DEPOSITI IVA: obbligo garanzia per beni in libera pratica

Fonte: eutekne.info

Autora: L.A. Carello

Data: 19/09/2011

Con la Nota n. 84920 del 7 settembre 2011, l’Agenzia delle Dogane ha fornito importanti indicazioni operative sulle nuove disposizioni riguardanti i depositi IVA. Si tratta delle novità introdotte in sede di conversione del Decreto Sviluppo (DL 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011) all’articolo 50-bis DL 331/1993, la cui operatività ha effetto a partire dal 12 settembre (cfr. Nota delle Dogane n. 8609/2011).

Le modifiche apportate dal Legislatore riguardano, essenzialmente, sia l’ambito di applicazione del deposito IVA, sia l’obbligo di garanzia per le merci in regime di libera pratica custodite in deposito IVA, su cui l’Amministrazione finanziaria aveva fornito precisi indirizzi operativi (vedi CM 16/D/2006; CM 145/E/1998; RM 149/E/2000).

Sotto il primo profilo, si conferma l’applicabilità del regime del deposito IVA sia ai depositi fiscali di beni sottoposti ad accisa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del DLgs. 504/1995, che ai depositi doganali privati, di cui all’articolo 525, paragrafo 2, del Regolamento CEE 2454/1993 (di seguito ’DAC’) di tipo C, D ed E. In merito, le Dogane hanno chiarito che l’adozione di depositi privati di tipo E per lo stoccaggio delle merci in regime di deposito IVA può avvenire anche quando il deposito si identifica in una pluralità di installazioni, anche non confinanti, pur confermandosi l’esclusione di qualsiasi forma di deposito “virtuale”.

La novità consiste nell’affidare alla corretta tenuta della contabilità di magazzino, a cura del depositario (articolo n. 530 DAC), l’esatta localizzazione della merce quale presupposto di applicazione del regime del deposito IVA. Non è più richiesta, infatti, un’idonea e preventiva localizzazione dei locali destinati alla gestione del deposito IVA, in precedenza prescritta dalla stessa Amministrazione (CM 16/D/2006RM 149/E/2000).

Sotto il secondo profilo, si prevede ora a livello normativo l’obbligatorietà della garanzia commisurata all’imposta nei casi di beni immessi in libera pratica da custodire nel deposito IVA. Il regime di immissione in libera pratica riguarda quei beni di provenienza extracomunitaria per i quali sono stati corrisposti i dazi all’importazione, ma non l’IVA (artt. 67-70 del DPR 633/72). L’introduzione in deposito IVA dei beni soggetti a tale regime è effettuata senza applicazione dell’IVA, sulla base di una dichiarazione dell’importatore circa la destinazione dei beni al deposito IVA. Ne consegue il differimento del relativo onere, assolto solo successivamente dal soggetto passivo che estrae i beni dal deposito con applicazione del reverse charge. È comunque evidente che, qualora l’Ufficio riscontri una destinazione diversa da quella riportata sulla documentazione dell’importatore, tratterrà la garanzia. Al contrario, appurato il corretto adempimento degli obblighi e degli adempimenti IVA, sia ai fini della liquidazione dell’imposta che della registrazione della (auto)fattura, nella contabilità del soggetto che procede all’estrazione, l’Ufficio provvederà allo svincolo della garanzia.

IN CASO DI SOGGETTI DIVERSI, AL DEPOSITARIO L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Sul punto, le Dogane distinguono il caso in cui vi è coincidenza tra soggetto che ha introdotto i beni e colui che li estrae (operatore unico), dal caso in cui all’estrazione provveda un operatore diverso rispetto a chi ha introdotto i beni in deposito.

Ai fini dello svincolo della garanzia, in caso di operatore unico, sarà quest’ultimo a dover fornire la prova dell’avvenuta registrazione dell’autofattura ai fini della liquidazione dell’imposta nella propria contabilità, tanto al depositario (destinatario di precisi obblighi di contabilità di magazzino) quanto all’Ufficio doganale. Se, invece, chi estrae la merce è un soggetto diverso, l’obbligo di comunicazione spetta al depositario, sia nei confronti dell’Ufficio doganale che del soggetto che ha inizialmente introdotto la merce in deposito.

Sono esclusi da questa procedura i soggetti che beneficiano dell’esonero da garanzia per i diritti doganali e per le accise (ex art. 90 DPR 43/1973 e art. 5, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. 504/1995) e i c.d. operatori economici autorizzati (AEO), ai sensi dell’articolo 14 Reg. CEE 2454/1993.

Va tuttavia ricordato che la procedura sopra descritta sarà in ogni caso semplificata in previsione dell’avvio di procedure telematiche. Il che permetterà, presumibilmente, di raffinare i controlli e raggiungere la finalità antielusiva e antifrode che la norma intende perseguire.

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DEPOSITO IVA: modifiche alla garanzia dal 12 settembre 2011

A partire dal prossimo 12 settembre 2011 avranno efficacia i nuovi adempimenti in tema di garanzia per l’immissione in libera pratica dei beni in deposito IVA.

L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 84920 del 7/9/2011, è intervenuta a formalizzare le disposizioni di tipo organizzativo per la pratica attuazione delle innovazioni, ufficializzando la nuova procedura che riguarda la disciplina del deposito IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari.

Il DL 70/2011 (Decreto sviluppo) ha, infatti, modificato l’art. 50-bis DL 331/1993, che regolamenta l’istituto del deposito IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito stesso, introducendo una particolare misura anti-frode, che impone specifici vincoli sulla garanzia da prestare per l’immissione in libera pratica di merci importate destinate ad essere introdotte in deposito.

La misura introdotta prevede il blocco della garanzia fino al momento della liquidazione dell’IVA da parte del soggetto che procede all’estrazione dei beni.

Lo sblocco dalla Dogana della garanzia prestata dall’importatore è possibile solo a seguito della comunicazione al depositario, da parte del soggetto che estrae i beni, dei dati relativi alla liquidazione dell’Iva relativi ai beni estratti.

Sono possibili due casi:

  • L’estrattore coincide con colui che procede all’introduzione: in tal caso, il soggetto estrattore effettuerà le necessarie comunicazioni al depositario e, al fine di velocizzare lo svincolo della garanzia, anche al competente ufficio doganale.
  • L’estrattore non coincide con colui che procede all’introduzione: nel caso di non coincidenza, il soggetto che procede all’estrazione, oltre ad effettuare la suddetta comunicazione, dovrà fornire gli elementi del buon esito dell’operazione, oltre che al competente ufficio doganale, anche al soggetto che ha introdotto la merce in deposito, intestatario della garanzia, al fine di consentire allo stesso di attivarsi per lo svincolo della garanzia stessa. Per poter svincolare la garanzia il soggetto che ha effettuato l’estrazione deve dar prova di aver espletato gli adempimenti previsti in materia di IVA, dimostrando di aver regolarmente registrato l’autofattura nella propria contabilità.

Analoga prova dovrà essere fornita nel caso in cui i beni immessi in libera pratica e custoditi in deposito IVA siano spediti in altro Paese comunitario o nel caso di esportazione verso Paesi terzi, ferma restando, in tale ultimo caso, l’osservanza di tutti gli altri adempimenti connessi alla presentazione della relativa dichiarazione doganale.

>>>> sull’argomento vedi anche l’articolo: “Depositi IVA: valore aggiunto sospeso in garanzia”

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DEPOSITI IVA: valore aggiunto sospeso in garanzia

Fonte: Fisco Oggi

Data: 26/07/2011

Autore: G. Quagliana

L’Europa chiede, l’Italia risponde con un pegno per evitare il rischio dovuto al mancato pagamento dell’imposta.

La strategia di contrasto alle frodi IVA si arricchisce di un nuovo strumento. Infatti, con decorrenza 13 luglio, data di entrata in vigore della legge 106/2011, che ha convertito con modifiche il DL 70/2011, sono state introdotte nuove regole per quanto riguarda l’immissione nei depositi IVA, senza il pagamento dell’imposta, delle merci di provenienza extracomunitaria immesse in libera pratica.

La norma si inserisce in un contesto delicato (quello dell’immissione in libera pratica di beni extracomunitari), che è stato spesso oggetto di abusi e ha generato fenomeni di evasione IVA per importi considerevoli. La pericolosità fiscale di questa tipologia di operazioni è dovuta al fatto che l’istituto dell’immissione in libera pratica di beni nel territorio della UE prevede che l’introduzione di tali beni avvenga, a differenza delle altre importazioni, senza il pagamento immediato dell’IVA, la quale viene di fatto sospesa. Si tratta di una pratica commerciale particolare, per cui la merce che entra nel territorio comunitario, non essendo destinata al consumo nel Paese dell’importazione, non è soggetta al versamento dell’IVA che, di fatto, viene rinviato in un momento successivo, cioè quello dell’effettivo utilizzo del bene nel Paese in cui i beni sono realmente destinati.

Al momento dell’introduzione nel territorio comunitario, le uniche somme richieste dall’Amministrazione fiscale riguardano i dazi doganali all’importazione, per la cui riscossione è competente l’Agenzia delle Dogane.

In questo contesto, la novità normativa consiste nel fatto che ogni operatore, ogni qual volta effettui operazioni di immissione in libera pratica di beni destinati a essere introdotti in un deposito IVA, deve necessariamente prestare un’idonea garanzia commisurata all’imposta dovuta. Si tratta di un onere a cui devono sottoporsi gli operatori commerciali per poter usufruire dell’agevolazione consistente nel mancato pagamento dell’imposta al momento di introduzione del bene nel territorio comunitario.

Soltanto in alcuni casi residuali la garanzia non è dovuta. Si tratta di determinate categorie di operatori: coloro che sono certificati ai sensi dell’articolo 14-bis del regolamento Cee 2454/93 e quelli esonerati ai sensi dell’articolo 90 del Testo unico delle disposizioni in materia doganale (Dpr 43/1973).

Va detto che il legislatore italiano, nell’emanazione della nuova norma, ha risposto a una esigenza molto sentita a livello comunitario. La Commissione europea, infatti, negli ultimi anni, aveva trattato ripetutamente, nel corso di seminari e gruppi di lavoro, i rischi fiscali connessi all’immissione in libera pratica di beni extra UE. A tal proposito, tra le raccomandazioni impartite agli Stati membri, era menzionata anche la possibilità di richiedere agli operatori del settore il rilascio di una idonea garanzia a copertura del rischio dovuto al mancato pagamento dell’imposta.

La norma, nel far proprio l’indirizzo operativo espresso dall’organo comunitario, ha previsto che la garanzia prestata dall’operatore per l’IVA dovuta, che tecnicamente è esposta nella dichiarazione ma non viene riscossa, deve essere rilasciata all’ufficio doganale competente all’ingresso della merce nel territorio comunitario.

Dal punto di vista sostanziale, la disposizione va a incidere sul rapporto che esiste tra la garanzia prodotta al momento dell’importazione e l’assolvimento dell’IVA all’estrazione dei beni dal deposito. Infatti, è previsto che, per poter svincolare la garanzia, l’operatore che procede all’estrazione dei beni deve comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta connessa all’estrazione del bene.

Questo significa che, nel caso in cui l’importatore e l’estrattore dei beni sono persone diverse, colui che ha importato i beni, e pertanto ha prestato garanzia, vede subordinato lo svincolo della stessa a un adempimento di un altro operatore che potrebbe non conoscere. Ciò è reso possibile dalla logica di funzionamento dei depositi IVA, la cui funzione è quella di permettere che i beni introdotti nei depositi vengano facilmente scambiati tra vari operatori, sempre senza pagamento di IVA.

Nella situazione descritta, è frequente il caso in cui l’ultimo cessionario, colui che deve liquidare l’imposta, non ha alcun rapporto commerciale con l’operatore, che tuttavia continua a essere il garante dell’IVA acquisita a titolo di cauzione dalle Dogane, fino al momento dello svincolo della garanzia.

DEPOSITI DOGANALI E ACCISE EQUIPARATI AI DEPOSITI IVA

Fonte: eutekne.info

Data: 25/07/2011

Autore: S. Cerato e M. Bana

La L. n. 106/2011 di conversione del DL n. 70/2011 (Decreto Sviluppo) ha apportato alcune significative integrazioni alla disciplina dei depositi IVA prevista dall’art. 50-bis DL 331/1993.

Il regime prevede la facoltà di effettuare delle operazioni senza versare l’imposta, qualora correlate all’introduzione in depositi istituiti per custodire beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali di conservazione degli stessi. Sul punto, il Decreto Sviluppo ha meglio precisato alcune assimilazioni contenute nel comma 1, stabilendo che sono equiparati a quelli IVA alcuni tipi specifici, e non più generici, di depositi:

  • fiscali ex art. 1, co. 2, lett. e), D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise), quali gli impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti o spediti prodotti soggetti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione Finanziaria;
  • doganali ex art. 525, secondo paragrafo, Reg. CEE n. 2454/1995, contrassegnati dalle lettere “C”, “D” – riguardanti l’immissione in libera pratica secondo la procedura di domiciliazione, che può fondarsi sulla specie, sul valore in dogana e sulla quantità di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo al regime – ed “E”.

Un’ulteriore rilevante novità è rappresentata dall’introduzione dell’obbligo della prestazione di idonea garanzia, commisurata all’imposta, con riferimento alle operazioni ex art. 50-bis, co. 4 DL 331/1993, ovvero di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA. L’adempimento non deve, tuttavia, essere assolto dagli operatori economici autorizzati, titolari del certificato “AEO”, rilasciato ex art. 14-bis Reg. CEE n. 2454/1993.
Analogamente, sono esclusi gli esonerati ex art. 90 DPR 43/1973 (TULD), per effetto del quale l’Amministrazione finanziaria può dispensare, tra l’altro, le imprese di notoria solvibilità dall’obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sui beni propri o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da essere effettuate, in tutti i casi in cui tale obbligo è previsto. Ferma restando la facoltà di revoca in qualsiasi momento, qualora sorgano fondati dubbi in ordine alla solvibilità del contribuente, che è, conseguentemente, tenuto a prestare la garanzia, relativamente alle operazioni in corso, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza dall’esonero.

Il Decreto Sviluppo ha, inoltre, stabilito un adempimento transitorio, efficace sino al completamento dell’integrazione delle informazioni contenute nelle banche dati delle Agenzie fiscali, da definirsi, successivamente, con un provvedimento del Direttore delle Dogane, di concerto con quello delle Entrate: è stato, infatti, aggiunto un periodo all’art. 50-bis, co. 6 DL 331/1993, per effetto del quale il soggetto che procede all’estrazione dei beni è tenuto a comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi allaliquidazione dell’imposta, anche ai fini dello svincolo della predetta garanzia.
Tali dati devono, inoltre, essere conservati ex art. 39 DPR 633/1972, unitamente agli altri documenti assunti a base dell’introduzione e dell’estrazione dei beni, nonché a quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito stesso.

A questo proposito, si rammenta, infine, che la medesima disciplina opera con riferimento al registro di cui al successivo art. 53, co. 3, obbligatoriamente istituito per evidenziare le informazioni ex art. 3 DM 419/1997:

  • il numero e la specie dei colli;
  • la natura, la qualità e la quantità delle merci;
  • il corrispettivo o, in mancanza, il valore normale dei beni;
  • il luogo di provenienza e destinazione dei beni introdotti e di quelli estratti;
  • il soggetto per conto del quale è effettuato l’inserimento o il prelievo delle merci.