PLAFOND IVA: da oggi 12/02/2015 lettere intento solo con nuova normativa

Da oggi 12/02/2015 le operazioni non imponibili IVA verso esportatori abituali in possesso di plafond IVA si possono fare solo con la nuova disciplina ex art. 20 D.Lgs “Semplificazioni” – DLgs. 175/2014.

Le vecchie dichiarazioni d’intento vanno definitivamente fuori uso. Termina quindi il regime transitorio dal 01/01/2015 al 11/02/2015 (ex provvedimento Agenzia Entrate 12/12/2014 n. 159674)  secondo cui:

–  gli esportatori abituali inviano le dichiarazioni di intento secondo le modalità previgenti al D.Lgs. “Semplificazioni”;

–  i fornitori non devono verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia Entrate e non devono comunicare telematicamente i dati delle dichiarazioni di intento ricevute secondo le modalità previgenti (Videoforum del 22/01/2015).

Da oggi pertanto si  applicano solo le nuove regole, cioè:

– gli esportatori abituali emettono dichiarazioni d’intento col nuovo modello, da trasmettere sia al fornitore che all’Agenzia Entrate. Dopo la trasmissione della dichiarazione di intento, l’Agenzia rilascia una ricevuta, che l’esportatore abituale consegna al proprio fornitore.

– i fornitori devono verificare telematicamente sul sito dell’Agenzia Entrate la ricezione della dichiarazione di intento da parte dell’Agenzia Entrate, per poter effettuare operazioni senza applicazione dell’IVA ex  art. 8, co.1, lett. c) DPR 633/1972. In seguito sarà possibile effettuare la verifica anche accedendo al proprio cassetto fiscale.

Quindi le dichiarazioni d’intento con validità oltre l’11/02/2015, ma già trasmesse secondo le vecchie modalità,

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PLAFOND IVA: chiarimenti su nuova dichiarazione intento CM 31/E/2014

Con la CM 31/E/2014 l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal DLgs. 175/2014 (decreto “semplificazioni”). Si riferiscono di seguito le novità in materia di comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento, per la gestione del plafond IVA.

In particolare nella CM si descrivono le fasi della nuova procedura:

  • l’esportatore abituale trasmette telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia Entrate;
  • l’Agenzia Entrate rilascia ricevuta telematica;
  • l’esportatore abituale consegna la dichiarazione d’intento e la ricevuta telematica al fornitore (oppure alla Dogana);
  • il fornitore abituale verifica l’avvenuta trasmissione all’Agenzia Entrate prima di effettuare l’operazione senza applicazione dell’IVA, pena la sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta (ex nuovo art. 7, co.4-bis DLgs. 471/1997); non è sufficiente prendere semplicemente visione ed acquisire l’esemplare della ricevuta telematica.
  • il fornitore riepiloga i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nella dichiarazione annuale IVA.

La verifica – da parte del fornitore – dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia Entrate, prima dell’effettuazione dell’operazione, potrà avvenire secondo due diverse modalità:

  • mediante il sito dell’Agenzia Entrate, dove è già attiva una funzione, ad accesso libero, in cui si può fare la verifica inserendo il codice fiscale sia dell’esportatore che del fornitore ed il numero di protocollo della ricevuta telematica (link al servizio);
  • mediante accesso al proprio cassetto fiscale, per i soggetti abilitati ad Entratel o Fisconline, modalità non ancora attiva poichè richiede dei tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento.

OBBLIGHI FORMALI

L’esportatore e il fornitore restano obbligati – come nella precedente disciplina – alla tenuta e all’aggiornamento del registro delle lettere d’intento (o alla registrazione dei predetti documenti nei libri tenuti ai fini IVA) e il fornitore deve inoltre continuare a indicare in fattura gli estremi delle lettere d’intento ricevute.

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IVA: nuove modalità dichiarazione intento dal 2015

A partire dal 1° gennaio 2015 i fornitori degli esportatori abituali potranno operare in regime di non imponibilità senza comunicare all’Agenzia Entrate la dichiarazione intento.

Con lo schema di D.Lgs (disposizioni in materia di semplificazioni fiscali) esaminato in via preliminare dal CdM 20/06/2014, viene modificata l’attuale disciplina che coinvolge esportatore abituale, fornitore e Amministrazione finanziaria.

La novità più rilevante è che, per le operazioni senza applicazione dell’IVA da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, il fornitore dell’esportatore abituale non viene più obbligato a comunicare all’Agenzia Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute: l’obbligo di comunicazione viene trasferito in capo all’esportatore abituale, che è poi il soggetto che si avvantaggia della non imponibilità IVA dell’operazione. Questa modifica cambierà quindi l’art.1, co.1, lett.c)  DL 746/1983.

Operativamente il nuovo schema funzionerà come segue:

  • l’esportatore abituale trasmetterà le lettere d’intento direttamente all’Agenzia, ottenendo una ricevuta telematica;
  • l’esportatore abituale, quindi, consegnerà al fornitore la dichiarazione d’intento, già trasmessa all’Agenzia Entrate, insieme alla copia della ricevuta telematica, per gli acquisti da operatori nazionali;
  • il fornitore potrà fatturare l’operazione all’esportatore abituale in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, co. 1, lett. c) DPR 633/1972 solo una volta in possesso di dichiarazione d’intento e relativa ricevuta;
  • il fornitore dell’esportatore abituale, diversamente da quanto avviene ad oggi, indicherà in dichiarazione IVA annuale i dati relativi alle operazioni compiute verso esportatori abituali in regime di non imponibilità.

Anche le sanzioni vengono modificate: ex nuovo art. 7, co.4-bis D.Lgs. 471/1997 non si sanziona più l’omessa comunicazione dei dati delle lettere d’intento (v. CM 10/E/2005 risposta 9.6 secondo cui il fornitore sconta la sanzione anche per operazioni che sono dotate dei requisiti per acquistare beni/servizi senza applicazione dell’imposta, ma che non vengono comunicate telematicamente all’Agenzia), ma si punisce il compimento di operazioni non imponibili senza aver prima ricevuto la dichiarazione d’intento e la ricevuta dell’Agenzia, sempre con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

Inoltre è prevista la messa a disposizione della banca dati delle dichiarazioni d’intento, in possesso dell’Agenzia Entrate, in favore dell’Agenzia Dogane, in modo che, gli esportatori abituali che effettuano importazioni in sospensione d’imposta potranno omettere la presentazione in Dogana della copia della lettera d’intento e della ricevuta telematica dell’Agenzia Entrate.

Abbiamo predisposto un e-book sull’argomento che tiene già conto di queste modifiche, in quanto le stesse erano già state previste con il precedente DDL 958/2013 non entrato poi in vigore:

>>>> E-book “Gestione Plafond IVA 1.09” (sito del Commercialista Telematico)

IVA: prossime semplificazioni sulle dichiarazioni d’intento

Il ddl semplificazioni fiscali, approvato nei giorni scorsi dal governo, contiene importanti novità sugli adempimenti connessi allo status di esportatore abituale, nonché sugli obblighi previsti per il fornitore dell’esportatore abituale.
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ADEMPIMENTI
In particolare, l’art. 23 ddl propone la modifica dell’art. 1, co. 1, lett. c), DL 746/1983 come segue:
  • l’esportatore abituale che intenda acquistare beni o servizi senza IVA deve prima presentare la dichiarazione d’intento telematica all’Agenzia Entrate, e solo dopo tale adempimento consegna al fornitore (o alla dogana) la dichiarazione d’intento insieme alla ricevuta telematica dell’Agenzia, quindi prima dell’effettuazione dell’operazione; in tal modo l’Amministrazione viene in possesso degli estremi del soggetto che si qualifica come esportatore abituale già prima dell’utilizzo del plafond stesso;
  • il fornitore dell’esportatore abituale non è più obbligato all’invio telematico della dichiarazione d’intento ricevuta, entro il termine di liquidazione IVA del periodo in cui ha effettuato operazioni non imponibili ex art. 8, lett. c), DPR 633/1972, ma dovrà riepilogare in dichiarazione annuale IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
SANZIONI
A seguito di tali modifiche le sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta (ex art. 7, co. 4-bis, D.Lgs. 471/1997) si applicano al fornitore dell’esportatore abituale quando questi proceda alla cessione non imponibile, ex art. 8, lett. c), DPR 633/1972, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione corredata della ricevuta di presentazione all’Agenzia entrate.
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DECORRENZA
A partire dal 1° gennaio 2014.