INTRASTAT: sanzioni tardiva presentazione RM 20/E/2005

Si segnala la RM 20 del 16/02/2005 in merito alle sanzioni per tardiva presentazione degli elenchi Intrastat.

In particolare, la RM 20/E/2005 in esame parte da un quesito dell’Agenzia Dogane nel quale si chiede se la tardiva presentazione degli Intra configuri una violazione “meramente formale” e come tale non pregiudizievole per l’attività di controllo dell’Amministrazione e quindi non sanzionabile, secondo quanto stabilito dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000).

La nozione di “violazione meramente formale” viene specificata nella CM 77/E/2001, che esclude dalla sanzionabilità le le violazioni che non incidono su base imponibile, imposta, suo versamento e che non pregiudicano il controllo dell’Amministrazione. Allo stesso tempo però il discorso non viene ritenuto valido per tutte quelle violazioni che, pur formali, riguardano l’obbligo di presentazione entro specifico termine di atti soggetti a controllo (quali ad es. gli Intrastat).

La presentazione tardiva dell’Intrastat è quindi sempre sanzionabile, ed è anche ravvedibile ex art.13, co.1, lett. b) D.Lgs 472/1997, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di commissione della violazione.

Ricordiamo che la sanzione va pagata con F24 e cod. tributo 8911 ed è pari a:

  • 51 EUR per ogni elenco tardivo e violazioni commesse fino al 31/01/2011;
  • 64 EUR per ogni elenco tardivo e violazioni commesse a partire dal 01/02/2011

E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI: online la versione 1.05

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico l’e-book “Operazioni Internazionali”, versione 1.05 , quinto aggiornamento al  01/03/2011, stante il gettito continuo di novità legislative e di prassi.

L’e-book conta ora oltre 330 pagine, quasi 100 pagine in più della prima uscita (242 pagine).

In particolare sono stati aggiornati:

–  CAP.1 (Introduzione e principi generali) con:

  • gli interventi previsti dal DDL presentato il 9 febbraio (N.B.: dovranno diventare un D.Lgs) sull’adeguamento dell’IVA interna alle normative UE;
  • la decisione del Consiglio UE del 22/11/2010 sul reverse charge per cellulari e dispositivi elettronici,
  • la RM 140/E/2010 sulla regolarizzazione delle operazioni in ipotesi di mancata applicazione del reverse charge.

–  CAP.2 (Esportazioni) con lobbligo di presentazione delle EXS in vigore dal 1° gennaio 2011;

–  CAP.3 (Importazioni) con l’obbligo di presentazione delle ENS in vigore dal 1° gennaio 2011;

–  CAP.4 (Territorialità IVA prestazioni di servizi) con le novità in vigore a partire dal 1° gennaio 2011 sui servizi culturali e fieristici;

–  CAP. 5 (Operazioni intra UE) con

  • i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che limitano l’accesso al sistema VIES e quindi alla possibilità di effettuare operazioni intra UE,
  • i moduli di richiesta/revoca autorizzazione ad operare intra UE;

–  CAP. 8 (Rimborsi IVA non residenti) con l’aggiornamento della tabella delle spese rimborsabili;

–  CAP. 9 (Operazioni con i Paesi Black List) con:

  • la RM 121/E/2010 che  chiarifica in merito all’obbligo di comunicazione di stabili organizzazioni in paesi Black List,
  • la CM 2/E/2011 che fornisce diverse risposte a quesiti relativi al nuovo obbligo;
  • inoltre sono stati rielaborati la lista dei Paesi e Territori Black List con il Codice Paese (es. 071 Svizzera) per un rapido inserimento nei modelli di comunicazione
  • lo scadenzario aggiornato per il 2011
CAP. 10 (Deposito doganale, accise, IVA) con l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2011, dell’e-AD, che sostituisce la bolla cartacea DAA per le accise.
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Il prezzo dell’e-book è di 25,00 euro + IVA.


INTRASTAT: disponibile il software Intr@web per il 2011

E’ stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane il nuovo software Intr@web 2011.

Cliccando su questo link al sito dell’Agenzia delle Dogane è possibile effettuare il download de:

  • il software completo 2011 (versione 12), sia in versione stand alone che in versione client server;
  • l’aggiornamento 2011 per gli utenti già in possesso  del software Intr@web dell’anno precedente 2010 (versioni dalla 11.0.1.0 alla 11.0.4.0).

Sul sito è inoltre disponibile una versione del software sperimentale per MacOSX, oltre che le istruzioni per l’installazione delle varie tipologie di software.

Si ricorda che la scadenza dell’invio per le operazioni del mese di gennaio 2011 è il 25 febbraio 2011.

>>>> Scarica lo [download id=”0″]

INTRASTAT: Circolare 10 IRDCEC

L’IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ha analizzato, con la propria [download id=”0″] l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat alla luce delle rilevanti modifiche intervenute nel 2010.

In particolare, sotto l’esame dell’Istituto di Ricerca sono:

  • Ambito di applicazione
  • Modalità e tempistiche d’invio
  • Nuovi Modelli Intrastat;
  • Comunicazioni degli Enti non Commerciali: analisi dei modelli
  • Efficacia temporale del D.Lgs18/2010 e DM 22/02/2010;
  • Sanzioni.

La circolare, che ripercorre in maniera puntuale l’obbligo INTRA, inoltre osserva che

  • riguardo alle prestazioni di servizi generiche, rese e ricevute, l’obbligo di indicare i dati di ogni prestazione anche quando siano realizzate diverse operazioni con un unico soggetto, complica le procedure relative di compilazione e appare in contrasto con la normativa comunitaria dove, all’art. 264, par. 1, lett. d), Direttiva 2006/112/CE, si prevede solo che nell’INTRA vi sia “per ogni singolo acquirente di beni o destinatario di servizi, il valore totale delle cessioni di beni o il valore totale delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo”.
  • l’obbligo di presentazione degli INTRA  anche per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE , non solo per quelle rese stride con l’art. 262 Direttiva 2006/112/CE prevede l’obbligo di invio degli elenchi solo per le prestazioni di servizi rese e non anche per quelle ricevute. Il Governo ha, tuttavia, ritenuto che l’elenco relativo ai servizi ricevuti, oltre ad essere utile per il contrasto delle frodi IVA in ambito UE, sia giustificato normativamente ex art. 273 Direttiva, dove stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre “altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni”. Tali argomentazioni, secondo l’IRDCEC, non sono convincenti perchè  il citato art. 273 ha, come unica finalità di tutelare la parità di trattamento delle operazioni interne rispetto a quelle effettuate tra Stati membri diversi, inoltre la previsione di nuovi obblighi formali dovrebbe comunque rispettare i princìpi generaliprevisti dalla normativa comunitaria in merito agli elenchi riepilogativi, infine  la possibilità di ampliare la portata oggettiva degli elenchi è prevista ex art. 268 Direttiva con esclusivo riferimento agli acquisti di beni e non anche, quindi, ai servizi ricevuti.