Fonte: Fisco Oggi – causa C-273/11
Autore: A. De Angelis
Data: 17/09/2012
L’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (VI direttiva Iva), disciplina le condizioni per cui è possibile usufruire delle esenzioni Iva. Proprio sulla sussistenza di tali condizioni verte la domanda pregiudiziale pervenuta ai giudici della Corte di giustizia europea. La questione controversa, infatti, concerne la negata possibilità, alla società ricorrente, di beneficiare del regime di esenzione dall’Iva in merito alla cessione intracomunitaria di beni.
Il procedimento principale
La società ricorrente, stabilita in Ungheria, concludeva un contratto di compravendita con un’altra società stabilita in Italia. Le modalità di esecuzione stabilivano che l’esecuzione avrebbe avuto luogo in funzione del peso caricato e che l’acquirente avrebbe provveduto al trasporto della merce. Una volta effettuata la pesatura, il vettore provvedeva a presentare la lettera di trasporto. Per tale operazione di compravendita nel settembre 2009 erano emesse due fatture in esenzione Iva. La prima saldata dalla società ungherese, la seconda rimasta da pagare. A seguito di una verifica fiscale, l’Amministrazione tributaria ungherese chiedeva informazioni sulla società italiana circa la registrazione con numero di identificazione ai fini Iva, venendo a conoscenza del fatto della mancanza del numero. In sede di procedimento tributario non si riusciva a dimostrare il perfezionamento di una operazione di compravendita comunitaria, oggetto della controversa esenzione Iva. Questa conclusione era confermata anche nella decisione del giudice ungherese riconoscendo a carico della società ricorrente un debito tributario per l’Iva non versata in quanto erroneamente ritenuta esente. Di conseguenza, la società ricorrente, presentava ricorso dinanzi al giudice del rinvio con la richiesta di annullare la decisione di primo grado che la condannava al versamento dell’Iva. Per chiarire la portata del comportamento della società, ai fini del diritto all’esenzione dall’Iva, il giudice nazionale sospendeva il procedimento e rimetteva la questione ai giudici europei.