L’Agenzia delle Entrate ha emesso la [download id=”6659″] del 30/05/2011 con la quale chiarisce le modalità applicative del nuovo, ennesimo adempimento, e cioè l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dall’art. 21 del DL n. 78/2010.
Ci si occupa in questo articolo dei riflessi sulle operazioni internazionali (import, export, intra UE, ecc.)
REGOLE GENERALI
Del nuovo adempimento di comunicazione si sa che riguarda:
- sia le operazioni effettuate tra soggetti IVA,
- sia le operazioni effettuate tra un soggetto IVA ed un cessionario/committente privato,
pertanto sono obbligati all’adempimento:
- i soggetti in contabilità ordinaria e semplificata;
- gli enti non commerciali nell’esercizio di attività agricola o commerciale;
- i soggetti non residenti (con stabile organizzazione/ identificati direttamente/identificati a mezzo rappresentante fiscale);
- curatori fallimentari e commissari liquidatori;
- soggetti che hanno esercitato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti;
- soggetti in regime fiscale agevolato ex art.13 L. 388/2000 (nuove iniziative produttive).
Sono invece esclusi dall’adempimento:
- contribuenti minimi;
- enti non commerciali nell’esercizio di attività istituzionale.
OPERAZIONI INTERNAZIONALI ESCLUSE ED INCLUSE
Con riguardo alle operazioni internazionali, si precisa quanto segue:
1) l’adempimento riguarda in generale le operazioni dotate dei presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale ex art.1 DPR 633/1972, cioè le operazioni rilevanti ai fini IVA (v. Provvedimento 22 dicembre 2010), quindi le operazioni:
- imponibili,
- non imponibili (cessioni all’export e assimilate e servizi internazionali),
- esenti;
che non siano già conosciute all’Amministrazione Finanziaria;
2) sono pertanto escluse dall’obbligo di comunicazione:
- importazioni;
- esportazioni ex art. 8 co.1 lett.a) e b) DPR 633/1972;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute con operatori economici black list;
- operazioni intracomunitarie già acquisite dall’Amministrazione finanziaria tramite i modelli INTRA (contrariamente a quanto affermato a Telefisco 2011);
- operazioni fuori campo IVA (tutte le prestazioni di servizi rese a committenti non residenti);
- operazioni miste (parte rilevante + parte fuori campo) per la parte fuori campo IVA (es. trasporti internazionali di persone);
3) sono incluse nell’obbligo di comunicazione:
- esportazioni ex art. 8 co.1 lett.c) DPR 633/1972 (cessioni ad esportatori abituali);
- esportazioni in triangolazione ex art. 8 bis, co.1, lett.a) (limitatamente al rapporto tra il primo cedente italiano e il promotore italiano);
- triangolazioni comunitarie ex art.58 DL 331/1993 (limitatamente al rapporto tra il primo cedente italiano e il promotore italiano);
- operazioni in reverse charge
- operazioni in regime del margine
- operazioni delle agenzie di viaggio:
- di organizzazione pacchetti e servizi turistici ex art.74-ter DPR 633/1972;
- di intermediazione in nome e per conto dei vettori, limitatamente alle fatture per provvigioni corrisposte dai vettori per importi pari o superiori a 3.000 euro
- operazioni miste (parte rilevante + parte fuori campo) per la parte rilevante ai fini IVA eccedente il limite di 3000/3600 euro (es. trasporti internazionali di persone);
PAGAMENTI TRAMITE CARTA
La [download id=”6659″] sottolinea che l’esclusione dalla comunicazione (ex DL 70/2011) delle operazioni verso privati non soggetti passivi IVA che vengono pagate da questi ultimi con carte di credito, di debito e prepagate, riguarda solo i pagamenti fatti con carte emesse da operatori finanziari residenti in Italia o che vi abbiano una stabile organizzazione.
TERMINI
L’adempimento ha cadenza annuale, e deve essere inviato telematicamente:
- entro il 31 ottobre 2011 ed ha per oggetto le operazioni (rese o ricevute dal 1° gennaio 2010) soggette ad obbligo di fatturazione, di importo almeno pari a 25.000 euro, al netto dell’IVA;
- entro il 30 aprile 2012 ed ha per oggetto
- le operazioni soggette ad obbligo di fatturazione, di importo almeno pari a 3.000 euro, al netto dell’IVA;
- le operazioni (rese o ricevute dal 1° luglio 2011) non soggette ad obbligo di fatturazione, di importo almeno pari a 3.600 euro, al lordo dell’IVA.
E’ possibile reinviare la comunicazione entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza applicazione di sanzioni: altrimenti resta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs 472/1997 per il mancato rispetto dei termini.
SANZIONI
L’omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.