La prova della cessione intra UE in caso di cessioni ex works dipende dalla controparte.
Quando c’è la vendita franco fabbrica o ex-works (costo a carico della controparte UE), riguardo alla prova che il cedente deve fornire per dimostrare che la cessione ex art. 41 del DL 331/93 ha carattere intra UE, vale il principio stabilito dalla Corte di Giustizia UE 6 settembre 2012 causa C-273/11, punto 42: se l’acquirente ha il potere di disporre del bene ceduto come proprietario nello Stato membro di cessione e provveda al trasporto di detto bene verso lo Stato membro di destinazione, occorre tener conto del fatto che la prova che il venditore può produrre alle autorità tributarie dipende fondamentalmente dagli elementi che egli riceve a tal fine dall’acquirente. Quindi il venditore nazionale deve impegnarsi per ottenere ogni documentazione di prova della spedizione e soprattutto del trasferimento a destino nello Stato UE, ma non può fare ciò che non è in suo potere.
UTILITY PER LA PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE
Cassazione sentenza 5833/2016: ha dato ragione a un cedente IT che aveva esibito come prova della cessione intra UE la dichiarazione del cessionario FR, le lettere di vettura internazionale CMR e i documenti di trasporto. Si tratta, sebbene non si dice in sentenza, di lettere non firmate dalla controparte UE (in caso contrario non si vede la necessità della sua dichiarazione).
Infatti come molti sapranno, l’Amministrazione pretende le lettere di vettura firmate non solo dal cedente IT, ma anche dal cessionario UE, cosa talvolta impossibile (si pensi ai casi di groupage), anche se l’Agenzia Entrate (RM 477/E/2008, nota n. 141933/2010) ha affermato che tale documento può essere sostituito da altra documentazione equipollente.
Se all’Agenzia non basta la sola dichiarazione della controparte di aver ricevuto la merce, questa dichiarazione, insieme ad altri elementi, prova la cessione intra UE.
Quali altri elementi?
- gli ordini della merce,
- le fatture emesse dal corriere nei confronti del cessionario comunitario (se emerge il nome del cedente italiano),
- la dichiarazione della controparte UE,
- le fatture emesse,
- la documentazione di pagamento
- gli elenchi INTRASTAT.
C.T. Reg. Torino 8 maggio 2014 n. 629/24/14: la dichiarazione del cessionario non deve necessariamente essere temporalmente “vicina” alla cessione; nulla cambia infatti, non essendoci, almeno nella maggioranza dei casi, alcuna data certa, inoltre non deve essere dettagliata, ovvero indicare per filo e per segno le merci ricevute e ordinate.
Chiaramente, nel mondo reale, un operatore commerciale, specie se di piccole dimensioni, non può sempre pretendere un documento simile dal cessionario UE, se si vogliono mantenere buoni rapporti commerciali (v. C.T. Prov. Rieti 26 agosto 2013 n. 160/1/13).
Un maggiore rigore probatorio può invece essere giustificato quando il cedente IT:
- è oggettivamente negligente nell’appurare la serietà della controparte comunitaria oppure
- è sospettato di aver partecipato ad una frode.
UTILITY PER LA PROVA DELLA CESSIONE INTRA UE
Strumento operativo composto da:
- n.3 moduli editabili utili per provare la cessione intracomunitaria di una merce; disponibili in italiano e inglese; essi sono di uso alternativo tra loro, a seconda delle esigenze
- un breve e-book sulla prova della cessione intracomunitaria con la normativa e la prassi di riferimento (.pdf) e le spiegazioni dei moduli operativi