INTRASTAT: novità 2022

INTRASTAT: novità 2022

Con la Determinazione Agenzia delle Dogane n. 493869/2021, escono le nuove istruzioni per i modelli Intrastat 2022.

Di seguito le novità.

Modello INTRA 2-bis acquisti di beni

  • il modello INTRA 2-bis acquisti di beni trimestrale viene abolito;
  • il modello INTRA 2-bis acquisti di beni mensile, si presenta se l’importo totale trimestrale degli acquisti intracomunitari passa a 350.000 euro (la precedente soglia era di 200.000 euro);
  • le informazioni sullo Stato del soggetto fornitore, al suo codice IVA e all’importo delle operazioni in valuta non vengono più rilevate;
  • per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare l’INTRASTAT senza disaggregare la nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico “99500000” (vale anche per le cessioni di beni modello INTRA 1-bis) (colonna 7);
  • i dati relativi alla natura della transazione sono stati suddivisi in due colonne A e B (colonna B non obbligatoria se il valore degli acquisti < 20 milioni di euro).

Modello INTRA 2-quater acquisti di servizi

  • il modello INTRA 2-quater acquisti di servizi trimestrale viene abolito;
  • rimane ferma la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
  • non è più prevista l’indicazione dei dati relativi a codice IVA del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione del servizio, modalità di incasso, Paese di pagamento;
  • è possibile riepilogare, sommando i relativi importi, tutti i servizi ricevuti con le stesse caratteristiche.

Modello INTRA 1-bis cessioni di beni

  • per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare l’INTRASTAT senza disaggregare la nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico “99500000” (vale anche per acquisti di beni modello INTRA 2-bis) (colonna 7);
  • i dati sulla natura della transazione sono stati suddivisi in due colonne A e B (colonna B non obbligatoria se il valore delle spedizioni < 20 milioni di euro);
  • è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci (colonna 15).
  • nel modello INTRA 1-bis cessioni di beni (e anche nel modello INTRA 2-bis acquisti di beni) per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare l’INTRASTAT senza disaggregare la nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico “99500000”;

La presentazione del modello INTRASTAT cessioni ha anche valore costitutivo ai fini della prova della cessione intra UE e del regime di non imponibilità IVA (art. 41 co.2-ter DL 331/93), fermi gli altri requisiti.

Modello INTRA-1 sexies call-off-stock

Nasce il nuovo elenco INTRA-1 sexies (Sezione 5 del Modello INTRA 1), per le cessioni intra UE in regime di call-off stock, serve per fornire le informazioni sull’identità e il numero di identificazione IVA del soggetto destinatario dei beni trasferiti in un altro Stato membro sulla base di un accordo di “call-off stock”.

La compilazione dell’INTRA-1 sexies diventa così un adempimento in aggiunta alla tenuta del registro ex art. 50 comma 5-bis DL 331/93, previsto dal nuovo art. 41-bis DL 331/93.

Decorrenza INTRASTAT novità 2022.

Le nuove modalità di presentazione sono applicabili a partire dalle operazioni effettuate nell’anno 2022.

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INTRA UE: requisiti cessioni intra UE di beni

Requisiti cessioni intra UE di beni.

Entra in vigore dal 1/12/2021 il D.Lgs 192/2021, che con soli due anni di ritardo recepisce nell’ordinamento interno le “quick fixes 2020”, modificando alcune disposizioni del DL 331/1993.

Condizioni per la non imponibilità IVA.

Ex art. 41 comma 2-ter intervengono le seguenti due condizioni per l’applicazione del regime di non imponibilità ai fini IVA a una cessione di beni:

  • che il cessionario UE abbia comunicato al cedente IT il numero identificativo IVA attribuitogli da uno Stato membro diverso dall’Italia;
  • che il cedente IT abbia compilato l’INTRASTAT (art. 50, comma 6 DL 331/1993) o ne abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione.

Call-off stock

Il D.Lgs 192/2021 inserisce la disciplina per le operazioni in regime di “call-off stock” (art. 17-bis direttiva 2006/112/CE) o “consignment stock” (v. RM 235/E/1996 e RM 44/E/2000) nei seguenti articoli:

  • art. 38-ter DL 331/1993 per gli acquisti intra UE;
  • art. 41-bis DL 331/1993 per le cessioni intra UE.

La disciplina prevede il trasferimento in sospensione in altro Stato membro di beni propri per la costituzione di uno stock, finchè il destinatario presso cui si trova lo stock prelevi le merci diventandone proprietario: quindi al verificarsi di determinati presupposti, il soggetto che trasferisce i beni non deve identificarsi ai fini IVA nello Stato di destinazione delle merci, come invece dovrebbe in via ordinaria ex art. 41, comma 2, lett. c) DL 331/1993).

Requisiti cessioni intra UE di beni (art. 41-bis DL 331/1993).

Il soggetto passivo IVA IT pone in essere una cessione intra UE di beni alle seguenti condizioni:

  • i beni sono spediti o trasportati dal soggetto passivo IT (o da un terzo per suo conto) dall’Italia a destinazione di un altro Stato membro, in previsione del fatto che, dopo il loro arrivo, detti beni saranno ceduti a un altro soggetto passivo che ha diritto di acquistarli in conformità di un accordo preesistente tra le stesse parti;
  • il soggetto passivo IT non ha la sede della propria attività o una stabile organizzazione nello Stato membro in cui i beni sono spediti;
  • il soggetto UE destinatario è identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione sono noti al soggetto passivo IT nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;
  • il soggetto IT che spedisce o trasporta i beni annota detto trasferimento nel registro ex art. 50, comma 5-bis DL 331/1993 e inserisce l’identità e il numero identificativo IVA del soggetto destinatario negli elenchi INTRASTAT delle cessioni intra UE.

La cessione, tuttavia:

  • ha luogo se e quando la proprietà dei beni è trasferita all’acquirente UE, ovvero entro massimo di 12 mesi dall’arrivo nell’altro Stato membro;
  • non ha luogo se entro 12 mesi i beni sono rispediti in Italia e il soggetto nazionale ne annota il ritorno nel registro ex art. 50, comma 5-bis DL 331/1993.

Cessioni a catena (art. 41-ter DL 331/1993)

Le cessioni a catena sono quelle cessioni successive di beni che sono oggetto di un’unica spedizione o trasporto – da uno Stato UE ad un altro – direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente. Per le cessioni successive in cui il trasporto inizia in Italia ed è effettuato da un operatore intermedio (un cedente diverso dal primo cedente), l’operazione non imponibile IVA è quella effettuata nei confronti di tale operatore intermedio, salvo che questi non comunichi al suo fornitore un numero di partita IVA italiano; in tal caso, ha natura di cessione intra UE non imponibile quella posta in essere dall’operatore intermedio.

Le regole armonizzate in tema di prova del trasporto intra UE sono già in vigore dal 01/01/2020, ex art. 45-bis Regolamento UE 282/2011 (il regolamento è  direttamente applicabile nell’ordinamento interno).

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