INTRA UE: detrazione IVA su acquisti intra UE salva anche con errori formali

Non si perde il diritto alla detrazione IVA in caso di omessa integrazione della fattura o erronea indicazione del titolo di esenzione se i requisiti sostanziali dell’operazione intra UE sono presenti e l’Amministrazione finanziaria può verificarne la sussistenza (Cassazione, sent. n. 3581 del 24/02/2016).

L’Agenzia Entrate (siccome non gli costa nulla) ricorreva in Cassazione per (tra l’altro) l’indicazione di un titolo errato di esenzione IVA su fatture per prestazioni di intermediazione rese alla società IT. Il ricorso del contribuente contro la ripresa a tassazione dell’IVA su tali fatture era stato accolto in CTP e in CTR Marche, che aveva sottolineato che il contribuente aveva applicato un titolo errato di esenzione, ma le fatture contestate erano comunque state oggetto di doppia registrazione per cui il saldo IVA era rimasto inalterato e non aveva originato un debito di imposta; secondo la CTR l’indicazione nelle fatture di un diverso titolo di esenzione ai fini IVA è un mero errore formale che non ha certo originato un debito IVA dal momento che, proprio per la doppia registrazione dell’imposta, il saldo resta inalterato. La Cassazione ha ribadito quanto sopra (similmente aveva fatto con la sent.Cass. n. 7577/2015).

Gli acquisti di beni e servizi intra UE ex DL n. 331/1993, comportano l’integrazione della fattura ricevuta e l’annotazione nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti, per l’esercizio della detrazione IVA. In assenza di cause di indetraibilità, l’operazione è neutrale (l’IVA a debito coincide con l’IVA a credito). La Cassazione richiama la sentenza Corte di Giustizia UE causa C-590/13, dove si afferma il principio fondamentale di neutralità dell’IVA che impone che la detrazione dell’IVA sugli acquisti sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi.

I Paesi UE possono introdurre particolari obblighi per prevenire frodi, ma senza mettere in discussione il principio della detrazione dell’IVA: basta che gli acquisti siano effettuati da un soggetto passivo IVA, che tale soggetto sia debitore IVA su tali acquisti e che i beni siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili. Se l’Agenzia Entrate dispone delle informazioni necessarie per accertare la sussistenza di tali requisiti sostanziali, il diritto alla detrazione non può essere negato anche qualora il contribuente non abbia applicato o abbia applicato in modo corretto la procedura dell’inversione contabile. In caso di omissione della doppia registrazione delle fatture integrate o autofatture nei registri IVA vendite e acquisti, se è dimostrato che gli acquisti sono stati effettuati da un soggetto passivo dell’IVA e che le merci sono finalizzate a proprie operazioni imponibili, tali inadempienze non determinano alcun danno erariale. Un contenzioso che si poteva e doveva evitare.