BLACK LIST: tutti gli strumenti per la scadenza del 20 settembre

Di seguito tutti gli strumenti utili per la scadenza della comunicazione delle operazioni con operatori economici residenti in Paesi/Territori Black List del 20 settembre:

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BLACK LIST: E-book

Lo Studio ha prodotto l’E-book OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST (37 pagg.)

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Indice:

1. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
2. SOGGETTI OBBLIGATI E NON OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

3. QUALI SONO GLI OPERATORI ECONOMICI CONSIDERATI APPARTENENTI ALLA BLACK LIST

4. QUALI SONO LE OPERAZIONI DA COMUNICARE

  • 4.1. EVOLUZIONE NORMATIVA DELLE OPERAZIONI DA COMUNICARE (DALLA PIU’ RECENTE ALLA MENO RECENTE)
  • 4.2. LE OPERAZIONI DA COMUNICARE SONO:

5. MODELLO POLIVALENTE E COMPILAZIONE RIGO PER RIGO 8

  • 5.1. QUADRO BL
  • 5.2. COSA INDICARE SE SI SUPERA LA SOGLIA CUMULATIVA DI 10.000 EURO
  • DATI ANAGRAFICI
  • OPERAZIONI ATTIVE
  • OPERAZIONI PASSIVE

6. PERIODICITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

  • 6.1. COME ERA IN PRECEDENZA (PROMEMORIA PER EVENTUALI CONTENZIOSI)

7. SANZIONI APPLICABILI

8. RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI (FAQ)

APPENDICE 1. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

APPENDICE 2. ELENCO PAESI INCLUSI NELLE BLACK LIST

APPENDICE 3. STATUS OPERATORE ECONOMICO – FACSIMILE RICHIESTA DATI IVA

  • VERSIONE IN ITALIANO
  • VERSIONE IN INGLESE

BLACK LIST: black list separata dallo spesometro

Sulla possibilità o meno di comunicazione black list separata dallo spesometro (due invii separati), non ci sono ancora chiarimenti specifici dell’Agenzia (basterebbe una semplicissima FAQ sul sito), anche se è abbastanza sensato dire che vanno fatti due invii separati, poichè:

  • ci sono limitazioni dei software, i dati esposti in forma analitica dello spesometro non si possono inviare con quelli aggregati delle “black list”;
  • inoltre mentre i dati dello spesometro possono più agevolmente essere desunti dalla contabilità IVA, i dati della comunicazione black list necessitano di valutazioni più approfondite in merito alla figura della controparte estera (Stato di localizzazione, natura di operatore economico ecc.) o alla natura stessa dell’operazione (territorialità, corretto assolvimento degli obblighi di fatturazione ecc.) che rendono di fatto indispensabile – fatti salvi i casi di società più strutturate – l’intervento diretto del professionista.

Ad alcuni sembra che risultino indicazioni rese informalmente dall’Agenzia Entrate per cui la comunicazione dovrebbe essere obbligatoriamente unica (a noi hanno risposto invece al call center che deve essere separata), ma di fatto

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IVA: Invio dati lettere d’intento, è sufficiente indicare l’anno

Fonte: Fisco Oggi

Data: 02/08/2012

Autore: P. De Iuliis

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di compilazione del frontespizio, a seguito delle modifiche apportate dal decreto “semplificazioni tributarie”

Stesso modello, modalità di compilazione aggiornata. Nel frontespizio della “comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute” è sufficiente indicare l`anno di riferimento, cioe` il 2012. I chiarimenti arrivano con la RM 82/E/2012 dell’1 agosto, a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 16/2012, che ha previsto un termine più ampio per la trasmissione telematica del modello, da parte di chi vende beni o fornisce servizi a operatori non obbligati al pagamento dell’Iva (esportatori abituali).

L’invio del modello di comunicazione dei dati, infatti, non deve essere più eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della stessa “lettera d’intento”, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’Iva (articolo 2, comma 4, Dl 16/2012). Resta ferma la possibilità, per i contribuenti che ricevono le “lettere d’intento”, di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è  stata ancora effettuata.

In attesa che venga approvato un nuovo modello di comunicazione dei dati aggiornato alla modifica normativa, si continuerà a utilizzare quello attualmente in uso.
La risoluzione di oggi mette in evidenza che nel campo “periodo di riferimento” si dovrà indicare esclusivamente l’anno, cioè il 2012. Ciò, sia nel caso in cui la comunicazione è effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell’operazione sia nel caso in cui risulti antecedente alla stessa operazione.

Dichiarazione d’intento e obbligo di comunicazione 
Si ricorda, brevemente, che gli esportatori abituali possono acquistare senza il pagamento dell’Iva se, nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, hanno registrato esportazioni e altre operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d`affari conseguito nello stesso periodo (ad esempio, esportatori che nel 2011 hanno avuto un volume d’affari di 100mila euro e hanno effettuato esportazioni per un valore superiore a 10mila euro).
Per acquistare senza pagamento dell’Iva, gli esportatori abituali devono presentare ai loro fornitori una dichiarazione d’intento.
I soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti degli esportatori abituali hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d`intento ricevute (articolo 1, comma 1, legge 746/1983).
La comunicazione va trasmessa, solo in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera).