BLACK LIST: semplificazioni e nuovo modello in arrivo

Il c.d. DDL “Semplificazioni”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19/06/2013, prevede che la comunicazione black list vada trasmessa con cadenza annuale, senza essere più collegata alle singole operazioni.

L’art. 1, co. 1, 2 e 3, DL 40/2010, ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia Entrate acquisti e cessioni di beni, prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500 (valore previsto ex DL 16/2012), poste in essere con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata(v. DM 04/05/1999 persone fisiche e DM 21/11/2001 persone giuridiche).

La comunicazione va presentata telematicamente, con periodicità mensile o trimestrale.

È, inoltre, previsto l’incremento della soglia di esenzione dagli attuali € 500 a € 1.000.

Con il Provvedimento 02/08/2013, prot. 94908, l’Agenzia Entrate ha stabilito che la comunicazione delle operazioni “black list”, effettuate a partire dal 01/10/2013, dovrà essere fatta utilizzando il modello previsto per la comunicazione delle operazioni IVA (c.d. “spesometro”).

I termini di presentazione della comunicazione restano gli stessi, e cioè entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese o trimestre di riferimento, a seconda se la periodicità è mensile o trimestrale.

 

BLACK LIST: Scadenzario 2013

Dato il gradimento dell’anno passato (oltre 7000 downloads) pubblichiamo anche quest’anno lo scadenzariogratuito e personalizzabile, per la gestione degli adempimenti BLACK LIST per l’anno 2013, in versione PDF . Si ritiene utile infatti, stante i continui cambiamenti che si verificano, una panoramica delle date precise di invio.

Lo scadenzario black list contiene al suo interno anche un esempio  pratico per individuare correttamente la periodicità.

>>>> Scarica lo Scadenzario BLACK LIST 2013

 

BLACK LIST: comunicazione solo oltre 500 euro

Fonte: Eutekne.info

Data: 05/05/2012

Autore: G. Odetto

Con DL n. 16/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo e in vigore dalla medesima data, il Legislatore ha modificato gli obblighi di comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali, prevedendone l’obbligo per le sole operazioni (attive e passive) di importo superiore a 500 euro.

Non si tratta, con tutta probabilità, della modifica più attesa, in quanto la semplificazione di maggiore rilievo sarebbe stata l’esclusione degli obblighi di monitoraggio per le cessioni e gli acquisti di beni, mantenendo l’obbligo per le sole prestazioni di servizi rese e ricevute; l’intervento del DL può, tuttavia, alleggerire l’adempimento sfrondandolo dalle operazioni di importo minore.

Il limite di 500 euro dovrebbe riferirsi sia alle cessioni di beni, sia alle prestazioni di servizi. Non è chiaro, però, se debba essere computato per singola operazione, ovvero cumulando tutte le operazioni effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione nel mese o trimestre. Si pensi, ad esempio, a un imprenditore in regime trimestrale che si reca in Svizzera per quattro volte nel trimestre solare, soggiorna sempre presso lo stesso albergo e riceve per ciascun pernottamento una fattura del controvalore di 150 euro:
– se si considera il limite riferito a ciascuna operazione (come parrebbe dal dato letterale della norma), non vi sarebbe obbligo di comunicazione, in quanto ognuna di esse sarebbe inferiore alla soglia;
– se invece si cumulassero gli importi, la comunicazione dovrebbe essere effettuata, in quanto il controvalore complessivo (600 euro) eccederebbe la soglia stessa.

Quand’anche si propenda per la seconda soluzione, il cumulo dovrebbe essere effettuato per ogni singola controparte e non per ogni tipologia di operazione; riprendendo l’esempio precedente, se l’imprenditore avesse soggiornato per tre volte in un albergo e per la quarta in un altro, la somma dei tre pernottamenti nella stessa struttura (450 euro) sarebbe inferiore alla nuova soglia di legge.

Benefici per le spese di trasferta all’estero

Nell’attesa che si formino le prime interpretazioni sulla nuova normativa, va evidenziato che il nuovo limite potrebbe a prima vista non rappresentare una vera semplificazione, in quanto più operazioni normalmente di importo minimo erano già state escluse in via interpretativa dalla CM 2/E/2011 (si pensi, ad esempio, alle spese di trasferta del dipendente con fattura intestata al dipendente stesso, alla maggior parte delle cessioni gratuite, alle cessioni di beni documentate da scontrino o ricevuta fiscale o agli acquisti di carburante all’estero).

Proprio, però, nell’ambito delle trasferte all’estero potrebbero esservi benefici, in quanto la circolare ammette l’esonero dal monitoraggio solo se il documento di spesa è intestato al dipendente, mantenendo invece l’obbligo se la fattura è intestata al datore di lavoro. Con la nuova normativa, invece, anche le spese fatturate direttamente all’azienda potranno essere escluse dall’obbligo di comunicazione, se di importo non superiore a 500 euro. Lo stesso vale per le spese – non espressamente considerate dalla circolare 2/2011 – che il dipendente sostiene, ma che vengono documentate con scontrino (ad esempio taxi, bar e ristoranti), spese normalmente di importo minimo, tuttavia spesso inserite nelle comunicazioni per evitare rischi di sanzione.

BLACK LIST: Scadenzario 2012

Dato il gradimento dell’anno passato pubblichiamo anche quest’anno lo scadenzariogratuito e personalizzabile, per la gestione degli adempimenti BLACK LIST per l’anno 2012, in versione PDF . Si ritiene utile infatti, stante i continui cambiamenti che si verificano, una panoramica delle date precise di invio.

Lo scadenzario Black List contiene anche un esempio pratico per individuare correttamente la periodicità.

>>>> Scarica lo Scadenzario BLACK LIST 2012 pdf