BLACK LIST: chiarimenti della CM 53/E

Come anticipato, l’Agenzia delle Entrate con la CM 53/E del 21/10/2010 ha fornito i necessari chiarimenti sul nuovo obbligo delle comunicazioni black list, la cui prima scadenza, salvo ulteriori proroghe (peraltro opportune, dato che come sempre si fanno uscire circolari a ridosso di scadenza) , sarà il 2 novembre 2010.

Esponiamo in questo intervento gli aspetti salienti:

1. SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati all’adempimento tutti i soggetti passivi IVA:

  • residenti
    • imprese (art.4 DPR 633/1972);
    • artisti e professionisti (art.5 DPR 633/1972).
    • enti non commerciali pubblici e privati, quando agiscono nella sfera commerciale o agricola (art.4, co.4, DPR 633/1972).
  • non residenti (limitatamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia eseguite con operatori black list), che adempiono a tale obbligo tramite alternativamente:
    • la stabile organizzazione in Italia;
    • identificazione diretta ex art. 35-ter, DPR 633/1972;
    • rappresentante fiscale.

2. SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione:

  • i contribuenti minimi ex art.1, co.96-117 L.244/2007 (“forfettone”);
  • i contribuenti in regime delle nuove iniziative produttive ex art.13, L.388/2000 (“forfettino”);
  • gli enti non commerciali pubblici e privati per le operazioni “istituzionali”.

3. PAESI BLACK LIST ED OPERATORI ECONOMICI BLACK LIST

Sono considerati paesi Black List i paesi inclusi nei DM 04/05/1999 e DM 21/11/2001. La Circolare 53/E precisa che tali liste vanno considerate congiuntamente, come un’unica lista ed a prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico: in pratica, se l’operatore economico ha sede, residenza oppure domicilio in un Paese Black List ai sensi dell’una o dell’altra lista, va comunicata ogni operazione intercorsa con lo stesso. Quindi, ad es. vanno comunicate tutte le operazioni intercorse con operatori economici lussemburghesi anche se non sono holding ai sensi della legge del 1929, e così via.

Scarica l’elenco dei paesi e territori BLACK LIST.

E’ considerato operatore economico “chiunque eserciti, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attivitò economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività” (art.9, co.1 Direttiva 2006/112/CE).

Dunque, per verificare lo status di operatore economico si possono utilizzare i seguenti elementi probatori:

  • l’eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati black list attestanti lo svolgimento di un’attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detti Stati o, in alternativa,
  • la dichiarazione della controparte che attesti lo svolgimento da parte della stessa di un’attività imprenditoriale, professionale o artistica.

Sono rilevanti ai fini dell’obbligo di comunicazione anche le operazioni effettuate da un soggetto passivo IVA con i seguenti soggetti:

  • stabile organizzazione (in Italia/in Paese non black list) con casa madre stabilita in un paese black list;
  • rappresentante fiscale (in Italia/in Paese non black list) di operatore economico stabilito in paese black list.

4. QUALI OPERAZIONI VANNO SEGNALATE

Nel modello di comunicazione vanno segnalate le seguenti operazioni:

  • ATTIVE
    • cessioni di beni (incluse le esportazioni, ed anche quando l’esportazione è preceduta da custodia presso deposito IVA ex art.50-bis DL 331/1993);
    • prestazioni di servizi rese;
  • PASSIVE
    • acquisti di beni (incluse le importazioni, ed anche quando l’importazione è seguita da introduzione a deposito IVA ex art.50-bis DL 331/1993);
    • prestazioni di servizi ricevute,

da/verso operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paese black list comunitario/extracomunitario.

Le operazioni da segnalare vengono poi suddivise – distintamente per le attive e le passive – a seconda della loro qualificazione IVA, in :

  • imponibili;
  • non imponibili;
  • esenti;
  • non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale: tali operazioni sono state incluse nel novero delle operazioni da segnalare dal DM 05/08/2010; quindi, vanno dichiarate tutte le prestazioni di servizi fuori campo IVA ex:
    • art.7-ter DPR 633/1972;
    • art.7-quater DPR 633/1972;
    • art.7-quinquies DPR 633/1972.

Con riguardo alle prestazioni di servizi, si ritiene utile la seguente ulteriore precisazione:

  • vanno dichiarate le seguenti operazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 2010,
    • prestazioni ricevute ex art. 7-ter, DPR 633/1972, oggetto di autofattura;
    • prestazioni ricevute ex art. 7-quater, DPR 633/1972, territorialmente rilevanti in Italia;
    • prestazioni ricevute ex art. 7-quinquies, DPR 633/1972, territorialmente rilevanti in Italia.
  • vanno dichiarate le seguenti operazioni poste in essere a partire dal 1° settembre 2010
    • prestazioni rese e ricevute ex art. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies DPR 633/1972.

5. QUALI OPERAZIONI NON VANNO SEGNALATE

Sono escluse dall’obbligo di segnalazione, ex DM 05/08/2010:

  • le operazioni esenti, poste in essere da soggetti che abbiano ottenuto la dispensa dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR 633/1972. Si precisa che l’obbligo di comunicazione permane per le eventuali operazioni imponibili effettuate. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’obbligo della comunicazione riguarda solo le operazioni imponibili attive, esclusi quindi gli acquisti imponibili (i soggetti con dispensa ex art. 36-bis, DPR 633/1972, non possono detrarre l’IVA sugli acquisti).

Inoltre non sussiste l’obbligo di comunicazione per le altre operazioni fuori campo IVA (cioè per le operazioni diverse dalle prestazioni di servizi prive di requisito territoriale) quali, ad esempio:

  • prestazioni di servizi prive di requisito oggettivo ex art. 3, DPR 633/1972;
  • cessioni di beni prive del requisito territoriale (beni che non si trovano nel territorio dello Stato al momento della cessione);
  • cessioni di beni prive del requisito oggettivo ex art, 2, DPR 633/1972 (campioni gratuiti, beni omaggio di valore unitario inferiore a € 25,82, ecc.).

6. MOMENTO RILEVANTE PER LA SEGNALAZIONE

Il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare :

  • per le operazioni per le quali è obbligatorio emettere fattura, coincide con la data di registrazione nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie;
  • per le prestazioni di servizi rese per le quali non è obbligatorio emettere fattura (prestazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità),  coincide con la data di registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento da parte dell’operatore economico;
  • per gli acquisti da San Marino senza addebito d’imposta, coincide con la data di registrazione dell’autofattura o della fattura sanmarinese integrata;
  • in generale, le operazioni in cui si applica il reverse charge vanno considerate operazioni passive, in ragione del regime IVA previsto dalla normativa italiana.

7. PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE

NB: con DM 05/08/2010 la prima scadenza per l’invio delle comunicazioni mensili è stata spostata dal 31 agosto (per le com. di luglio) e dal 30 settembre (per le com. di agosto) al 2 novembre 2010. Significa che i contribuenti mensili il 2 novembre dovranno inviare 3 modelli, quello di luglio, di agosto e di settembre 2010.

La periodicità è la seguente:

  • TRIMESTRALE: soggetti che nei 4 trimestri solari precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni/servizi resi/ acquisti/servizi ricevuti) non hanno superato la soglia di 50.000,00 € per trimestre;
  • MENSILE: soggetti che nei 4 trimestri solari precedenti e per ciascuna categoria di operazioni hanno superato la soglia di 50.000,00 € per trimestre;

E’ possibile – pur essendo trimestrali – optare comunque per la presentazione mensile, tuttavia la scelta diventa vincolante per l’intero anno solare (cioè per 12 mesi, non fino alla fine dell’anno).

In sede di prima applicazione dell’adempimento, per stabilire la periodicità della comunicazione occorre distinguere tra:

  • cessioni di beni, per le quali si dovrà verificare il superamento o meno della soglia di 50.000 con riferimento ai quattro trimestri solari precedenti il 1° luglio 2010 (termine a partire dal quale devono essere segnalate le operazioni), quindi, già a partire dal 1° luglio 2009;
  • prestazioni di servizi, per le quali si dovrà verificare il superamento o meno della soglia con riferimento ai due trimestri precedenti il 1° luglio 2010, vale a dire a partire dal 1° gennaio 2010.

La periodicità è trimestrale anche per chi ha iniziato l’attività da meno di quattro trimestri, a meno che, in quelli già trascorsi, non abbia superato il limite di 50.000 €.

Quando la soglia viene oltrepassata, anche in relazione ad una sola tipologia di operazioni, attive o passive (NB: NOTARE LA DIFFERENZA CON L’INTRASTAT) dal mese successivo l’adempimento diventa mensile per tutte le categorie (anche perchè il modello è unico e non distinto per cessioni/servizi resi ed acquisti/servizi ricevuti come per l’Intrastat).

Scarica gli scadenzari BLACK LIST (.PDF)

8. SANZIONI

La CM 53/E ha confermato in pieno l’impianto sanzionatorio già previsto con i precedenti decreti, quindi l’omesso invio della comunicazione, o la comunicazione recante dati incompleti, inesatti, non veritieri espone ad una sanzione da 516€ a 4.130 €, il doppio della sanzione ex art.11 co.1, D.Lgs 471/1997.

Si ribadisce l’inapplicabilità del cumulo giuridico, per cui ogni violazione sarà sanzionata autonomamente.

Si conferma l’applicabilità del ravvedimento operoso, con sanzione ridotta al decimo, quindi da 51€ a 413€ per violazione.

In conclusione, data la pesantezza delle sanzioni fin qui previste e confermate, si consiglia, in caso di dubbi, di includere comunque una data operazione nella comunicazione black list: mentre infatti un’operazione omessa diviene sanzionabile, una operazione esclusa non dovrebbe far scattare la sanzione.


INTRASTAT: Scadenzario 2010

Come noto, dal 1° gennaio di quest’anno sono entrate in vigore nuove regole in tema di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA ed anche di invio degli elenchi INTRASTAT, che sono già state affrontate su questo sito e sull’e-book che si trova in vendita sul sito del Commercialista telematico.

Pubblichiamo a questo proposito lo scadenzario intrastat 2010gratuito e personalizzabile, per la gestione degli adempimenti INTRASTAT per l’anno 2010, in versione PDF . Si ritiene utile infatti, stante i continui cambiamenti che si sono verificati, una panoramica delle date precise di invio.

Di seguito un’anteprima dello scadenzario:

>>> Scarica lo SCADENZARIO INTRASTAT 2010

N.B.: si precisa che questo scadenzario non è in conflitto con il precedente (intra/black list/rimborso IVA) che contiene le date indicative dei tre adempimenti, senza tener conto quindi delle festività, i rinvii ecc.

BLACK LIST: Proroga della comunicazione al 2 novembre 2010 – DM 05/08/2010 – ultime novità

BLACK LIST

CRONISTORIA DELL’ADEMPIMENTO

L’art. 1, DL 40/2010 ha introdotto l’obbligo a carico dei soggetti passivi, di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni (cessioni, acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute), poste in essere con operatori economici localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata  (c.d. black list ex DM 4.5.1999 e DM 21.11.2001), al fine di contrastare l’evasione fiscale (frodi “carosello” e “cartiere”).

Il DM 30/03/2010 ha previsto che tale comunicazione vada presentata per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2010, con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi.

Con Provvedimento 28 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni, mentre con Provvedimento 5 luglio 2010 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Con DM MEF 5 agosto 2010 è stato prorogato al 2 novembre 2010 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni mensili relative ai mesi di luglio e agosto (il termine per settembre sarebbe stato comunque il 2 novembre, dal momento che il 31 ottobre è festivo).

ULTIME PRECISAZIONI IN TEMA DI BLACK LIST

Il citato DM 05/08/2010 ha precisato quanto segue:

  • sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
    • le operazioni effettuate con Malta, Cipro e Corea del Sud;
    • le operazioni esenti IVA realizzate dai soggetti che hanno esercitato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR 633/1972 (resta comunque l’obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate da questi soggetti).
  • per le operazioni effettuate dal 1° settembre 2010 vanno comunicate anche le prestazioni di servizi con Paesi “black list”, fuori campo IVA per mancanza del requisito della territorialità;
  • enti, associazioni e altre organizzazioni ex art. 7-ter, co. 2, lett. b) e c), DPR 633/1972, presentano la comunicazione solo relativamente alle operazioni effettuate in ambito commerciale (non quindi le operazioni “istituzionali”, come è invece per gli elenchi Intrastat).

OPERAZIONI DA SEGNALARE

Per quanto riguarda le operazioni da segnalare vanno quindi indicate:

  • cessioni, acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. “black list”;
  • le operazioni effettuate con operatori economici (imprese ed esercenti arti o professioni), mentre non vanno indicate quelle con privati consumatori o con enti non esercenti attività commerciali.

Il momento in cui vanno dichiarate le operazioni è quindi legato a quello in cui le operazioni vengono registrate o, nel caso di omissione, al momento in cui avrebbero dovuto essere registrate; nel decreto non c’è infatti alcun riferimento al momento di effettuazione dell’operazione.

Nel modello devono essere dichiarate le operazioni:

  • imponibili, non imponibili, esenti, non soggette a IVA, effettuate dal 1° luglio 2010.
  • prestazioni di servizi fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale, effettuate dal 1° settembre 2010.

 

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, vanno quindi dichiarate:

  • a partire dal 1° luglio 2010,
    • le prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, ricevute e soggette ad autofatturazione,
    • le prestazioni ex art. 7-quater DPR 633/1972, ricevute e territorialmente rilevanti in Italia;
    • le prestazioni ex art. 7-quinquies, DPR 633/1972, ricevute e territorialmente rilevanti in Italia;
  • a partire dal 1° settembre 2010,
    • le prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, rese e ricevute;
    • le prestazioni ex art. 7-quater DPR 633/1972, rese e ricevute;
    • le prestazioni ex art. 7-quinquies, DPR 633/1972, rese e ricevute.

Resta ancora da capire – si attende in merito un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate – se vanno segnalate le importazioni di beni extra UE, che non sono stati già immessi in libera pratica nella UE, mentre invece vanno sicuramente dichiarati gli acquisti di beni effettuati con San Marino.

PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZARIO

  • periodicità trimestrale soggetti che nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (acquisti e servizi ricevuti, cessioni di beni e servizi resi) non hanno superato il limite di € 50.000;
  • periodicità mensile soggetti che nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (acquisti e servizi ricevuti, cessioni di beni e servizi resi) hanno superato il limite di € 50.000.

Il riferimento è ai quattro trimestri che compongono l’anno solare.

Le singole categorie di operazioni non si sommano ma vanno considerate singolarmente; tuttavia, il superamento della soglia per una singola categoria comporta la periodicità mensile anche per le altre categorie (N.B.: notare la differenza con l’Intrastat).

I soggetti tenuti alla presentazione trimestrale possono optare per la periodicità mensile, tuttavia la scelta è vincolante per l’intero anno solare (barrare la casella “Variazione di periodicità”, sul frontespizio del modello, nell’ambito della prima comunicazione mensile dell’anno).

Al momento in cui si scrive non è ancora chiaro se, in sede di prima applicazione della normativa:

  • occorra ricostruire il volume delle operazioni pregresse (4 trimestri precedenti l’avvio dell’adempimento);
  • oppure, come per gli INTRA servizi, si possa partire con la periodicità trimestrale, salvo il superamento delle soglie già in luglio o agosto 2010 (1° e 2° mese del terzo trimestre).

I soggetti trimestrali che superano il limite nel corso di un trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, devono presentare le comunicazioni con periodicità mensile a decorrere dal mese successivo a quello di superamento.

In tal caso, per i mesi già trascorsi, devono essere presentati gli elenchi riepilogativi appositamente contrassegnati (barrando la casella “Variazione di periodicità”).

Si fornisce il seguente esempio:

  • si supera la soglia a ottobre 2010, si diventa mensili da novembre>>>> il 30 novembre si presenta un modello mensile;
  • si supera la soglia a novembre 2010, si diventa mensili da dicembre>>>> il 31 dicembre si presentano 2 modelli mensili (ottobre e novembre)

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri, la comunicazione deve essere effettuata con periodicità trimestrale (sempre che non abbiano superato la soglia di € 50.000 nei trimestri già trascorsi).

Ex DM 5 agosto 2010, il primo invio della comunicazione dovrà essere effettuato entro il 02/11/2010.

SANZIONI

In caso di omesso invio della comunicazione o di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica il doppio della sanzione prevista dall’art. 11, co. 1, D.Lgs. 471/1997: da € 516 a € 4.130. Il legislatore ha espressamente affermato che non è applicabile l’istituto del cumulo giuridico, che unificherebbe la sanzione in caso di una pluralità di violazioni. Pertanto, la violazione di ciascuna comunicazione sarà autonomamente sanzionata.

Dovrebbero invece applicarsi:

  • il ravvedimento operoso (sanzione ridotta a € 51 per ciascuna violazione);
  • l’istituto dell’acquiescenza e della definizione agevolata (sanzioni ridotte ad un quarto del minimo).

Non ci sono ulteriori variazioni rispetto a quanto già scritto in precedenza (vedi articolo BLACK LIST: nuovo obbligo di comunicazione dal 1° luglio 2010 )

Lo Studio ha predisposto uno scadenzario, gratuito e personalizzabile, per le comunicazioni del 2010, di cui vedete un’anteprima di seguito:

Scarica lo Scadenzario Black List

Per visionare l’elenco dei paesi e territori inclusi nelle black list, scarica l’ELENCO AGGIORNATO

Trovate una trattazione più approfondita della materia, oltre che nel DM citato, nell’ E-BOOK “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”, in vendita sul sito del Commercialista Telematico al prezzo di 20 € + IVA (Clicca qui per scaricare gratuitamente l’indice e le prime 25 pagine dell’e-book).

INTRASTAT: ultimi chiarimenti Agenzia Entrate – CM 43/E/2010 – parte 3 – ULTERIORI QUESITI

Con le CM 36/E/2010 e CM 43/E/2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla nuova disciplina relativa alla compilazione degli elenchi INTRASTAT, a testimonianza che le nuove regole in materia sono tutt’altro che consolidate.

Chiudiamo l’analisi degli ultimi chiarimenti con la CM 43/E/2010 del 06/08/2010

QUESITO 1. COME ACCERTARE CHE L’IMPOSTA NON SIA DOVUTA NELLO STATO DEL COMMITTENTE ED EVITARE L’INTRASTAT

Per stabilire se una prestazione di servizio deve essere inclusa nell’INTRASTAT è necessario appurare se per essa è dovuta l’IVA nel Paese di stabilimento del committente (art.50, co.6, DL 331/1993), quindi:
  • per il committente stabilito in Italia, se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad un regime di non imponibilità o di esenzione, la prestazione non va nell’INTRASTAT dei servizi ricevuti;
  • per il committente stabilito in altro Stato membro, il prestatore italiano deve accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente, tramite:
    • la richiesta di una dichiarazione redatta dal committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente UE con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente. Il prestatore stabilito in Italia, in possesso di tale dichiarazione, può non includere la prestazione nell’INTRASTAT dei servizi resi.
    • In mancanza di tale dichiarazione, il contribuente può non includere la prestazione nell’INTRASTAT solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per essa non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente.
  • Si ritiene, infine, che in linea di principio ricorra un obbligo generalizzato di fatturazione – ex art. 21, co.6,  DPR 633/1972 – per tutte le prestazioni di servizi rese ad un committente comunitario, ancorché, per i motivi sopra detti, le stesse non vadano nell’INTRASTAT. Tuttavia, occorre tener presente che tali operazioni, rese nei confronti di committenti comunitari, in taluni casi, se fossero territorialmente rilevanti in Italia, ove soggette al regime di esenzione, potrebbero fruire di esonero dall’obbligo di fatturazione: quindi si conclude che non sussiste l’obbligo di documentare a mezzo fattura le prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti comunitari, non territorialmente rilevanti ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
      • l’operazione non va nell’INTRASTAT, in quanto non è dovuta l’imposta nel Paese di destinazione;
      • l’operazione, ove fosse territorialmente rilevante in Italia, beneficerebbe di un regime di esonero dall’obbligo di fatturazione (ad es.  ex artt. 22, co.1, n. 6 e 36-bis DPR 633/1972).

QUESITO 2. FATTURE PER INVIO DI CAMPIONI GRATUITI ED ADDEBITO DELLE SOLE SPESE DI TRASPORTO

Le cessioni di campioni gratuiti non costituiscono cessioni intracomunitarie, in quanto prive del requisito dell’onerosità, ex art. 41 DL  331/1993 e, conseguentemente, non vanno nell’Intrastat (CM 13/E/1994 par. B.15.1.a).

Tuttavia, se al cliente vengano addebitate le spese di trasporto dei campioni gratuiti, queste assumono autonoma rilevanza, quale corrispettivo della prestazione di trasporto. Quest’ultima prestazione, resa nei confronti di un committente – soggetto passivo d’imposta – stabilito in altro Stato membro, rientra tra le prestazioni generiche, ex art. 7-ter DPR 633/1972 e come tale va nell’INTRASTAT dei servizi resi.

QUESITO 3. MANDATO ED OBBLIGHI INTRASTAT

Si distingue tra mandato con o senza rappresentanza:

  • in caso di mandato con rappresentanza, poiché il mandatario opera in nome e per conto del cliente, gli effetti giuridici degli atti posti in essere dal mandatario ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante, nei cui confronti il terzo prestatore addebiterà il corrispettivo del servizio ed emetterà la relativa fattura. Pertanto, se il soggetto A agisce in nome e per conto di B (mandato con rappresentanza), B sarà tenuto alla presentazione dell’INTRASTAT;
  • in caso di mandato senza rappresentanza, gli effetti dell’atto sono imputabili al mandatario che renderà successivamente in proprio la stessa prestazione al mandante. Conseguentemente, l’obbligo della presentazione dell’INTRASTAT servizi ricade sul soggetto cui sono giuridicamente imputabili le operazioni in questione. Pertanto, se il soggetto A non agisce in nome e per conto di B (mandato senza rappresentanza), l’obbligo dell’INTRASTAT ricade su A (mandatario).

QUESITO 4. TRIANGOLAZIONI CON LAVORAZIONE ED OBBLIGHI INTRASTAT

UE acquista materie prime da IT1, che su incarico di UE, consegna la merce a IT2 per la lavorazione. IT2, a fine lavorazione, consegna la merce direttamente a UE (v. anche CM 145/E/1998) .

IT1 effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41, comma 1, lett. a), DL 331/1993, per la quale emette fattura nei confronti di FR1 ed è tenuto a compilare l’INTRASTAT relativo ai beni. IT1, inoltre, deve munirsi della prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato, in mancanza della quale è tenuto a regolarizzare l’operazione con assoggettamento ad imposta. IT2, che esegue la lavorazione, è tenuto a:

  • riportare nell’apposito registro delle lavorazioni, ex art. 50, co.5, DL 331/1993, i beni ricevuti da IT1, per conto di FR1.
  • emettere fattura ex art. 7-ter DPR 633/1972 per la lavorazione nei confronti del committente FR1 ; si tratta di una operazione non rilevante territorialmente in Italia ai fini IVA, che va comunque nell’INTRASTAT servizi resi.
  • cooperare con IT1 per consentire a quest’ultimo di acquisire la prova dell’avvenuta spedizione dei beni nell’altro Stato membro. Si precisa che la fattispecie qui descritta si riferisce ad una configurazione giuridica diversa da quella commentata al punto n. 19, parte II, della CM 36/E/2010 in quanto, nel caso ora illustrato, entrambi i soggetti nazionali hanno rapporti contrattuali diretti nei confronti del soggetto francese.

QUESITO 5. TRIANGOLARE NAZIONALE ED OBBLIGHI INTRASTAT

Ipotesi in cui un soggetto nazionale IT2 acquista beni da un fornitore nazionale IT1, attribuendo a quest’ultimo l’incarico di spedirli direttamente al proprio cliente stabilito in altro Stato membro (v. anche CM 13/E/1994, par. B.16.1); si precisa che il rapporto tra IT1 e IT2 si configura come operazione interna, non imponibile ex art. 58, co.1, DL 331/1993; analogamente, il rapporto tra IT2 ed il cessionario stabilito in altro Stato membro costituisce una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41, co. 1.

La non imponibilità IVA nel rapporto IT1 – IT2 si applica solo se i beni vengono spediti o trasportati direttamente nell’altro Stato membro, per incarico del cessionario (IT2) a cura o a nome del fornitore (IT1), quindi, la prova che consente di superare la presunzione di consegna nello Stato può essere rappresentata dalla documentazione di trasporto o da qualsiasi altro documento dal quale risulti che l’incarico del trasporto o della spedizione è stato conferito al cedente dal proprio cessionario (v. anche RM 35/E/2010).

Pertanto, ai fini INTRASTAT, l’obbligo ricade esclusivamente su IT2, soggetto nazionale promotore della triangolazione.

QUESITO 6. BENI E SERVIZI NELLA STESSA FATTURA

Nei casi in cui nello stesso giorno si considerino effettuate verso lo stesso soggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi di diversa natura, è possibile emettere un’unica fattura (per le operazioni attive) ovvero un’unica autofattura (per le operazioni passive), ex art. 21, co.3, DPR 633/1972. Le operazioni in questione saranno distintamente indicate in fattura/autofattura e saranno riportate, secondo la loro natura, distintamente nell’INTRASTAT delle cessioni/acquisti di benio servizi. Tuttavia, nel caso in cui esista un nesso di accessorietà tra operazioni diverse (v. quesito18 CM 36/E/2010) nell’INTRASTAT va indicato il valore globale, sommando il corrispettivo della prestazione accessoria a quello della prestazione principale.

QUESITO 7. ACQUISTO PRODOTTI AGRICOLI  DA SOGGETTO UE ED OBBLIGHI INTRASTAT

Si distingue:

  • se il cedente UE è soggetto nel proprio Stato membro ad un regime speciale IVA, ai sensi del quale le cessioni dal medesimo effettuate rilevano esclusivamente nel Paese di origine dei beni (v. CM 36/E/2010, parte I, n. 4), senza che ciò comporti la realizzazione, in capo ai cessionari italiani, di un acquisto intracomunitario;
  • se il cedente UE agisce in regime ordinario IVA, i clienti italiani dovranno adempiere a tutti gli obblighi relativi agli acquisti intracomunitari. Tuttavia, se i clienti italiani, a loro volta, sono soggetti al regime speciale dei produttori agricoli, ex art. 34 DPR 633/1972, l’acquisto intracomunitario si realizzerà solo se nell’anno solare precedente o nell’anno in corso detti soggetti abbiano superato la soglia di 10.000 euro di acquisti presso cedenti stabiliti in altri Stati membri (art. 38, co. 5, lett. c), DL 331/1993) ovvero se, indipendentemente dal superamento di tale soglia, i medesimi contribuenti abbiano optato per l’applicazione dell’imposta in Italia. Solo nelle ipotesi in cui i soggetti nazionali abbiano realizzato acquisti intracomunitari saranno tenuti alla compilazione dell’INTRASTAT.

QUESITO 8. FATTURE AUTOTRASPORTATORI ED OBBLIGHI INTRASTAT

Gli autotrasportatori hanno la facoltà di registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione, in deroga all’art. 23 DPR 633/1972. Tuttavia, gli adempimenti INTRASTAT si ricollegano al momento di emissione della fattura (v. CM 36/E/2010, parte II, quesito n. 3). Pertanto, la fattura emessa a febbraio dovrà essere inclusa nell’INTRASTAT di febbraio (se contribuente mensile) o del primo trimestre (se contribuente trimestrale) dell’anno in corso, indipendentemente dal termine di registrazione nei registri IVA.

QUESITO 9. COSTRUZIONE STAMPI ED OBBLIGHI INTRASTAT

La costruzione di stampi per conto di un committente comunitario è stata già esaminata nella CM 13/E/1994, paragrafo B.2.3, ove è stato precisato che la realizzazione  per un committente comunitario di stampi da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell’altro Stato membro, è  cessione intracomunitaria (non imponibile ex art. 41, co.1, lettera a) qualora sussistano queste due condizioni:

  • tra committente e operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
  • lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell’ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o inservibile.
  • Qualora ricorrano le predette condizioni, la lavorazione dello stampo deve considerarsi come accessoria alla cessione dei beni. Pertanto, la suddetta prestazione non assume autonoma configurazione giuridica né ai fini della fatturazione, né ai fini INTRASTAT.
  • Qualora non ricorrano le condizioni sopraindicate, lo sviluppo degli stampi richiesto dal cliente UE configura una prestazione di servizio generica da includere nell’INTRASTAT come servizio reso.

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