. 1, DL 40/2010 per prevenire le frodi IVA negli scambi con l’estero.
In particolare, l’impresa fa presente che alcune operazioni avvengono direttamente tra la stabile organizzazione e le imprese residenti negli Emirati, Stato in cui non è prevista l’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, neanche la tenuta del registro IVA.
L’Agenzia delle Entrate – ribadendo anche quanto già precisato con la CM n. 53/E del 21 ottobre – chiarisce innanzitutto che, data la ratio antievasione della norma:
1.      non è rilevante se il Paese in cui si svolgono le operazioni sia fuori campo Iva per l’Italia
2.      l’attività di una stabile organizzazione è sempre realizzata nell’interesse e per conto della sua casa madre di cui è un’articolazione e non un “soggetto distinto”.
L’obiettivo, infatti, è quello di monitorare a tutto campo i rapporti economici dei soggetti passivi IVA, laddove c’è più rischio di di illegalità fiscale: per tale motivo l’obbligo in questione non è limitato soltanto alle cessioni e prestazioni effettuate nei Paesi black list ex DM 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001, ma può essere esteso anche ad altri Stati o a specifici settori economici e particolari tipologie di soggetti, per prevenire fenomeni più a rischio di frode.

La società, quindi, è obbligata a comunicare telematicamente sia le operazioni che la stabile organizzazione effettua per suo conto negli Emirati Arabi Uniti sia quelle effettuate “autonomamente” con soggetti stabiliti in Paesi black list.

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico la versione 1.04 dell’e-book prodotto dallo Studio Giardini Operazioni Internazionali.