L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato un documento della Commissione europea contenente diversi chiarimenti su certificati AEO (Authorized Economic Operator), in particolare per quanto riguarda il riesame delle autorizzazioni AEO nel quadro del CDU e delle sue disposizioni di applicazione; si tratta di 15 FAQ (domande e risposte) relative all’attività di riesame dei certificati AEO esistenti (che nel nuovo CDU vengono definite “autorizzazioni”), cercando di chiarirne alcuni aspetti.
In sintesi sono state date le seguenti risposte:
- i certificati AEO esistenti che risultano validi alla data del 1° maggio 2016 restano validi fino al loro riesame;
- non è necessario presentare domande di riesame alle autorità doganali competenti. Il titolare di un certificato AEO verrà contattato dalle autorità doganali competenti. Entro il 1° maggio 2019 verranno riesaminati tutti i certificati rilasciati antecedentemente al 1° maggio 2016. In ogni caso, gli AEO possono contattare i punti di contatto nazionali qualora necessitino di maggiori informazioni o chiarimenti;
- non ci saranno cambiamenti nei codici MRA già attribuiti che quindi non vengono modificati, ed anche il numero dell’autorizzazione sottoposta a riesame rimane invariato rispetto a quello del certificato AEO;
- nell’ipotesi di esito negativo del riesame, il certificato AEO viene revocato;
- le condizioni introdotte per soddisfare l’art. 39(a) CDU e l’art. 24 RE sono la ”conformità” alla normativa doganale, alle norme fiscali, e alla dimostrazione che non sussistano gravi reati penali relativi all’attività economica dell’AEO.