BLACK LIST: chiusura del 2014 con vecchie regole ammessa

L’Agenzia Entrate con comunicato stampa del 19/12/2014 conferma che  se i contribuenti completeranno l’invio delle black list relative ai residui mesi o trimestri del 2014 secondo le vecchie regole, tali comunicazioni saranno ritenute valide anche secondo le nuove modalità introdotte dal DLgs. 175/2014 e quindi non si dovrà presentare il modello annuale.

Questa precisazione si è resa necessaria poichè le nuove regole riguardano tutte le operazioni relative all’anno di imposta in corso al 13/12/2014 (data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014), e tali regole come noto prevedono sia il passaggio dalla periodicità mensile/trimestrale a quella annuale, sia l’innalzamento a 10.000 euro della soglia minima al di sotto della quale non è obbligatorio il monitoraggio.

Dato che gli operatori hanno già presentato la maggior parte delle comunicazioni del 2014 (10 su 12 se mensili, 3 su 4 se trimestrali), si ponevano due dubbi:

  • se nella black list annuale cumulativa riferita al 2014 dovessero essere nuovamente re-indicati i dati già inclusi nelle comunicazioni mensili/ trimestrali;
  • e in caso tali movimenti non dovessero essere re-indicati, se si potesse continuare a presentare i modelli di novembre e dicembre, ovvero del quarto trimestre, come se niente fosse, in modo da potere evitare la presentazione della black list annuale cumulativa.

Con il comunicato del 19/12/2014 l’Agenzia  Entrate afferma che un comportamento del genere sarebbe quasi preferibile, scrivendo che “per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrale secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità”. Per una volta si tratta di un’indicazione coerente con l’art. 6 comma 4 Statuto del contribuente (al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche).

Di seguito una esemplificazione degli effetti del comunicato

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