Cassazione 7561/2015: il recupero a posteriori dei dazi può essere avviato dopo la scadenza del termine di 3 anni, solo se la mancata determinazione del tributo doganale sia avvenuta a causa di un atto costituente reato
Con tale sentenza, la Cassazione si è pronunciata sul termine di prescrizione per l’azione di recupero a posteriori di dazi non riscossi (v. art. 221, n. 3 e n. 4, CDC – Reg. (CEE) 2913/1992, e art. 84 TULD – DPR 43/1973), nello specifico sulla legittimità degli avvisi di revisione d’accertamento emessi dalla dogana, ai fini del recupero dei dazi evasi, a seguito di comunicazione dell’Olaf relativa a falsi certificati Agrim allegati alla dichiarazione doganale presentata all’atto dell’importazione.
Al riguardo, l’Amministrazione doganale aveva impugnato la sentenza di merito, confutando le conclusioni del giudice di seconde cure, che aveva ritenuto estinta la pretesa fiscale esercitata dall’Amministrazione per intervenuta prescrizione dell’azione di accertamento, in conseguenza del decorso del termine triennale ex art. 221 Reg. CEE 2913/1992.
Secondo l’Amministrazione ricorrente, la conferma della falsità dei predetti certificati produrrebbe, invero, l’effetto di consentire la revisione a posteriori dell’accertamento dei dazi doganali evasi anche oltre il suddetto termine triennale di prescrizione.
Ex art. 221, n. 3, CDC si introduce una regola di prescrizione in base alla quale, in via di principio, la comunicazione dell’importo dei dazi import o export da pagare non può più essere effettuata dopo il termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale (v. sentenze Corte Giustizia UE causa C-201/04; causa C-124/08 e C-125/08; causa C-75/09); si stabilisce, inoltre, che il termine di prescrizione è sospeso a seguito di presentazione di un ricorso e per la durata del relativo procedimento.
Ex art.221, n.4, CDC come eccezione si dispone che, “alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti”, le autorità doganali possano procedere a tale comunicazione dopo la scadenza del termine di cui sopra, qualora dette autorità non abbiano potuto determinare l’importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto “perseguibile penalmente”: si tratta di un rinvio al diritto nazionale per il regime della prescrizione dell’obbligazione doganale, qualora tale obbligazione sorga a seguito di un atto che era, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente.
In Italia, ex art. 84 DPR 43/1973, l’azione di recupero a posteriori dei dazi import o export non può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto o, se questa non ha avuto luogo, dalla data di insorgenza del debito doganale; tuttavia, la comunicazione al debitore dell’importo dovuto può avvenire anche dopo il termine triennale nella sola ipotesi in cui la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto costituente reato.
Secondo la Cassazione, la proroga del termine di prescrizione richiede pur sempre che, nel corso del termine in parola, e non dopo la sua scadenza, sia trasmessa all’autorità giudiziaria la notitia criminis, che lega il reato al presupposto di imposta (v. Cassazione sentenza 5384/2012). Nel caso specifico, non risulta nessuna notizia di reato (atto trasmesso dall’Amministrazione all’autorità giudiziaria inquirente) agli atti: quindi manca del tutto agli atti una notitia criminis rilevante ai fini penali, secondo le regole dell’ordinamento nazionale.
Stando così le cose, la Cassazione ha concluso che, nel caso concreto l’avviso di revisione dell’accertamento emesso dopo i tre anni deve essere considerato tardivo.
Inoltre si segnala che, con la CM 3/D/2015, l’Agenzia Dogane è recentemente intervenuta nella materia per prendere atto dell’ormai unanime e consolidato orientamento della Cassazione e invitare gli uffici periferici ad abbandonare i contenziosi in essere, nei casi in cui il contribuente abbia eccepito in sede di giudizio il decorso del termine triennale e il giudice abbia, con la conseguente pronuncia, accertato l’intervenuta prescrizione.