Per la Corte di Giustizia UE per stabilire se è possibile l’esenzione IVA per acquisti intra UE di beni, si deve verificare se la cessione di tali beni sia esente nel territorio dello Stato UE di destinazione.
Il principio è stato affermato nelle seguenti cause riunite:
- Causa C-144/13: una società NL effettuava importazioni e acquisti intra UE di protesi dentarie (la cui cessione è esente IVA in Olanda);
- Causa C-154/13: una società NL effettuava acquisti intra UE di protesi dentarie dalla Germania, applicando il regime di esenzione IVA (non previsto dalla normativa tedesca);
- Causa C-160/13: una società NL acquistava protesi dentarie dalla casa madre SE, applicando l’IVA sull’acquisto intra UE.
La questione più importante è l’interpretazione dell’art. 140 lett. a) Direttiva 2006/112/CE, in forza del quale gli Stati membri esentano da IVA gli acquisti intra UE di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi è, comunque, esente nel loro rispettivo territorio: secondo la Corte UE “nel loro rispettivo territorio” deve intendersi riferita allo Stato UE di acquisto dei beni, quindi un acquisto intra UE è esente da IVA, se la cessione dei beni acquistati costituisce un’operazione esente nello Stato membro di destinazione.
Nel caso concreto, la cessione di protesi dentarie è: