IVA: reverse charge, IVA addebitata per errore non detraibile

La Corte di giustizia UE, con sentenza 6 febbraio 2014, causa C-424/12, ha affermato che non è detraibile l’IVA addebitata erroneamente dal fornitore in una fattura emessa per un’operazione sottoposta al meccanismo dell’inversione contabile.

La questione è stata sottoposta dai giudici romeni nell’ambito di una controversia scaturita dall’indebita fatturazione con applicazione dell’IVA di prestazioni di servizi edili per i quali l’ordinamento romeno prevede il meccanismo dell’inversione contabile. Il committente aveva prima pagato l’IVA addebitata e poi l’aveva computava in detrazione: l’Amministrazione finanziaria, in un primo momento, non eccepiva nulla, successivamente, però, rettificava la dichiarazione, ritenendo non detraibile per il committente l’IVA indebitamente fatturata dal prestatore (che nel frattempo era fallito senza avere versato all’erario romeno l’imposta in questione).

Le domande dei giudici romeni erano dirette in sostanza a sapere se la direttiva IVA e il principio di neutralità ammettano oppure no che, nell’ambito di un’operazione soggetta a reverse charge, il committente sia privato del diritto a detrazione dell’IVA che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura erroneamente riportante l’imposta e non l’indicazione del regime particolare; la Corte ricorda innanzitutto che, nell’ambito di tale regime, non avviene alcun pagamento di IVA tra prestatore e committente, il quale è egli stesso debitore IVA, pur potendo in linea di principio detrarla di modo che nulla è dovuto al fisco. Inoltre nell’ambito del regime dell’inversione contabile, il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se alcuni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi: in tale fattispecie, però, la situazione è diversa in quanto in fattura non c’è l’indicazione “inversione contabile”, in violazione dell’obbligo previsto dal codice tributario romeno, e il committente non ha preso le misure necessarie per sanare tale irregolarità. Inoltre, il committente ha erroneamente versato al fornitore l’IVA indebitamente menzionata nella fattura, mentre avrebbe dovuto corrispondere l’imposta con le modalità previste da tale regime. Questa situazione ha privato l’amministrazione tributaria della possibilità di controllare l’osservanza del regime particolare e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale.

Per costante giurisprudenza, aggiunge la corte, l’esercizio del diritto a detrazione è limitato alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta all’IVA o versate in quanto dovute. Nella fattispecie, poiché l’IVA versata dal committente al fornitore non era dovuta e tale versamento non rispettava un presupposto sostanziale del regime dell’inversione contabile, il committente non può invocare un diritto alla detrazione di tale imposta.