DOGANA: oneri e spese relative al rilascio di duplicati e certificati doganali

L’Agenzia delle Dogane con nota n. 27434 R.U. del 17.05.2012 si è espressa sulla ripartizione degli oneri e delle spese connesse all’espletamento degli adempimenti doganali: in merito il Reg. CE n 450/2008 (Nuovo codice doganale), in vigore dal 24.06.2008, contempla una specifica norma (l’art. 30 par.1) in vigore dal 1° gennaio 2011, ex art. 188 par.3) del citato regolamento, che dice testualmente nella prima parte quanto segue: le autorità doganali non impongono alcun onere per l’espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall’applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti.

Ci sono tuttavia  eccezioni nelle quali l’autorità doganale può richiedere il pagamento di oneri per il ristoro delle spese sostenute e che sono esplicitate nella seconda parte del medesimo paragrafo e che si riportano di seguito:

  • a) presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d’ufficio o in locali diversi da quelli delle dogane;
  • b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese ex art. 20 o alla fornitura di informazioni ex art. 8, paragrafo 1;
  • c) visita merci o prelevamento di campioni a scopi di verifica, o distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all’impiego del personale doganale;
  • d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

Al fine di assicurare una puntuale applicazione della citata disposizione, raccomandata dalla Commissione europea, non si farà richiesta di pagamento a carico degli operatori per il rilascio di duplicati o certificati richiesti dall’applicazione della normativa doganale (ad es. rilascio a posteriori o del duplicato del certificato di origine EUR 1 ex artt. 113 e 114 del Reg. CEE n. 2454/93) durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali.

Sono, pertanto, da considerare superate e, quindi, non più applicabili le disposizioni contenute nelle CM 75/D/2002 e nella CM 37/D/2004 ove incompatibili con il precetto comunitario, mentre restano valide le direttive impartite con circolari o note disciplinanti il rimborso delle spese sostenute per la prestazione dei servizi che rientrano nel campo di applicazione dei servizi a pagamento, ex lettere a), b), c), d). par.1 art. 30 Reg. CE 450/2008 (CM 34/D/2011) ovvero le disposizioni concernenti il ristoro degli oneri per il rilascio di duplicati o certificati non richiesti dall’applicazione della normativa doganale.