La Cassazione, con sentenza 17254/2014, ha stabilito che la mancanza del codice IVA corretto non può far venir meno l’esenzione IVA, se il cedente prova tutti i requisiti sostanziali della cessione intra UE, dunque non viene meno la non imponibilità IVA delle cessioni intra UE nel caso in cui il cedente IT abbia indicato nella fattura emessa un codice IVA del cessionario UE non corretto, se sussistono comunque gli elementi sostanziali della cessione intra UE.
Ex art. 138 Direttiva 2006/112/CE sono esenti da IVA le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella UE, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. I soggetti che effettuano acquisti intra UE sono identificati ex art. 214 mediante numero individuale IVA e tale numero va riportato nella fattura del cedente.