IVA UE: CM 12/E/2013 novità fiscali in materia di IVA

Sintesi da: Fisco Oggi

Data: 03/05/2013

Autore: G. Mingione

Con la CM 12/E/2013 del 3 maggio, l’Agenzia Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) in ambito fiscale, in merito soprattutto ai principali cambiamenti alla disciplina sull’IVA:

Base imponibile
Sono stati modificati i criteri da seguire per computare nella base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera. Qualora non sia noto il giorno di effettuazione dell’operazione, il tasso di cambio deve adesso essere individuato con riferimento al momento dell’emissione della fattura.

Inversione contabile
Si allarga il novero delle operazioni, effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, a cui si applica il reverse charge: dal 1° gennaio 2013, la procedura di assolvimento dell’IVA da parte del committente/cessionario residente si applica sia alle cessioni di beni (diverse dagli acquisti intra UE, che sono oggetto di una specifica disciplina) sia a tutte le prestazioni di servizi (anche non generiche) rese da un soggetto comunitario nel territorio dello Stato.

Volume d’affari
Dal 1° gennaio 2013, diventano rilevanti, ai fini della determinazione del volume d’affari, anche le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto stabilito nel territorio nazionale a un soggetto stabilito in un altro Stato membro UE, anche se non soggette a imposta per carenza del requisito della territorialità.

Prestazioni socio assistenziali svolte da cooperative sociali
Omissis.

Servizi di gestione individuale di portafogli
Omissis.

Fatturazione
Sono state apportate diverse modifiche alla normativa, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 45/2010/Ue.
Queste le novità sulle quali la CM 12/E/2013 fornisce indicazioni:

  • Fattura elettronica: il contribuente può scegliere liberamente le modalità da utilizzare per garantire il rispetto dei requisiti di autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità del documento.
  • Contenuto della fattura:  maggiori formalità nell’indicazione dei dati identificativi del cessionario/committente. Anche nelle fatture in lingua straniera, imposta e imponibile devono essere indicati con arrotondamento al centesimo di euro.
  • Termini e modalità di emissione della fattura: ampliate le fattispecie in relazione alle quali è possibile derogare alla regola generale di emissione della fattura al momento di effettuazione dell’operazione.
  • Annotazioni in fattura: richiesta per determinate operazioni l’annotazione in fattura del regime fiscale applicabile. Facoltativa l’indicazione della specifica norma comunitaria o nazionale, obbligatoria nella previgente normativa.
  • Ampliamento delle operazioni soggette a fatturazione: obbligo di fatturazione anche per le operazioni non soggette a imposta per carenza del requisito di territorialità.
  • Fattura semplificata: possibile per importi complessivamente non superiori a 100 euro, nonché – a prescindere dall’ammontare – per le note di variazione, emettere fattura in modalità semplificata indicando in modo sintetico l’operazione effettuata e senza la distinta esposizione in fattura di imponibile ed imposta.

Operazioni intracomunitarie
La CM 12/E/2013 elenca alcune operazioni in relazione alle quali, pur in presenza di introduzione fisica nel territorio dello Stato di un bene proveniente da altro Stato UE, non si considera perfezionata la fattispecie dell’acquisto intra UE;  si tratta delle ipotesi di importazione di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, quando gli stessi vengono successivamente trasportati o spediti al committente nello Stato UE di provenienza o, per suo conto, in altro Stato UE ovvero al di fuori della UE. Il momento di effettuazione sia della cessione, sia dell’acquisto intra UE, coincide con il momento dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario o a terzi per suo conto.
Adempimenti contabili sulle operazioni intra UE: vengono concessi termini più lunghi rispetto alla disciplina previgente per l’integrazione e l’annotazione delle fatture relative ad acquisti intra UE.