La dichiarazione o bolletta doganale, ex Reg. CEE 2913/1992:
- serve a vincolare una merce a un determinato regime doganale, per il quale deve contenere tutte le indicazioni e la documentazione necessarie per il vincolo al regime doganale per il quale essa è destinata;
- può essere prodotta da chiunque possa presentare o far presentare in dogana la merce unitamente ai documenti necessari, tranne il caso in cui l’accettazione della dichiarazione faccia sorgere determinati obblighi in capo a una certa persona, nel qual caso il dichiarante deve coincidere con quest’ultima;
- deve essere presentata da un dichiarante stabilito nella UE, tranne i casi di transito, ammissione temporanea, oppure che le merci siano dichiarate a titolo occasionale, previa valutazione dell’autorità doganale;
- può essere invalidata tramite richiesta all’autorità doganale se:
- il dichiarante prova che la merce è stata vincolata per errore a un regime/destinazione doganale;
- oppure non è più giustificato il vincolo per il quale la merce ha avuto una determinata destinazione doganale.
- NON può essere invalidata se:
- l’autorità doganale decide di procedere alla visita merce, e in tal caso la richiesta potrà essere valutata dopo la visita;
- oppure ha concesso lo svincolo delle merci (tranne che alcune ipotesi particolari).
In base a quanto sopra, la Corte di Giustizia UE (causa C-138/10) ha stabilito che il dichiarante non può chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento della bolletta doganale da lui predisposta qualora questa sia già stata accettata dall’autorità doganale: questo poichè la tale dichiarazione viene compilata in base alle informazioni fornite (atto unilaterale) dal dichiarante, e non in base a decisioni dell’autorità doganale; il fatto inoltre che l’autorità doganale possa procedere a verifiche documentali, fisiche o quant’altro non cambia questo assunto, poichè tali azioni non sono obbligatorie, per cui può avvenire che ad una merce si applichi una determinata normativa solo in base alle indicazioni del dichiarante in bolletta.
Il dichiarante quindi si assume la responsabilità per le informazioni riportate in bolletta, per l’autenticità dei documenti e per l’osservanza delle norme doganali in materia (Reg. CEE 2454/1993): tali informazioni diventano di fatto irrevocabili, salvo eccezioni appositamente regolamentate e che sono le uniche che possono far scattare la richiesta di annullamento, che può però essere rivolta solo all’autorità doganale che aveva precedentemente convalidato la dichiarazione, e non all’autorità giudiziaria, alla quale si potrà invece ricorrere dopo, contro le decisioni dell’autorità doganale prese sulla richiesta del dichiarante.