DOGANA: novità dichiarazioni doganali export dal 2 dicembre 2024

Novità dichiarazioni doganali export e transitodal 2 dicembre 2024

Dal 2 dicembre 2024 (v. Nota ADM n. 622909/2024) viene dismesso il vecchio tracciato export ET e verranno utilizzati esclusivamente i nuovi tracciati reingegnerizzati (dataset B1-B4 per l’export e D1-D4 per il transito, si tratta di messaggi in formato XML tramite web service).

Novità dichiarazioni doganali per gli operatori doganali

Le novità riguardano soprattutto chi trasmette la dichiarazione doganale, e sono le seguenti:

  • il DAU viene sostituito come modello ufficiale delle bolle export da messaggi xml contenuti nel sistema (i dati ufficiali);
  • Il sistema permetterà comunque di scaricare una copia del DAE per accompagnare la merce (da considerare come “copia di cortesia”) ;
  • nuove funzionalità che consentono, oltre alla presentazione della dichiarazione di esportazione, anche la relativa modifica e/o cancellazione;
  • il superamento del limite dei 40 articoli per dichiarazione, previsto attualmente in AIDA. Con i nuovi tracciati si possono dichiarare fino a 999 singoli;

Novità dichiarazioni doganali per gli esportatori

  • Non esiste più il DAU come documento export ufficiale (il DAE è da considerare come “copia di cortesia”)
  • Le spedizioni avranno un MRN ad identificarle e non ci sarà più l’indicazione Reg 1 n… del….;
  • nelle spedizioni verso paesi per i quali è previsto il  T2 – documento di transito, l’operazione sarà scissa in due distinte dichiarazioni doganali: una per l’export e una separata per il solo transito che citerà la dichiarazione di export a cui fa riferimento;
  • sarà possibile scaricare il DAE e il file con il messaggio IVISTO direttamente dal Cassetto Doganale – portale ADM, sezione “Gestione documenti – Dichiarazioni doganali”,  previa attivazione della relativa autorizzazione nel M.A.U.  (la stessa che serve per fare il download dei prospetti contabili per l’import);
  • si può comunque ancora controllare il visto uscire dal sito Dogane “Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)”

A questa sezione per download del DAE e del messaggio IVISTO, può accedere sia chi trasmette la dichiarazione doganale (il doganalista/spedizioniere), sia l’esportatore, in autonomia per le proprie bollette,  previo accreditamento di cui sopra. (Gli operatori che hanno già l’accesso per l’import, potranno accedere automaticamente per la parte export).

Link: https://www.adm.gov.it/portale/dichiarazioni-export

Link alla sezione del sito UTILITY & DOWNLOADS

DOGANA: non è annullabile dal giudice la bolletta doganale accettata dall’autorità doganale

La dichiarazione o bolletta doganale, ex Reg. CEE 2913/1992:

  • serve a vincolare una merce a un determinato regime doganale, per il quale deve contenere tutte le indicazioni e la documentazione necessarie per il vincolo al regime doganale per il quale essa è destinata;
  • può essere prodotta da chiunque possa presentare o far presentare in dogana la merce unitamente ai documenti necessari, tranne il caso in cui l’accettazione della dichiarazione faccia sorgere determinati obblighi in capo a una certa persona, nel qual caso il dichiarante deve coincidere con quest’ultima;
  • deve essere presentata da un dichiarante stabilito nella UE, tranne i casi di transito, ammissione temporanea, oppure che le merci siano dichiarate a titolo occasionale, previa valutazione dell’autorità doganale;
  • può essere invalidata tramite richiesta all’autorità doganale se:
    • il dichiarante prova che la merce è stata vincolata per errore a un regime/destinazione doganale;
    • oppure non è più giustificato il vincolo per il quale la merce ha avuto una determinata destinazione doganale.
  • NON può essere invalidata se:
    • l’autorità doganale decide di procedere alla visita merce, e in tal caso la richiesta potrà essere valutata dopo la visita;
    • oppure ha concesso lo svincolo delle merci (tranne che alcune ipotesi particolari).

In base a quanto sopra, la Corte di Giustizia UE (causa C-138/10) ha stabilito che il dichiarante non può chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento della bolletta doganale da lui predisposta qualora questa sia già stata accettata dall’autorità doganale: questo poichè la tale dichiarazione viene compilata in base alle informazioni fornite (atto unilaterale) dal dichiarante, e non in base a decisioni dell’autorità doganale; il fatto inoltre che l’autorità doganale possa procedere a verifiche documentali, fisiche o quant’altro non cambia questo assunto, poichè tali azioni non sono obbligatorie, per cui può avvenire che ad una merce si applichi una determinata normativa solo in base alle indicazioni del dichiarante in bolletta.

Il dichiarante quindi si assume la responsabilità per le informazioni riportate in bolletta, per l’autenticità dei documenti e per l’osservanza delle norme doganali in materia (Reg. CEE 2454/1993): tali informazioni diventano di fatto irrevocabili, salvo eccezioni appositamente regolamentate e che sono le uniche che possono far scattare la richiesta di annullamento, che può però essere rivolta solo all’autorità doganale che aveva precedentemente convalidato la dichiarazione, e non all’autorità giudiziaria, alla quale si potrà invece ricorrere dopo, contro le decisioni dell’autorità doganale prese sulla richiesta del dichiarante.