CORTE UE: esenzione IVA solo per navigazione in alto mare

Fonte: Fisco Oggi

Autore: M. Verrengia

Data: 22/03/2013

Corte Ue: ok a esenzione Iva ma deve navigare “in alto mare”

Secondo i giudici comunitari il requisito non è astratto ed è vincolante in relazione a quelle operazioni inerenti mezzi che trasportano passeggeri e imbarcazioni mercantili

La Corte di giustizia ha dichiarato che la Francia è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti, ai sensi della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune Iva, poiché non ha subordinato al requisito della navigazione “in alto mare” l’esenzione da IVA per le operazioni inerenti navi che trasportano passeggeri ed imbarcazioni mercantili.

La diffida della Commissione europea
I fatti originavano da una lettera di diffida, con cui la Commissione UE contestava alla Francia l’incompatibilità della normativa Iva francese con la direttiva UE di riferimento, in quanto prevedeva l’esenzione da IVA sulle operazioni di “consegna, riparazione, trasformazione, manutenzione, noleggio e leasing” per le seguenti tipologie di imbarcazioni:

  • navi che esercitano il commercio marittimo;
  • barche utilizzate per lo svolgimento di un’attività industriale in alto mare;
  • navi che praticano la pesca commerciale in mare e barche che praticano operazioni di assistenza e salvataggio in mare.

In particolare, l’Organo europeo contestava l’assenza del requisito della navigazione “in alto mare”, per quanto riguardava le navi mercantili e le navi che trasportano passeggeri a pagamento. Infatti, l’articolo 148 della direttiva è chiaro nell’esentare dall’applicazione dell’IVA, fra l’altro, le cessioni di beni destinati al rifornimento ed al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare, riferendosi, poi, anche alle navi adibite al trasporto passeggeri ed a quelle commerciali.

Le ragioni della Francia
Lo Stato francese, dal canto suo, riteneva che la nozione di navigazione “in alto mare” fosse troppo restrittiva e, comunque, astratta.
In ogni caso, a seguito di un’ulteriore lettera di diffida, la Francia faceva presente che, a decorrere dal 10 gennaio 2011, il codice generale delle imposte francese contenesse oramai la dizione “navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare” e che, quindi, l’eccezione avesse perso il requisito dell’attualità.
Successivamente, poiché la censura era stata, in ogni caso, disattesa da parte dello Stato francese, la Commissione riteneva di adire la Corte di giustizia.

Le motivazioni della sentenza
Gli eurogiudici censurano, conformemente alle doglianze espresse dalla Commissione europea, la legislazione Iva francese, nella versione vigente ratione temporis.
A giudizio della Corte, infatti, lo Stato francese si era reso pacificamente inadempiente rispetto alla direttiva Iva, nella misura in cui non aveva disposto che l’esenzione Iva per le cessioni inerenti navi commerciali e traghetti si applicasse soltanto in caso di navigazione “in alto mare”.
Né, in qualche misura, poteva sostenere le ragioni della Francia sulla conformità alla normativa europea la circostanza che la prassi nazionale (circolare amministrativa n. 168 del 22/10/2003 e n. 15 del 24/01/2005) richiedesse per le navi mercantili, al fine di poter beneficiare dell’esenzione, tre requisiti cumulativi: l’iscrizione su un registro ufficiale francese o straniero, la presenza a bordo di un equipaggio permanente e lo svolgimento di un “business”.
Vi erano, difatti, vari esempi, citati dalla Commissione, che avrebbero garantito l’esenzione Iva per la legge francese, in antitesi però con le indicazioni desumibili dalla normativa comunitaria.
Si trattava di ipotesi concernenti le navi commerciali che effettuano attività di cabotaggio, oppure le medesime tipologie di imbarcazioni che effettuano il trasporto di persone (le cosiddette “barche navette” che garantiscono il trasporto fra città costiere vicine), o, ancora, gli yacht che esercitano attività commerciali ma che comunque rimangono nella prossimità della costa oppure che sono utilizzati come “residenza” nelle località balneari.

Le conclusioni della Corte di giustizia
Indi, le censure avanzate dalla Commissione Europea alla legislazione Iva francese sono state accolte dai togati comunitari. Anzitutto perchè, secondo l’orientamente consolidato della Corte, le esenzioni vanno interpretate restrittivamente, nel senso previsto dalla normativa comunitaria.
Inoltre, la Francia, secondo il parere dei degli eurogiudici, non fornisce alcuna garanzia in ordine alla circostanza che le esenzioni vengano applicate in situazioni conformi a quelle previste dalla direttiva Iva.
Alla Corte di giustizia, dunque, non resta che accogliere le doglianze della Commissione europea, convergendo sugli argomenti emersi a favore della distorsione del sistema delle esenzioni Iva da parte della legislazione francese.

Fonte: sentenza Corte di Giustizia UE, 21 marzo 2013, causa C-197/2012