La Cassazione, con sentenza n. 5362 del 07/03/2014, ha stabilito che il diritto d’imbarco per passeggeri (artt. 1 e 5 L.324/1976) riscosso dalla compagnia aerea è assoggettabile a IVA al momento della rivalsa del vettore nei confronti del passeggero.
La Corte, chiarendo la distinzione tra pagamento di tasse e diritti aeroportuali in questione e pagamento di corrispettivi per l’uso di infrastrutture e beni dell’aerostazione, ha stabilito l’inapplicabilità ai diritti d’imbarco dell’art. 9, co.1, n. 6 DPR 633/1972 (non imponibilità dei “servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto…”) ed anche l’inapplicabilità dell’art.15, co.1, n.3 DPR 633/1972 (esclusione dalla base imponibile IVA per le ‘somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate’). Di contro, trova diretta applicazione l’art.13 DPR 633/1972, nella parte in cui ragguaglia la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi “…all’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
Quindi, il fatto che l’obbligo di pagamento dei diritti è a carico del vettore – in ogni ipotesi di movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile – ne evidenzia incontrovertibilmente il nesso diretto con la prestazione del servizio di trasporto, poichè “…il pagamento dei diritti integra un elemento di costo direttamente connesso alla prestazione del servizio, indipendentemente dalle modalità…prescelte per la sua traslazione sul passeggero, di guisa che esso comunque contribuisce a formare la base imponibile dell’imposta, anche qualora s’intendano configurare i diritti che ne sono oggetto come tributo”.
In conclusione, i diritti d’imbarco sono quindi in ogni caso elementi della base imponibile IVA, essendo errata la tesi secondo cui lo svolgimento del servizio di trasporto da parte della società contribuente può prescindere dall’attività di riscossione dei diritti d’imbarco, dato che il vettore è tenuto al pagamento dei diritti d’imbarco proprio al verificarsi del presupposto di legge del movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile.