CM 24/E/2011 SPESOMETRO: riflessi sulle operazioni internazionali

L’Agenzia delle Entrate ha emesso la [download id=”6659″] del 30/05/2011 con la quale chiarisce le modalità applicative del nuovo, ennesimo adempimento, e cioè l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dall’art. 21 del DL n. 78/2010.

Ci si occupa in questo articolo dei riflessi sulle operazioni internazionali (import, export, intra UE, ecc.)

REGOLE GENERALI

Del nuovo adempimento di comunicazione si sa che riguarda:

  • sia le operazioni effettuate tra soggetti IVA,
  • sia le operazioni effettuate tra un soggetto IVA ed un cessionario/committente privato,

pertanto sono obbligati all’adempimento:

  • i soggetti in contabilità ordinaria e semplificata;
  • gli enti non commerciali nell’esercizio di attività agricola o commerciale;
  • i soggetti non residenti (con stabile organizzazione/ identificati direttamente/identificati a mezzo rappresentante fiscale);
  • curatori fallimentari e commissari liquidatori;
  • soggetti che hanno esercitato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti;
  • soggetti in regime fiscale agevolato ex art.13 L. 388/2000 (nuove iniziative produttive).

Sono invece esclusi dall’adempimento:

  • contribuenti minimi;
  • enti non commerciali nell’esercizio di attività istituzionale.

OPERAZIONI INTERNAZIONALI ESCLUSE ED INCLUSE

Con riguardo alle operazioni internazionali, si precisa quanto segue:

1) l’adempimento riguarda in generale le operazioni dotate dei presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale ex art.1 DPR 633/1972, cioè le operazioni rilevanti ai fini IVA (v. Provvedimento 22 dicembre 2010), quindi le operazioni:

  • imponibili,
  • non imponibili (cessioni all’export e assimilate e servizi internazionali),
  • esenti;

che non siano già conosciute all’Amministrazione Finanziaria;

2) sono pertanto escluse dall’obbligo di comunicazione:

  • importazioni;
  • esportazioni ex art. 8 co.1 lett.a) e b) DPR 633/1972;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute con operatori economici black list;
  • operazioni intracomunitarie già acquisite dall’Amministrazione finanziaria tramite i modelli INTRA (contrariamente a quanto affermato a Telefisco 2011);
  • operazioni fuori campo IVA (tutte le prestazioni di servizi rese a committenti non residenti);
  • operazioni miste (parte rilevante + parte fuori campo) per la parte fuori campo IVA (es. trasporti internazionali di persone);

3) sono incluse nell’obbligo di comunicazione:

  • esportazioni ex art. 8 co.1 lett.c) DPR 633/1972 (cessioni ad esportatori abituali);
  • esportazioni in triangolazione ex art. 8 bis, co.1, lett.a) (limitatamente al rapporto tra il primo cedente italiano e il promotore italiano);
  • triangolazioni comunitarie ex art.58 DL 331/1993 (limitatamente al rapporto tra il primo cedente italiano e il promotore italiano);
  • operazioni in reverse charge
  • operazioni in regime del margine
  • operazioni delle agenzie di viaggio:
    • di organizzazione pacchetti e servizi turistici ex art.74-ter DPR 633/1972;
    • di intermediazione in nome e per conto dei vettori, limitatamente alle fatture per provvigioni corrisposte dai vettori per importi pari o superiori a 3.000 euro
  • operazioni miste (parte rilevante + parte fuori campo) per la parte rilevante ai fini IVA eccedente il limite di 3000/3600 euro (es. trasporti internazionali di persone);

PAGAMENTI TRAMITE CARTA
La [download id=”6659″] sottolinea che l’esclusione dalla comunicazione (ex DL 70/2011) delle operazioni verso privati non soggetti passivi IVA che vengono pagate da questi ultimi con carte di credito, di debito e prepagate, riguarda solo i pagamenti fatti con carte emesse da operatori finanziari residenti in Italia o che vi abbiano una stabile organizzazione.

TERMINI

L’adempimento ha cadenza annuale, e deve essere inviato telematicamente:

  • entro il 31 ottobre 2011 ed ha per oggetto le operazioni (rese o ricevute dal 1° gennaio 2010) soggette ad obbligo di fatturazione, di importo almeno pari a 25.000 euro, al netto dell’IVA;
  • entro il 30 aprile 2012 ed ha per oggetto
    • le operazioni soggette ad obbligo di fatturazione, di importo almeno pari a 3.000 euro, al netto dell’IVA;
    • le operazioni (rese o ricevute dal 1° luglio 2011) non soggette ad obbligo di fatturazione, di importo almeno pari a 3.600 euro, al lordo dell’IVA.

E’ possibile reinviare la comunicazione entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza applicazione di sanzioni: altrimenti resta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs 472/1997 per il mancato rispetto dei termini.

SANZIONI

L’omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.


INTRA UE: controlli incrociati ad operatori intra UE con il VIES

L’Agenzia delle Entrate, con [download id=”6655″], ha affermato che l’attività di controllo nel campo dell’IVA intracomunitaria presenta nel 2011 particolare significatività, alla luce delle novità introdotte ex D.Lgs. 18/2010 di recepimento delle direttive comunitarie che hanno modificato la direttiva 2006/112/CE (luogo delle prestazioni di servizi e sistema comune dell’IVA per combattere le frodi connesse alle operazioni intracomunitarie), nonché con riferimento alla procedura di autorizzazione ad effettuare le operazioni intracomunitarie ex art. 27 DL 78/2010 e dei provvedimenti di attuazione 188376 e 188381 del 29/12/2010.

In particolare, l’introduzione, a decorrere dal 2010, dell’obbligo di presentazione degli elenchi Intra dei servizi resi e ricevuti in ambito intracomunitario da soggetti passivi IVA, integra con nuovi elementi informativi la base dati VIES delle operazioni intracomunitarie e le applicazioni ad essa collegate.

Gli strumenti già disponibili rendono possibile il controllo dell’avvenuto adempimento dichiarativo, in termini formali e sostanziali, mediante la consultazione dei dati dichiarati nei modelli Intra presentati dagli operatori nazionali e il loro incrocio con le informazioni fornite dagli altri Stati membri UE attraverso il sistema VIES.

In particolare, verrà controllata la corrispondenza/congruenza tra i dati dichiarati tramite il modello “Intra2 Acquisti” presentato dall’operatore italiano e gli Intra relativi alle vendite effettuate e dichiarate in altri Stati membri dai rispettivi operatori, comunicate su base mensile/trimestrale.

Inoltre, a breve verranno rese disponibili due nuove applicazioni di supporto alle attività di controllo in esame:

  • Servizio di consultazione Elenchi riepilogativi Intra nazionali presentati attraverso una specifica area informativa nell’applicazione SERPICO;
  • Index Controlli IVA, all’interno del portale INDEX , in grado di fornire liste di operatori commerciali, selezionati in base all’incrocio delle dichiarazioni Vendite/Acquisti con altre fonti informative dell’Anagrafe tributaria sulla base di criteri di rischio evasivo.

Per consentire i controlli finalizzati all’inserimento nel VIES dei soggetti autorizzati all’effettuazione delle operazioni intracomunitarie dei contribuenti che ne hanno fatto richiesta, è stata rilasciata una apposita sezione della procedura informatica ARCA (Analisi del Rischio dei Contribuenti Anomali), denominata ARCA VIES, riguardo alla quale sono già state impartite prime indicazioni operative in merito ai controlli da effettuarsi con l’ausilio di tale strumento e degli altri comunque utili a valutare la posizione del contribuente e l’eventuale necessità di denegare o revocare l’autorizzazione. Si evidenzia la particolare rilevanza di tali attività di controllo nell’ambito dell’azione preventiva di contrasto alle frodi IVA.

RIMBORSI IVA UE 2009: scadenza 31 marzo 2011

Fonte: Fisco Oggi

Autore: E. Mennella

Data: 18/03/2011

31 MARZO: SCADENZA TERMINE PER RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DELL’IVA PAGATA IN ALTRO STATO UE NEL 2009

Dal 1° gennaio 2010 i soggetti passivi italiani che devono chiedere il rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato UE sono tenuti ad adoperare una nuova procedura. Ciò in quanto la direttiva 2008/9/Ce ha introdotto nuove regole per il rimborso dell’Iva pagata in uno stato membro da soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 18/2010, che ha introdotto nel Dpr 633/1972 l’articolo 38-bis1, disciplinante il rimborso dei soggetti passivi italiani dell’Iva pagata negli altri Stati membri.

MODALITA’, PERIODICITA’ E CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO

L’istanza di rimborso va presentata esclusivamente in via telematica direttamente (tramite Entratel o Fisconline), tramite gli incaricati della trasmissione telematica, avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa o tramite le CCIAA italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo. A differenza di quanto avveniva in precedenza, con la nuova procedura l’istanza di rimborso viene indirizzata direttamente all’Agenzia delle Entrate, che provvede, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza (salvo il verificarsi di cause ostative), ad inoltrarla all’Amministrazione estera. La richiesta di rimborso va presentata distintamente per ciascun anno di imposta, seguendo la periodicità e i requisiti stabiliti dallo Stato UE competente per il rimborso.

TEMPESTIVITA’

L’istanza va presentata entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. Quindi, per i soggetti passivi italiani che hanno sostenuto nel corso del 2010 negli altri Paesi comunitari acquisti inerenti l’attività l’istanza di rimborso telematica va presentata entro il prossimo 30 settembre 2011.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER GLI ACQUISTI DEL 2009

Tuttavia, per gli acquisti effettuati negli altri Stati membri dai soggetti passivi italiani nel corso del 2009 è stato differito il termine. Con la direttiva 2010/66/UE del 14 ottobre 2010,  è stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine originariamente fissato al 30 settembre nella direttiva n. 9 del 2008. Dalla lettura della direttiva 2010/66/Ue si comprende che, tuttavia, la riapertura del termine è stata decisa dal Consiglio europeo, su proposta della Commissione, in via del tutto eccezionale e solo per fronteggiare il non ottimale funzionamento dei portali elettronici di alcuni Stati membri che, in alcuni casi, non ha consentito l’inoltro delle istanze di rimborso nel termine convenuto. Nel nostro ordinamento, tale proroga è stata recepita con il provvedimento dell’11 novembre 2010 del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

RIAPERTURA DEL TERMINE E PRESTAZIONI DI SERVIZI

Per effetto delle modifiche intervenute dal 1° gennaio 2010 in materia di territorialità delle prestazioni di servizi, la riapertura del termine per gli acquisti del 2009 consente di accedere al rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato membro oltre che per gli acquisti di beni, anche per tutte le prestazioni di servizi ivi ricevute nel corso del 2009. Dal 2010, invece, l’accesso alla procedura di rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato membro per servizi ricevuti sarà limitata ai soli servizi speciali (indicati negli articoli 7-quater7-quinquies DPR 633/1972) la cui tassazione avviene nel luogo di esecuzione materiale (ad esempio, la partecipazione a fiere e convegni, prestazioni alberghiere, ristorazione, eccetera).

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CRONOLOGICO ALL’ISTANZA DI RIMBORSO

L’istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui viene completata da parte dell’Agenzia delle Entrate la ricezione del file contenuto nell’allegato A del provvedimento del 1° aprile 2010. L’avvenuta ricezione dell’istanza è attestata dalla ricevuta rilasciata dal sistema ed è resa disponibile nei cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file. Se è stato richiesto dallo Stato membro competente al rimborso, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile in via telematica l’attestazione di avvenuta ricezione dell’istanza da parte dello Stato competente al rimborso (disponibile per cinque giorni lavorativi). Unitamente alla ricevuta, l’Agenzia delle Entrate comunica il numero di cronologico (protocollo) assegnato all’istanza.

VARIAZIONE DELL’ISTANZA DI RIMBORSO

Successivamente all’inoltro delle istanze allo Stato UE competente al rimborso è possibile presentare un’istanza correttiva dei dati originariamente indicati. Tuttavia, l’istanza correttiva non può contenere la richiesta di rimborso per nuove fatture o documenti di importazione. Per le nuove fatture o documenti di importazione si può presentare una nuova istanza di rimborso entro il termine.

RIFIUTO DELL’INOLTRO

Poiché il diritto al rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato membro è retto dai medesimi presupposti del diritto alla detrazione, è compito dell’Agenzia che inoltra la richiesta di rimborso effettuare dei controlli preventivi. L’Agenzia (attraverso il competente ufficio Centro operativo di Pescara) non inoltra l’istanza di rimborso allo Stato UE competente, ma emette, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, un provvedimento di rifiuto da notificare al richiedente, anche tramite mezzi elettronici, nel caso in cui il richiedente:

  • non abbia svolto attività d’impresa, arte o professione
  • abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta
  • si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi
  • si sia avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.

Analogamente, nel caso in cui la richiesta di rimborso non sia corretta in base ai controlli previsti dall’allegato B del provvedimento attuativo del 1° aprile 2010, l’Agenzia emette provvedimento di rifiuto da notificare al richiedente anche mediante mezzi elettronici. Avverso il provvedimento di rigetto, il soggetto passivo italiano può ricorrere seguendo le disposizioni in materia di contenzioso tributario.

CORREZIONE PERCENTUALE DI DETRAZIONE

I soggetti passivi che alla fine dell’anno solare hanno una percentuale di detrazione diversa da quella adoperata provvisoriamente nel corso dell’anno comunicano, entro l’anno solare seguente, la nuova percentuale di detrazione a tutti gli Stati UE a cui hanno chiesto il rimborso per l’IVA pagata all’interno del loro territorio.

La correzione della percentuale di detrazione viene effettuata contestualmente alla presentazione di una richiesta di rimborso ovvero, nel caso in cui il soggetto non presenti domande di rimborso durante l’anno, con un’apposita comunicazione contenente i dati previsti all’allegato C del provvedimento attuativo del 1° aprile 2010. Anche per la comunicazione di rettifica della percentuale di detrazione si applicano le disposizioni sopra indicate circa la tempestività, l’invio delle richieste, il rilascio della ricevuta, le disposizioni relative all’istanza correttiva e al rifiuto.

E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI: online la versione 1.05

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico l’e-book “Operazioni Internazionali”, versione 1.05 , quinto aggiornamento al  01/03/2011, stante il gettito continuo di novità legislative e di prassi.

L’e-book conta ora oltre 330 pagine, quasi 100 pagine in più della prima uscita (242 pagine).

In particolare sono stati aggiornati:

–  CAP.1 (Introduzione e principi generali) con:

  • gli interventi previsti dal DDL presentato il 9 febbraio (N.B.: dovranno diventare un D.Lgs) sull’adeguamento dell’IVA interna alle normative UE;
  • la decisione del Consiglio UE del 22/11/2010 sul reverse charge per cellulari e dispositivi elettronici,
  • la RM 140/E/2010 sulla regolarizzazione delle operazioni in ipotesi di mancata applicazione del reverse charge.

–  CAP.2 (Esportazioni) con lobbligo di presentazione delle EXS in vigore dal 1° gennaio 2011;

–  CAP.3 (Importazioni) con l’obbligo di presentazione delle ENS in vigore dal 1° gennaio 2011;

–  CAP.4 (Territorialità IVA prestazioni di servizi) con le novità in vigore a partire dal 1° gennaio 2011 sui servizi culturali e fieristici;

–  CAP. 5 (Operazioni intra UE) con

  • i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che limitano l’accesso al sistema VIES e quindi alla possibilità di effettuare operazioni intra UE,
  • i moduli di richiesta/revoca autorizzazione ad operare intra UE;

–  CAP. 8 (Rimborsi IVA non residenti) con l’aggiornamento della tabella delle spese rimborsabili;

–  CAP. 9 (Operazioni con i Paesi Black List) con:

  • la RM 121/E/2010 che  chiarifica in merito all’obbligo di comunicazione di stabili organizzazioni in paesi Black List,
  • la CM 2/E/2011 che fornisce diverse risposte a quesiti relativi al nuovo obbligo;
  • inoltre sono stati rielaborati la lista dei Paesi e Territori Black List con il Codice Paese (es. 071 Svizzera) per un rapido inserimento nei modelli di comunicazione
  • lo scadenzario aggiornato per il 2011
CAP. 10 (Deposito doganale, accise, IVA) con l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2011, dell’e-AD, che sostituisce la bolla cartacea DAA per le accise.
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Il prezzo dell’e-book è di 25,00 euro + IVA.