L’art. 23 del D.Lgs “semplificazioni” (è una battuta), approvato dal CdM e in attesa di pubblicazione in GU, dispone la modifica dei modelli INTRASTAT per prestazioni di servizi rese e ricevute a soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE, per adeguarsi alla disciplina Intrastat UE che richiede un contenuto minimo molto ridotto rispetto a quanto previsto dalla normativa italiana (determinazione Agenzia delle Dogane 22 febbraio 2010 n. 22778). Ex art. 262 direttiva 2006/112/CE, infatti, il contenuto degli Intrastat servizi dovrebbe essere circoscritto ai soli dati relativi al numero identificativo IVA delle controparti, al valore delle cessioni e prestazioni effettuate e a eventuali rettifiche per note di variazione IVA. In tal senso si sono adeguati numerosi Stati UE. Alla luce di ciò, l’art. 23 del D.Lgs semplificazioni prevede che i nuovi modelli Intrastat servizi resi e ricevuti, dovrebbero contemplare esclusivamente:
- il numero di identificazione IVA delle controparti;
- il valore totale delle transazioni;
- il codice identificativo del tipo prestazione resa o ricevuta;
- lo Stato di pagamento.
Considerato che l’art. 50 co. 6 DL 331/93 si limita a disporre l’obbligo di presentazione dei modelli, ci vorrà un provvedimento dell’Agenzia Dogane che modifichi la determinazione n. 22778/2010, definendo il nuovo contenuto dei modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater.
Come sarà quindi la nuova disciplina?
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