INTRASTAT: FAQ sulla Brexit

L’Agenzia Dogane ha pubblicato due FAQ sulla Brexit nella sezione “Intrastat” del sito.

ACQUISTI NEL 2020 REGISTRAZIONI NEL 2021

In esse l’Agenzia ha fornito alcune indicazioni utili in merito alla compilazione degli elenchi INTRA acquisti beni e servizi da operatori economici del Regno Unito, eseguite prima del 31 dicembre 2020 e registrate a gennaio 2021:

  • Gli acquisti di beni dal Regno Unito, spediti entro il 31 dicembre 2020, ma pervenuti in Italia (e registrati in contabilità) a inizio gennaio 2021, vanno negli INTRASTAT del mese di dicembre 2020 (o 4° trimestre 2020, per i trimestrali). In generale, tutti gli acquisti di beni arrivati in Italia nell’anno 2020 devono essere indicati negli elenchi riferiti a tale anno. Sono esonerati i soggetti passivi con acquisti di beni per un ammontare totale trimestrale inferiore a 200.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti, e comunque l’ADM chiarisce che non sono previste sanzioni nel caso in cui i modelli siano presentati tardivamente.
  • I servizi ricevuti da operatori del Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e registrati in contabilità il 10 gennaio 2021, vanno negli INTRASTAT acquisti del mese di dicembre 2020 (o 4° trimestre 2020, per i trimestrali). Non è richiesta l’indicazione della data della fattura, e che comunque, considerata l’incertezza della compilazione, un’eventuale tardiva presentazione degli elenchi non comporta l’applicazione di sanzioni. Sono, in ogni caso, esonerati dalla presentazione degli elenchi riferiti ai servizi ricevuti i soggetti passivi che, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti, abbiano realizzato un ammontare totale trimestrale di acquisti inferiore a 100.000 euro.

IRLANDA DEL NORD

La presentazione degli INTRASTAT resta, anche per le operazioni successive al 1° gennaio 2021, in riferimento agli scambi commerciali di BENI (NON DI SERVIZI) con l’Irlanda del Nord.

A tale riguardo, la determinazione Agenzia Dogane e Monopoli ha recepito la direttiva 1756/2020/UE, modificando le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intra UE di beni, affinché i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell’Irlanda del Nord abbiano il prefisso “XI”.

ESTEROMETRO E BREXIT

Le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) con controparti stabilite nel Regno Unito saranno riportate nell’esterometro (operazioni transfrontaliere, ex art. 1 comma 3-bis DLgs. 127/201), anche dopo il 1° gennaio 2021: tale comunicazione prescinde, infatti, dallo status comunitario o meno della controparte.

 

BREXIT: fatturazione operazioni Irlanda del Nord

Fatturazione operazioni con Irlanda del Nord 

Faq 27/01/2021 Assosoftware

Come effettuare la compilazione delle fatture emesse verso clienti dell’Irlanda del Nord, successivamente alla Brexit

Assosoftware suggerisce di compilare le fatture – sia analogiche che elettroniche – riportando il codice Paese “XI” come prefisso dell’identificativo fiscale del cessionario.

In base all’accordo tra UE e Regno Unito, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, si ha che:

  • il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e fiscale della UE;
  • per evitare l’instaurazione di una frontiera fisica fra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, tale regione resta soggetta alla normativa UE per le cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni. A tal fine la Commissione UE (direttiva 2020/1756/UE) ha previsto che i soggetti residenti nell’Irlanda del Nord dispongano di un numero identificativo IVA con il nuovo codice Paese “XI”, valido ai fini delle transazioni con la UE;
  • Assosoftware quindi, in attesa di istruzioni operative da parte dell’Agenzia Entrate, consiglia di fatturare le operazioni con soggetti economici aventi sede in Irlanda del Nord indicando nel “Codice Paese” il valore “XI” al posto di “GB”, mentre il “codice Nazione” facente parte dell’indirizzo fisico della sede o della stabile organizzazione, dovrà continuare a riportare il valore “GB”.

Sezione BREXIT del sito

DOGANA: BREXIT e Dogana dal 01/01/2021

BREXIT e Dogana dal 01/01/2021

Il Regno Unito ha lasciato la UE il 31 gennaio 2020, con un accordo di recesso che prevede un periodo di transizione fino al 31/12/2020.

Fino al 31/12/2020 le norme e le procedure in materia doganale e fiscale restano invariate (si continua a presentare l’INTRASTAT), ma, dal 01/01/2021 tutte le cessioni di merci dall’Italia al Regno Unito saranno operazioni di esportazione (verso paese terzo – extra UE) con necessità di fare dogana.
Per questo motivo gli operatori devono essere pronti al ripristino delle normali operazioni doganali ed anche alle regole per il movimento delle persone, seguendo le prime indicazioni fornite dalla Commissione europea (pdf 188 kb).

PROCEDURE

Le procedure sono quelle consuete per le operazioni export:

  • presentazione della dichiarazione doganale,
  • assegnazione M.R.N (Movement Reference Number),
  • DAE (Documento Accompagnamento Esportazione)
  • visto uscire della merce sono ad oggi tutte attività informatizzate;
  • Inoltre è necessario essere titolari di un codice EORI (gli operatori sprovvisti di tale codice possono richiederlo all’Agenzia Dogane – V. scheda di sintesi specifica codice EORI redatta da Agenzia ICE)

Vedere la pagina dedicata del sito dell’Agenzia Dogane.

LINEE GUIDA UK

Il Governo britannico ha pubblicato un dettagliato modello operativo sulle operazioni tra Gran Bretagna e Unione Europea (aggiornato ad ottobre 2020).

Le linee guida – rivolte prevalentemente agli operatori inglesi – sono utili tuttavia anche per le imprese IT che hanno relazioni commerciali con partner GB e riportano cambiamenti,  formalità e documentazione necessaria per prepararsi all’uscita del Regno Unito dalla UE dopo il periodo di transizione. Si arriverà al pieno regime delle nuove operazioni doganali, con richiesta di documentazione più dettagliata, solo dal 1° luglio 2021.

SCHEDA ICE BREXIT e DOGANA

L’ICE ha predisposto una scheda sintetica (pdf 265 kb), con il riassunto di alcuni temi trattati nel modello operativo di cui sopra, mettendo in risalto tre momenti:

  • 01/01/2021 – introduzione dei controlli doganali all’importazione; 
  • 01/04/2021 – introduzione controlli per merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari
  • 01/07/2021 – tutti i nuovi regimi doganali saranno completamente operativi

Per le merci coperte da Convenzioni internazionali (ATA – TIR), l’operatività è prevista a partire dal 1 gennaio 2021. Di conseguenza è possibile che siano già richiesti Carnet con destinazione Regno Unito a partire dalla prima fase.

AGENZIA DOGANE

L’Agenzia Dogane con la nota del 26/02/2019 che descrive gli impatti di natura doganale nell’ipotesi di uscita senza accordo.

PASSEGGERI

Solo a partire dal 1/10/2021 sarà obbligatoria per i cittadini UEl’esibizione del passaporto per l’ingresso nel Regno Unito, poiché il governo abolirà gradualmente l’uso delle carte d’identità nazionali. Inoltre, non saranno necessari visti di ingresso per viaggi di breve durata o turismo.

Sezione dedicata sul Sito: UTILITY & DOWNLOADS – BREXIT

DOGANA: la BREXIT richiederà formalità doganali anche in caso di FTA

La BREXIT richiederà formalità doganali anche in caso di FTA (Free Trade Agreement).

Passato (senza richiesta di proroghe) il termine del 30 giugno 2020 per poter prolungare il periodo transitorio attualmente in corso e regolato dal withdrawal agreement (in pratica fino al 31/12/2020 la UK è de facto ancora un paese UE), è chiaro che, dal 1° gennaio 2021, tutta la normativa UE (tra cui Codice doganale e Direttiva IVA) non sarà più applicabile al Regno Unito.

NON PIU’ UE MA EXTRA UE

La Commissione UE ha pubblicato il 9 luglio 2020 la “Communication (2020)324” rivolta agli operatori UE, con tutti gli aspetti più critici che partiranno alla fine del periodo transitorio in merito agli scambi commerciali UE-UK. Il periodo transitorio serviva alle parti per concludere un accordo di libero scambio (FTA Free Trade Agreement) che consentisse alle merci originarie dell’UE di non scontare dazi all’importazione in UK e viceversa, accordo da presentare entro il 28 novembre 2020, ma al momento molto lontano.

Anche se comunque si riuscisse a fare un Free trade agreement nei termini previsti, la BREXIT richiederà formalità doganali, così come accade per Svizzera, Norvegia ad es., paesi con cui vigono accordi di libero scambio. Saranno quindi necessarie:

  • dichiarazioni di esportazione o importazione per poter vendere a o acquistare beni da una controparte UK;
  • modificare la fatturazione verso clienti UK, in quanto non saranno più cessioni intra UE ex art.41 DL 331/1993 da riportare negli Intrastat, ma cessioni all’esportazione non imponibili ex art. 8 DPR 633/1972;
  • corrispondere i dazi doganali (tranne che per le merci originarie dell’UE o di UK se verrà approvato un FTA),
  • liquidare l’IVA all’importazione e le accise se dovute;
  • le autorità doganali UE potranno fare controllo documentale e fisico alle merci provenienti da UK secondo il sistema risk-based attualmente in uso per merci extra UE, e lo stesso potranno fare le autorità doganali UK per le merci UE.

CONSEGUENZE SUL TRAFFICO MERCI

Le conseguenze saranno:

  • maggiori tempistiche (e costi) per l’arrivo delle merci nella UE;
  • necessità, per le imprese UE, di richiedere un codice EORI GB per poter effettuare importazioni in UK o esportazioni da UK;
  • necessità per le imprese UK, di richiedere un codice EORI UE per poter operare in UE in quanto il loro codice EORI GB non avrà più validità alcuna in UE;
  • le autorizzazioni e le certificazioni rilasciate da enti UK non varranno più in UE e viceversa;
  • cambieranno gli standard tecnici e di conformità di molti beni (ad es. alimentari, farmaceutici, automobili, ecc.), quindi ogni volta si dovrà verificare per ogni spedizione se e quali adempimenti ci vorranno per poter commerciare i beni;
  • eventuali restrizioni all’esportazione o all’importazione che potrebbero essere applicate in base al bene oggetto dell’operazione (per es. vendita a soggetto UK di bene dual use occorrerà richiedere apposita autorizzazione all’esportazione alla competente autorità);
  • per l’origine preferenziale, le componenti originarie UK saranno considerate come non originarie della UE ai fini della determinazione dell’origine preferenziale di un prodotto da parte degli operatori UE.

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