CREDITO IMPOSTA R&S DL 40/2010 campionari: fruizione dell’agevolazione

In merito all’agevolazione campionari, meglio conosciuta come Tremonti – quater, si propone il seguente link a questa circolare dello Studio Astolfi.

In tale documento (.doc) liberamente scaricabile vengono specificate le modalità di fruizione dell’agevolazione facendo specifico riferimento agli appositi quadri del Modello Unico 2011.

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CREDITO IMPOSTA R&S DL 40/2010 campionari: istruzioni per UNICO

Fonte: Eutekne.info

Autore: P. Alberti

Data: 04/05/2011

In sede di compilazione di UNICO 2011, occorre tenere in considerazione l’eventuale fruizione della Tremonti-quater, posto che l’incentivo rileva esclusivamente in sede di versamento a saldo dell’IRPEF/IRES dovuta, in caso di soggetti “solari”, per il 2010.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle domande presentate e dello stanziamento complessivo di 70 milioni di euro,con provvedimento 24/3/2011 ha stabilito che la deduzione dal reddito d’impresa degli investimenti agevolabili non dovrà comportare un risparmio d’imposta effettivo (comprese le addizionali regionali e comunali) superiore al 25,1903% del risparmio d’imposta indicato nel modello CRT.
Resta fermo che il risparmio d’imposta indicato nel modello aveva già il limite dei 500.000 euro previsto dalla normativa comunitaria, alla compilazione del modello “CRT”.

Nel modello UNICO 2011 SC è stato introdotto un apposito prospetto al fine di evidenziare la quota dell’incentivo fiscale da portare in deduzione dal reddito d’impresa. In particolare, al fine di evidenziare l’agevolazione in dichiarazione, occorre compilare il rigo RS107 come di seguito riportato:
– nella colonna 1, va indicato l’ammontare degli investimenti potenzialmente agevolabili;
– nella colonna 2, va indicata la quota degli investimenti effettivamente agevolati, tenendo in considerazione il limite del 25,1903%.
L’ammontare indicato nella colonna 2 deve essere riportato nell’apposito rigo del quadro di determinazione del reddito d’impresa riguardante la detassazione (quadro RF). In particolare, l’importo di cui al rigo RS107, colonna 2 (importo escluso dalla base imponibile del reddito), deve essere indicato anche al rigo RF50, colonna 4.

ESEMPIO

Alfa spa, operante nel settore tessile, abbia effettuato investimenti per un ammontare di 100.000 euro, indicati nella colonna 1 del rigo A1 del modello CRT; nella colonna 2 del modello CRT, il risparmio d’imposta indicato è stato pari a 27.500 euro.
Tale risparmio d’imposta, a seguito del provvedimento 24/3/2011, rileva solo nella misura del 25,1903%, vale a dire 6.927,33 euro.
Il che equivale ad affermare che l’ammontare di investimenti effettivamente detassato, da indicare nella colonna 2 del rigo RS107, è pari a 25.190,29 euro. L’importo agevolato deve poi essere riportato anche nel rigo RF50, colonna 4, dello stesso modello di dichiarazione, quale variazione in diminuzione ai fini del calcolo del reddito d’impresa.

La riduzione dell’imponibile da assoggettare a tassazione concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui si consegua una perdita (CM 22/E/2010, § 3.1); in pratica, la detassazione opera, analogamente alla Tremonti-ter, indipendentemente dal risultato d’esercizio ottenuto (utile o perdita). Pertanto, nel caso in cui l’agevolazione generi o incrementi una perdita, riportabile negli esercizi successivi ma non oltre il quinto ai sensi dell’art. 84 del TUIR, deve essere compilato anche l’apposito prospetto relativo al riporto delle perdite nel quadro RS.

RISPETTO DEL LIMITE COMUNITARIO DI 500.000 EURO

Nel provvedimento 24/3/2011 è stato affermato che, con riferimento ai singoli formulari in cui è stato indicato un risparmio d’imposta superiore al limite di euro 500.000 previsto dalla normativa comunitaria, la parte eccedente non è stata presa in considerazione nel calcolo dell’ammontare complessivo del risparmio d’imposta richiesto e, conseguentemente, non è stata computata ai fini della percentuale massima del risparmio d’imposta complessivamente spettante.
Sulla base di quanto sopra esposto, gli investimenti indicati in UNICO non possono superare il valore di 1.818.182 euro, imponibile che corrisponde (applicando l’aliquota del 27,5%) al risparmio d’imposta di 500.000 euro. Di conseguenza, la detassazione massima sarà pari a 458.005 euro, corrispondente a un risparmio d’imposta pari a 125.951 euro.

ESEMPIO

La società Alfa spa, operante nel settore tessile, ha effettuato investimenti per 2.000.000 euro. In tal caso, occorre indicare:
al rigo RS107, colonna 1, l’importo di 2.000.000;
al rigo RS107, colonna 2, l’importo di 458.005 (1.818.182 × 25,1903%).
Lo stesso ammontare dovrà essere poi riportato al rigo RF50, colonna 4, in modo tale da determinare un risparmio d’imposta pari a 125.951 (458.005 × 27,5%).

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CREDITO IMPOSTA R&S SETTORE TESSILE: scadenza invio al 31 dicembre

Il termine di chiusura dell’invio telematico del modello CRT, inizialmente previsto al 20 gennaio 2011, viene anticipato al 31 dicembre 2010 .

L’anticipo della scadenza fa seguito alla Comunicazione della Commissione europea, del 2 dicembre, che prevede la possibilità di concedere il regime di aiuto temporaneo di importo limitato entro il 31 dicembre 2011 a condizione che i destinatari abbiano presentato la relativa domanda entro il 31 dicembre 2010.

L’agevolazione – si ribadisce – è riservata alle imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13 (industrie tessili), 14 (confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia) e 15 (fabbricazione di articoli in pelle e simili) della tabella Ateco 2007, e alla sottocategoria 32.99.20, in relazione alla sola fabbricazione di bottoni.

Per poter accedere alla detassazione riservata a imprese di questi settori che investono in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell’Unione europea, si dovrà quindi presentare la comunicazione contenente i dati degli investimenti effettuati inderogabilmente entro il 31 dicembre 2010.

L’Agenzia ha recepito la Comunicazione con il provvedimento del 9/12/2010 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che modifica il precedente del 10 settembre 2010, con il quale era stato fissato al 20 gennaio 2011 il termine ultimo per la presentazione del modello CRT.