PLAFOND IVA: nuovo quadro VI dichiarazioni intento ricevute su dichiarazione IVA

Per le dichiarazioni intento ricevute è stato creato un apposito quadro VI in dichiarazione IVA. L’Agenzia Entrate ha approvato i modelli per la dichiarazione IVA 2016 e le istruzioni per la comunicazione dati, con provvedimento 7772/2016.

Queste le principali novità: 

QUADRO VI

E’ stato creato il quadro VI per i soggetti che hanno effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi ad esportatori abituali e che, ex art. 1 comma 1 lett. c) DL 746/83, come modificato ex art. 20  DLgs. 175/2014, sono tenuti a riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute relative all’anno 2015. Si riportano le istruzioni estese.

Nei righi da VI1 a VI6 vanno indicati:

  • campo 1 il numero di partita IVA del cessionario/committente esportatore abituale;
  • campo 2 il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica.

In assenza di tale dato, per l’anno 2015, può essere compilato il campo 3 indicando il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale. L’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento è stato introdotto a partire dal 12/02/2015. Nel caso in cui non fossero sufficienti i 6 righi per indicare i dati relativi a tutte le dichiarazioni di intento ricevute, deve essere utilizzato un altro quadro VI indicando “02” nel campo “Mod. N.”, e così via. Le stesse modalità di compilazione devono essere adottate in presenza di operazioni straordinarie. La compilazione di più quadri VI non modifica il numero dei moduli di cui è costituita la dichiarazione, da indicare sul frontespizio.

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LE ALTRE NOVITA’

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Sono recepite le novità in materia di IVA ex L. stabilità 2015 (estensione reverse charge a nuove fattispecie nel settore edile ed energetico, introduzione dello split payment) con i seguenti nuovi campi:

  • nel rigo VE35 sono stati inseriti appositi campi:
    • per prestazioni del comparto edile e settori connessi (campo 8),
    • per le operazioni del settore energetico (campo 9),
  • è stato creato il nuovo rigo VE38 (Operazioni effettuate verso PA ex art. 17-ter;
  • nel quadro VJ, sono stati inseriti:
    • il rigo VJ17 (Acquisti di servizi nel comparto edile e settori connessi ex art. 17 co.6 lett. a-ter DPR 633/1972,
    • il rigo VJ18 (Acquisti di beni e servizi del settore energetico ex art. 17 co. 6 lett. d-bis, d-ter e d-quater DPR 633/1972
    • il rigo VJ19 (Acquisti delle PA titolari di partita IVA ex art. 17-ter);
  • nel rigo VX4 è stato inserito il campo 5, per l’erogazione prioritaria dei rimborsi IVA derivanti da operazioni in split payment, nei limiti dell’ammontare complessivo dell’IVA applicata alle operazioni con lo speciale regime.

PER CHI LAVORA CON I FORFETARI

Il modello di dichiarazione è stato anche modificato recependo le novità relative al regime forfetario ex art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014:

  • è stato inserito il campo 2 nel rigo VF15 (acquisti dai soggetti che hanno applicato il regime agevolato);
  • è stato introdotto il quadro VO33 per i soggetti che pur in possesso dei requisiti per aderire al regime forfetario, non intendono fruirne ed esercitano l’opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi secondo le modalità ordinarie.

Nel quadro VO, è stata introdotta la casella 2 nel rigo VO15 per comunicare la revoca dal regime dell’IVA per cassa e è stato introdotto il rigo VO 34 per l’opzione al regime di vantaggio ex art. 27 DL 98/2011 che dal 1° gennaio 2015 ha cessato di costituire un “regime naturale”, divenendo un regime facoltativo opzionale.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Sul riquadro “Firma della dichiarazione”:
– è stata rinominata la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario”, in precedenza “Invio avviso telematico all’intermediario”;
– è stata introdotta la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”, riservata ai soggetti che chiedono all’Agenzia di inviare all’intermediario le eventuali comunicazioni riguardanti eventuali anomalie presenti nella dichiarazione; quindi nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” è stata introdotta la nuova casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche” se l’intermediario accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire le comunicazioni.

TERMINI

  • dichiarazione IVA in forma unificata: va presentata dal 01/05/2016 fino al 30/09/2016 con l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA entro il 29/02/2016;
  • dichiarazione IVA in forma autonoma: va presentata dal 01/02/2016 fino al 30/09/2016, se trasmessa entro il 29/02/2016 il contribuente è esonerato dalla Comunicazione annuale dati IVA.

A partire dalla dichiarazione IVA relativa al 2016, da presentare nel 2017, si cambia: ex art. 1 co. 641 L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), come modificato ex art.10 co.8-bis DL 192/2014, la dichiarazione annuale IVA potrà essere presentata solo in forma autonoma entro la fine di febbraio dell’anno successivo e sarà abolito l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA.

 

PLAFOND IVA: splafonamento IVA è violazione sostanziale

Lo splafonamento IVA è violazione sostanziale e non formale: l’Agenzia Entrate, oltre a recuperare l’IVA dovuta sugli acquisti oltre i limiti del plafond, può applicare la sanzione pari al 100% dell’IVA recuperata (sentenza n. 1103/26/15 CTR Piemonte).

I fatti: una società esportatore abituale, presentando dichiarazione d’intento, aveva effettuato acquisti senza applicazione dell’IVA in misura eccedente il plafond disponibile (splafonamento) L’Agenzia Entrate, quindi, aveva recuperato la maggiore IVA dovuta in capo alla società che avendo rilasciato dichiarazione d’intento in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, ex art. 7 D.Lgs. 471/1997 è unica responsabile del pagamento.

La CTP Alessandria aveva dato ragione alla società: aveva violato gli obblighi contabili, ma non aveva sottratto l’IVA, in quanto, se avesse rispettato la normativa di riferimento, avrebbe versato l’IVA relativa a dette operazioni, che, però, non sarebbe diventata “dovuta”, perché sarebbe stata recuperata nella dichiarazione IVA annuale come credito di imposta, di cui poi la società avrebbe chiesto il rimborso oppure la detrazione l’anno successivo. Anche la sanzione operata dall’Agenzia era illegittima, per la “evidente sproporzione tra la violazione e la sanzione minima pari al 100% dell’IVA”, quindi tale sanzione veniva ridotta alla metà ex art. 7, co.4 DLgs. 472/1997.

La CTR Piemonte ha bocciato tale decisione su tutta la linea: l’omesso versamento dell’IVA dovuta sugli acquisti effettuati in sospensione d’imposta senza avere plafond disponibile non può essere mera irregolarità formale, lo splafonamento IVA è violazione sostanziale, poichè comporta il mancato immediato pagamento dell’IVA ai fornitori delle cessioni illegittimamente inserite nel plafond, e quindi vengono violati gli obblighi sostanziali che devono essere rispettati, ai fini della detrazione, e viene alterato l’ordinario e imprescindibile meccanismo della rivalsa e della detrazione dell’IVA (v. Cass. n. 22430/2014).
In altre sentenze, anche la Cassazione ha stabilito che il cessionario o committente il quale, beneficiando del trattamento previsto per l’esportatore abituale, acquisti beni o servizi in sospensione d’imposta oltre il limite consentito (splafonamento), è tenuto al pagamento dell’IVA dovuta per gli acquisti di beni o servizi oltre tale limite (v. Cass. 12774/2011, 7695/2013, 23588/ 2012). In risposta alla società, per cui il rispetto delle regole previste avrebbe comunque comportato l’emergere di un credito IVA, che quindi sarebbe stato “recuperato” in dichiarazione annuale e non avrebbe fatto alcun danno all’Erario con lo splafonamento, la CTR ha osservato che tale comportamento sarebbe solo ipotetico, al contrario della condotta concretamente seguita, ovvero del mancato versamento dell’IVA a monte. Inoltre è stata riformata la parte della sentenza della CTP per cui le sanzioni sarebbero state da ridurre del 50%: secondo la CTR non sussisteva la fattispecie ex art. 7 co.4 DLgs. 472/1997 (qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo).

Si precisa che in caso di splafonamento, al fine di evitare la possibile sanzione dal 100% al 200% dell’IVA ex art. 7, co.4 D.Lgs. 471/1997, si può ricorrere al ravvedimento operoso, con emissione di autofattura (v. CM 12/E/2010, § 3.7).

Infine si evidenzia che la riforma delle sanzioni prevista dal DLgs. 158/2015 non sembra mutare il quadro sopra delineato.

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PLAFOND IVA: dichiarazione intento cumulativa in dogana RM 38/E/2015

Con RM 38/E/2015 l’Agenzia Entrate ha chiarito che è possibile presentare una unica dichiarazione d’intento cumulativa in dogana con riferimento a più operazioni di importazione, fino a concorrenza del plafond utilizzabile nell’anno di riferimento.

Ex art. 1 co. 1 lett. c) DL 746/83, come modificato ex DLgs. 175/2014, l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA deve risultare da apposita dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia Entrate, la quale rilascia una ricevuta, che deve essere consegnata insieme alla dichiarazione al fornitore o in Dogana: la norma non prevede, dunque, alcuna limitazione all’utilizzo del plafond, nella dichiarazione di intento, al fine di effettuare importazioni senza applicazione dell’IVA.

Ex art. 20 DLgs. 175/2014, l’Agenzia Entrate deve poi anche mettere a disposizione dell’Agenzia Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento per l’attività di controllo, quindi, essendoci i dovuti controlli come succede per gli acquisti di beni e servizi da fornitori nazionali, una dichiarazione d’intento può ben riguardare diverse operazioni doganali di importazione, fino a concorrenza del plafond IVA utilizzabile nell’anno di riferimento.

L’importatore quindi ad oggi può compilare tanto il campo 1 quanto il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento:

  • non deve più indicare obbligatoriamente, nel campo 1 della dichiarazione d’ intento, il valore dell’operazione alla quale la dichiarazione si riferisce;
  • può invece utilizzare anche per le importazioni (come per gli acquisti di beni e servizi da fornitori nazionali), il campo 2 della dichiarazione intento, ove indicare l’ammontare del plafond che si intende utilizzare per gli acquisti senza applicazione dell’IVA, inserendo in quest’ultimo caso l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del plafond IVA che l’operatore presume di utilizzare per effettuare importazioni nel periodo di riferimento

Il dubbio nasceva dalla RM 27 luglio 1985 n. 355235 (ora da ritenersi superata), in cui si sosteneva che “nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d’intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo”, poichè all’epoca si dovevano effettuare i riscontri per ciascuna singola operazione doganale. Secondo tale RM sono state predisposte anche le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione di intento (con il provvedimento n. 19388 dell’11/02/2015) che, dovranno quindi essere aggiornate.

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PLAFOND IVA: con dichiarazioni intento false IVA a carico del cedente

La Cassazione, con sentenza 4593/2015, ha stabilito che il cedente/fornitore è tenuto al versamento dell’IVA sulle operazioni effettuate senza applicazione d’imposta in base a dichiarazioni intento false ideologicamente , salvo che dimostri di aver adottato tutte le cautele proprie di un operatore onesto e mediamente accorto per poter escludere che le operazioni lo potessero rendere partecipe di una frode IVA.

Il caso è quello di una frode IVA nel settore del commercio di automobili col noto meccanismo delle cartiere:

  • alcune società – cartiere prive di struttura e personale, che omettono qualsiasi adempimento e versamento – si dichiarano falsamente esportatori abituali con plafond IVA rilasciando false dichiarazioni d’intento ex art. 1, co.1, lettera c) DL 746/1983;
  • una società formalmente regolare cede loro le automobili, senza IVA ex art. 8, co.1, lettera c) DPR 633/1972, sulla base delle false dichiarazioni d’intento di cui sopra.
  • tali “cartiere” a loro volta, cedono le automobili con applicazione dell’IVA a rivenditori italiani, che, acquistano ad un prezzo inferiore e detraggono anche l’IVA, cedendo, infine, le automobili ai clienti nazionali;
  • di fatto, quindi, le automobili non lasciano mai il territorio dello Stato, anzi di solito si muovono in un ambito territoriale abbastanza circoscritto.

Il Fisco, in sede di controllo nei confronti della società formalmente regolare a monte di tutte le operazioni sopra descritte, aveva accertato la debenza dell’IVA su tali cessioni, che, alla fine, erano risultate nazionali, poiché le autovetture non avevano mai lasciato il territorio dello Stato e di ciò la società doveva essere al corrente.

In passato vigeva il seguente orientamento:

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