PLAFOND IVA: semplificazioni dal 01/01/2020

Semplificazioni PLAFOND IVA dal 01/01/2020 ancora incerte.

Dal 01/01/2020, sono previste le seguenti novità in materia di lettere di intento:

  • eliminazione dell’obbligo dell’esportatore abituale di consegnare o inviare al proprio fornitore la dichiarazione di intento, insieme alla ricevuta di trasmissione rilasciata dall’Agenzia Entrate;
  • indicazione nelle fatture emesse (o nelle bolle doganali) degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
  • eliminazione numerazione progressiva e annotazione in apposito registro per l’emissione e il ricevimento delle dichiarazioni di intento;
  • aumento della sanzione ex art. 7 co.4-bis DLgs. 471/1997, per il fornitore fattura in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia Entrate.

Manca il provvedimento attuativo

Manca ad oggi il provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia Entrate (sarebbe dovuto uscire entro 60 gg. dall’entrata in vigore della L. 58/2019, cioè entro il 29/08/2019, ma i termini valgono solo per i contribuenti), è meglio quindi, prima di applicare la nuova disciplina, continuare a inviare la dichiarazione di intento al fornitore, con la ricevuta dell’Agenzia Entrate. Così facendo il fornitore è a conoscenza degli estremi del protocollo di ricezione della lettera d’intento, e può indicare nelle fatture emesse all’esportatore abituale, gli estremi, sia della dichiarazione di intento (data e numero), sia del protocollo di ricezione della stessa. Questo è sicuramente il modus operandi più prudente, sperando che operativamente si abbiano delle soluzioni agevoli.

Importanza del controllo del plafond

Resta sempre importante il controllo del plafond IVA, quindi:

  • per l’esportatore abituale, del suo UTILIZZO; può essere utile il tool excel “UTILIZZO PLAFOND IVA”, per il controllo dell’utilizzo del plafond IVA dell’esportatore abituale
  • per il fornitore dell’esportatore, del CONTROLLO delle CESSIONI: può essere utile il tool excel “CONTROLLO PLAFOND FORNITORE”, per il controllo delle cessioni in regime di non imponibilità IVA ex art.8 co.1 lett. c) DPR 633/1972 ad esportatori abituali.

 

PLAFOND IVA: dichiarazioni intento, software semplificato

L’Agenzia Entrate ha semplificato il software dichiarazioni intento con la nuova release (modello IVI 2015 versione 1.1.3. del 03/12/2015) .
Obbligatoriamente dal 01/01/2015 (con Decreto semplificazioni D.Lgs. 175/2014) gli esportatori abituali devono compilare e trasmettere all’Agenzia Entrate il modello dichiarazioni intento per acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA nei limiti del plafond (acquisti da fornitori IT e/o importazioni di beni); in seguito la copia della dichiarazione intento e della relativa ricevuta di trasmissione vanno inviate al fornitore, prima dell’effettuazione dell’operazione ai fini IVA. In pratica come noto dal 2015 l’onere della comunicazione delle dichiarazioni intento all’Agenzia Entrate è stato invertito, dal fornitore all’esportatore abituale; ora, dopo circa un anno dall’entrata in vigore del nuovo adempimento l’Agenzia ha accolto alcune segnalazioni ricevute dagli operatori, visto anche l’imminente invio delle dichiarazioni d’intento con validità 2016 (dichiarazioni inviate a dicembre 2015, con validità dal 1° gennaio 2016): in pratica si è deciso di velocizzare l’utilizzo del software dichiarazioni intento, tramite le seguenti funzionalità:
  • la possibilità di raggruppare diverse dichiarazioni intento dello stesso soggetto con un unico invio telematico all’Agenzia Entrate (in precedenza si doveva inviare un file per ogni dichiarazione, ossia n dichiarazioni compilate, n invii da eseguire);
  • l’importazione dei dati anagrafici presenti nel frontespizio delle dichiarazioni intento acquisite in precedenza.

NUMERAZIONE 

La numerazione delle dichiarazioni intento va distinta, con separata annotazione rispetto a quella dell’anno precedente, come da RM 355803/1985: quindi le dichiarazioni intento ricevute a dicembre 2015 con validità per l’anno 2016, saranno numerate dal ricevente (fornitore) con una nuova numerazione rispetto a quella attribuita nel 2015 ad es. 1/2016, 2/2016, ecc.

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PLAFOND IVA: software e servizio verifica online

Gli esportatori abituali possono da oggi sfruttare il plafond IVA secondo le nuove modalità ex art. 20 co.1 DLgs. 175/2014 (decreto semplificazioni) e inviare telematicamente all’Agenzia Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento che sarà consegnata ai fornitori: l’Agenzia Entrate ha pubblicato infatti ieri il software Dichiarazione d’intento per l’invio telematico e il servizio di verifica online della presentazione.

Come funziona il nuovo schema per trasmettere le dichiarazioni d’intento:

  • l’esportatore abituale trasmette tramite il software all’Agenzia Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento che sarà consegnata al proprio fornitore;
  • l’Agenzia rilascia ricevuta telematica con l’indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d’intento trasmessa dall’esportatore abituale;
  • l’esportatore consegna al fornitore /alla dogana, la dichiarazione d’intento con la ricevuta telematica dell’Agenzia;
  • il fornitore, una volta in possesso di dichiarazione d’intento e ricevuta, può fatturare senza applicazione dell’IVA ex art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/1972;
  • il fornitore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.

Modello e consigli per il regime transitorio

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PLAFOND IVA: cambia la trasmissione delle dichiarazioni d’intento dal 2015

Dal 2015 il fornitore dell’esportatore abituale viene esonerato dalla comunicazione all’Agenzia Entrate delle dichiarazioni d’intento, mentre gli obblighi vengono trasferiti in capo all’esportatore abituale, effettivo fruitore del plafond IVA.

Ex art.20 DLgs. semplificazioni fiscali, per le operazioni in regime di non imponibilità IVA, effettuate nel 2015 verso gli esportatori abituali, i fornitori non dovranno più trasmettere all’Agenzia Entrate la comunicazione delle lettere di intento ricevute. La norma si applica alle lettere di intento relative alle forniture “da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015”, dunque, riguarda anche le dichiarazioni emesse a fine 2014 con riferimento a operazioni da compiere l’anno successivo. Si profila così un ribaltamento del vecchio schema relativo alle lettere di intento. Il nuovo schema sarà come segue:

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