INTRA UE: cessione intra UE provata dalla CMR

Il CMR è la prova documentale più importante per dimostrare la cessione intracomunitaria

Il fornitore IT deve provare che i beni siano stati consegnati in un altro Stato UE per poter applicare la non imponibilità IVA ex art. 41 DL 331/1993: in mancanza di tale prova l’Agenzia Entrate contesta l’operazione e la assoggetta ad IVA, irrogando la sanzione (dal 100% al 200% dell’imposta non applicata in fattura).

Secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria è il fornitore che deve dimostrare l’esistenza della cessione intra UE. Sul come, la giurisprudenza indica al cedente di adottare tutte le misure ragionevolmente ipotizzabili per assicurarsi che i beni siano stati effettivamente trasferiti in un altro Stato membro, ed in tal senso i documenti ordinariamente richiesti sono (in ordine di importanza):

  • fattura non imponibile ex art. 41 DL 331/1993,
  • INTRASTAT,
  • contabili bancarie,
  • contratto, ordine di acquisto,

La prova più importante è però quella del trasporto: per il trasporto stradale, la prova madre è il CMR (“Convention des Marchandises par Route” o lettera di vettura internazionale), firmato da mittente, dal trasportatore per presa in carico e dal destinatario attestante il ricevimento della merce, (RM 345/E/2007).

Con RM 19/E/2013, l’Agenzia ha riconosciuto la validità anche del “CMR elettronico”, firmato da cedente, vettore e destinatario e messo a disposizione in formato pdf, tramite piattaforma elettronica condivisa tra cedente e vettore. Il CMR costituisce “contratto di trasporto”, ed è facile da ottenere nelle cessioni “franco destino” (quando il fornitore è anche il committente del trasporto e il trasportatore è tenuto a rendere conto al fornitore dell’adempiuta consegna); senza CMR, quali sono le prove?

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EXPORT: documentazione richiesta export

Per l’esportazione sono richiesti in genere diversi documenti, alcuni a fini fiscali, altri in ragione degli eventuali vincoli, delle limitazioni e dei divieti posti da determinate normative alla circolazione delle merci.

In linea generale, la documentazione richiesta per l’esportazione  è la seguente:

  • Fattura commerciale export, almeno in 3 copie;
  • packing list o lista dei colli;
  • documento di trasporto, tra i quali:
    • CMR, per trasporti su strada;
    • Polizza di carico (Bill of lading), per spedizioni via mare;
    • Lettera di vettura aerea (Air way bill), per spedizioni via aera;
    • Lettera di vettura ferroviaria (CIM), per il trasporto via ferrovia;
  • [download id=”0″], per merci di origine non preferenziale;
  • Certificati EUR 1, EUR 2, Form A, A.TR, per merci di origine preferenziale;
  • DAU (Documento Amministrativo Unico) o bolla doganale emesso dalla dogana di esportazione.
  • DAE (Documento Accompagnamento Esportazione), emesso dalla dogana di esportazione, per scortare la merce fino alla dogana di uscita

 

Inoltre vi sono altri documenti che possono essere richiesti a seconda del tipo di Paese o di merce esportata, come ad es. certificato CITES, certificato sanitario per le carni, certificato fitosanitario per frutta, semi, vegetali, certificato di conformità delle merci agli standard normativi del paese destinatario (ad es. CIC per la Cina, GOST per la Russia), ecc.